QUALI SONO GLI EFFETTIVI COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE?
Data: Luned́, 13 aprile 2009 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Redazione


Compiti del Coordinatore di Classe : Anna Bongiorno

Domanda

Sono coordinatrice della classe prima della scuola secondaria di 1° Grado. Ho ricevuto da parte del dirigente scolastico una comunicazione, con protocollo riservato, con la quale mi viene intimato di predisporre il piano individualizzato per gli allievi della classe che sono a rischio di dispersione. Premesso che: - non mi è stata mai formalizzata la nomina di coordinatrice; - non ho mai ricevuto formale comunicazione circa la predisposizione dei suddetti piani; Chiedo: - se è prevista la predisposizione di tali piani e quale normativa li regola; - se sono tenuta alla loro predisposizione (quindi anche per le disciplini per le quali non ho competenza) - se la procedura adottata dal dirigente scolastico è regolare (invio di una comunicazione riservata).

Risposta

La figura del coordinatore di classe, sebbene consolidata nella prassi, è atipica. Vale a dire, non è prevista da alcuna norma e non trova menzione nemmeno nel contratto di lavoro. Ciò comporta la inesistenza di un mansionario. Ciò non vuol dire che il conferimento di tale incarico sia illegittimo. Più semplicemente esso va regolato per il tramite di un atto negoziale bilaterale con il quale, all’atto del conferimento, il dirigente dovrà convenire con l’interessato le mansioni ad esso affidate e la relativa retribuzione accessoria. In assenza di tali adempimenti è ragionevole ritenere che l’incarico medesimo sia inesistente e, dunque, sono da considerarsi nulli tutti gli atti emessi dal dirigente quali conseguenti alla presunzione di incarico in parola. Presunzione anch’essa atipica e, dunque, quanto meno infondata. Giova ricordare, peraltro, che nel rapporto di pubblico impiego tutti gli atti negoziali costituenti o integranti il rapporto già esistente devono necessariamente passare attraverso la forma scritta a pena di nullità. Quanto alla situazione rappresentata, è opportuno che l’interessata presenti un atto di rimostranza scritto eccependo quanto sopra, salvo ulteriori azioni, se del caso.






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