L'ORA DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI E' PREVISTA DAL CONTRATTO DI LAVORO?
Data: Sabato, 21 marzo 2009 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Ora di ricevimento : Eleonora Calvitti

Domanda

Nella mia scuola è stato stabilito dal collegio docenti che i docenti, per 2 ore al mese, a settimane alterne dedicano un'ora al ricevimento mattutino dei genitori ad esclusione dei mesi in cui si effettuano i colloqui. Vorrei sapere se: 1) a maggio i colloqui mattutini devono essere svolti; 2) tale ore devono essere retribuite; 3) siamo tenuti obbligatoriamente a stare a scuola durante quelle ore; 4) se si può inserire la dicitura previo appuntamento da concordare tramite i figli.

Risposta

L’ora di ricevimento è una prassi, a mio parere, di dubbia liceità, che impone al docente lo svolgimento di una prestazione supplementare non prevista dal contratto di lavoro. Se è vero come è vero che il docente è tenuto ad incontrare individualmente i genitori degli alunni, è altrettanto vero che non è affatto tenuto a rimanere a scuola per un’ora aggiuntiva rispetto all’orario normale, anche in assenza di manifestazione di volontà del genitore volta ad esercitare il proprio diritto ad incontrare il docente interessato. In altri termini, si tratta di un’obbligazione vincolata ad una condizione: la sussistenza dell’intenzione del genitore di ottenere l’incontro. In assenza di tale termine, evidentemente, il docente è liberato da ogni obbligo. E’ legittima, dunque, la pretesa di acquisire la previa manifestazione di volontà del genitore di fruire del colloquio, fermo restando l’obbligo, in via generale, di garantire al genitore il diritto al colloquio medesimo. Sempre che manifesti l’intenzione di avvalersi del diritto in parola. Quanto alla retribuzione, essa sussiste solo nella misura in cui sia espressamente prevista nel contratto integrativo di istituto.






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