Sentenza della Corte Costituzionale
Anche i figli dei disabili in situazione di gravità possono usufruire del congedo retribuito per due anni.
La Legge 388/2000 , articolo 80, comma 2, ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
L'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni. Anche in questo caso, come per l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è solo quella che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 233/2005 e 158/2007, ha esteso il beneficio previsto dall’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, rispettivamente ai fratelli o alle sorelle conviventi, nell’ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità e al coniuge convivente con il disabile.
Ora, con quella attuale, intervenuta a seguito di una eccezione di costituzionalità sollevata del Giudice del Lavoro di Tivoli a seguito di un ricorso di un collaboratore scolastico, include tra ii soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura dei genitori che si trovano in situazione di grave disabilità.
La sentenza si estende “erga omnes” a tutti gli aventi titolo, per questo da subito anche i dipendenti della scuola possono usufruire dei due anni di congedo retribuito, anche frazionato, per assistere il genitore disabile.
Eccovi LA SENTENZA