Il punteggio aggiuntivo di 10 punti, tutto quello che occorre sapere
Data: Martedì, 10 marzo 2009 ore 14:20:05 CET
Argomento: Comunicati


PROFESSIONE INSEGNANTE

 

 

 

 

Mobilità 2009/2010 : il  punteggio aggiuntivo di 10 punti

 

 

di Libero Tassella

 

 

La norma è stata introdotta dal CCDN del 27.1.2000 .

 

 

 

 

·        Validità del punteggio .

 

 

Il punteggio aggiuntivo pari a 10 punti è valido: 

 

 

· ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio;

 

 

·  ai fini della determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 2009/2010;

 

 

· ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo.

 

 

·        Beneficiari del punteggio aggiuntivo. 

 

 

Per le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2009/2010 nonché per la determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 2009/2010, i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti sono: 

 

 

A)   i docenti già in possesso del bonus fin  dall’a.s. 2002/2003 

 

 

docenti che nell’anno scolastico 1999/2000 per l’a.s. 2000/2001, nell’a.s. 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002 e nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità; 

 

 

B)   i docenti già in possesso del bonus  fin dall’a.s. 2003/2004 

 

 

docenti che nell’anno scolastico 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002, nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 e nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità; 

 

 

C)   i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2004/2005

 

 

docenti che nell’anno scolastico 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003, nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 e nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità. 

 

 

 

 

D)   i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2005/2006

 

 

docenti che nell’anno scolastico 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004, nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 e nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità. 

 

 

F)   i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2006/2007

 

 

docenti che nell’anno scolastico 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005, nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 e nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità. 

 

 

 

 

                     G)   i docenti in possesso del bonus dall’a.s. 2007/2008 

 

 

docenti che nell’a.s. 2004/2005 per l’anno scolastico 2005/2006, nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 e nell’a.s. 2006/2007 per l’a.s. 2007/2008 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità. 

 

 

Ai docenti di cui ai punti A) ,B) , C) , D), F), G) viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno presentato negli anni precedenti o presenteranno per l’a.s. 2009/2010 domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti ( comune e lingua straniera) dell’organico funzionale dello stesso circolo didattico; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti. Non perde altresì il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel quinquennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. ( cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 12.2.2009). 

 

 

I docenti di cui al punto A) , B) , C), D) E), F), G)  che hanno acquisito il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in cui chiederanno ed otterranno, a seguito di domanda volontaria il trasferimento in ambito provinciale, il passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito provinciale oppure l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 12.2.2009.

 

 

I docenti di cui al punto A), B),C) D), E), F) G), che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale rispettivamente per l’a.s. 2003/2004 e seguenti , per l’a.s. 2004/2005 e seguenti , per l’a.s. 2005/2006 e seguenti , per l’a.s. 2006/2007 e seguenti , per l’a.s. 2007/2008 e seguente, per l’a.s. 2008/2009 , non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, non hanno perduto il bonus di 10 punti. Analogamente i docenti che presenteranno domanda di mobilità per l’a.s. 2009/2010 , non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, essi  non perderanno il bonus di 10 punti.

 

 

I docenti di cui al punto A) che  hanno chiesto e  ottenuto per l’a.s. 2003/2004 (primo anno di attribuzione del bonus) l’assegnazione provvisoria provinciale non hanno perduto il diritto al bonus dei 10 punti.

 

 

I docenti di cui ai punti A), B) , C), D) F), G)  hanno perduto il bonus di 10 punti se hanno chiesto e ottenuto l’assegnazione provvisoria provinciale  per l’ a.s. 2004/2005, per l’a.s. 2005/2006, per l’a.s. 2006/2007 ,  per l’a. 2007/2008 e per l’anno scolastico 2008/2009.

 

 

Il punteggio aggiuntivo di punti 10, una volta acquisito,  non si perde nel caso si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito interprovinciale: il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo e l’assegnazione provvisoria.

 

 

Una volta perso il punteggio aggiuntivo di 10 punti non lo si può maturare una seconda volta, in quanto trattasi di punteggio “una tantum” cioè una volta sola.

 

 

L’anno scolastico 2007/2008 è stato  l’ultimo anno scolastico utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo di 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.

 

 

Il punteggio potrà essere utilizzato anche dopo il 2007/2008, quindi anche per la mobilità relativa all’a.s.  2009/2010, scadenza domanda 9.3.2008 (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 20.12.2007). 

 

 

Per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella domanda di mobilità è sufficiente barrare l’apposita casella del modulo domanda; non è richiesta alcuna autocertificazione  come ha precisato il MIUR ( ora MPI) in occasione della mobilità per l’a.s. 2004/2005 (cfr. nota MIUR prot. 252 ex DGPSA uff. VII del 5.2.2004).

 

 

 

 

Libero Tassella

 

 







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