GRADUATORIE D'ISTITUTO: A CHI DEVE ESSERE ASSEGNATO IL BONUS DI 10 PUNTI?
Data: Martedì, 10 marzo 2009 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Bonus 10 punti a chi non deve essere assegnato? : Franco Maione

Domanda

E' tempo di organici quindi è tempo di graduatorie interne. Con la rivoluzione delle cattedre a 18 ore molti colleghi/e ,soprattutto di lettere, sono in fibrillazione e in ansiosa attesa. Purtroppo è anche il tempo di mille polemiche e continue discussioni anche accese con chi fa parte della commissione incaricata di "aiutare" il Dirigente scolastico a compilare la graduatoria interna. Il nodo è: a chi deve essere dato il bonus dei 10 punti e a chi no! Per esemplificare la situazione presento i casi più eclatanti: A) docente che dall'anno scolastico 00/01 ha ottenuto trasferimento in altra scuola, poi dopo due anni(03/04) ha ottenuto di nuovo il trasferimento ed è rimasto fermo fino ad oggi nella sua scuola titolare. B) docente che ha ottenuto vari trasferimenti dall'anno scolastico 00/01 ovvero un trasferimento all'anno o quasi per poi fermarsi dall'anno 05/06 nella attuale scuola di titolarità C) docente che ha sfruttato il bonus per un precedente trasferimento ed ora avendo di nuovo conseguito il triennio entro l'a.s. 07/08 , dichiara di aver conseguito di nuovo il diritto al bonus! La nota allegata all'ordinanza ministeriale fa di tutto per ingarbugliare le decisioni, non è chiara. Mi rivolgo a Lei cercando di ottenere chiarezza su questo problema; la ringrazio anticipatamente anche a nome dei miei collaboratori.

Risposta

In via preliminare va chiarito che il cosiddetto bonus è un beneficio “una tantum”. Ciò vuol dire che, una volta acquisito, rimane nel patrimonio del soggetto esclusivamente fino a quando non venga utilmente speso. Una volta ottenuto qualsivoglia provvedimento di mobilità volontaria, previa spendita del bonus, (trasferimento a domanda, passaggio di cattedra o di ruolo a domanda oppure assegnazione provvisoria) lo stesso soggetto cessa definitivamente dal beneficio. Quanto alla casistica riportata si espongono le seguenti considerazioni: -1) il docente sub A) ha maturato il bonus ai fini del trasferimento ottenuto a far data dal 01.09.2003 atteso che ha prestato servizio continuativo per 3 anni dal 01.09.2000 al 31.08 2003 (si veda la nota 5 ter del contratto sulla mobilità). E’ ragionevole ritenere, dunque, che lo abbia già fatto valere in occasione del trasferimento ottenuto a far data dal 01.09.2003 e, quindi, allo stato, risulta cessato dal diritto. In ogni caso, quand’anche non lo abbia fatto valere, l’interessato risulta comunque cessato dal diritto avendo ottenuto il trasferimento dopo la maturazione del bonus. Tanto si evince dalla nota 5 ter citata in parentesi, che a tal fine testualmente recita: “…Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria…”; 2) il docente sub B), non avendo avuto modo di maturare il triennio nel periodo compreso dal 01.09.2000 al 31.08.2005, per effetto dei continui trasferimenti, ha maturato il triennio previsto per effetto della permanenza nella stessa sede dal 01.09.2005 al 31.08.2008. Conseguentemente, dispone attualmente del diritto al punteggio aggiuntivo previsto dal c.d. bonus non avendolo maturato in epoca precedente e non avendo ottenuto alcun provvedimento di mobilità in costanza di diritto; 3) il docente sub C) avendo speso il bonus in occasione di precedente trasferimento, pur avendo maturato un ulteriore triennio di continuità, risulta definitivamente cessato dal diritto atteso che, come specificato in premessa, il suddetto bonus è un beneficio “una tantum” che una volta speso si perde definitivamente senza possibilità di maturarlo nuovamente, a nulla rilevando l’eventuale ulteriore triennio di permanenza nella stessa senza presentazione di domanda di mobilità.






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