SCIOPERO VIRTUALE, UNA SCELTA DI CIVILTÀ
Data: Domenica, 01 marzo 2009 ore 22:05:41 CET
Argomento: Opinioni


A proposito della nuova regolamentazione degli scioperi nel settore dei trasporti, vi proponiamo un articolo di Pietro Ichino che ne parla come scelta di civiltà. L'articolo è del 2003!

 

 

 

 

 

 

 

di Pietro Ichino 11.12.2003

 

Un accordo preventivo tra sindacati e imprese del settore potrebbe garantire la continuità del servizio durante gli scioperi: i lavoratori rinuncerebbero ai loro stipendi, ma l’azienda si impegnerebbe a versare il doppio o il triplo di questi in un fondo cogestito per opere di pubblica utilità. Così l’astensione dal lavoro costerebbe davvero cara all’azienda dei trasporti e il danno inferto non ricadrebbe sugli utenti. Una parte del fondo potrebbe essere poi utilizzata dalle due parti per informare la cittadinanza sulle ragioni del contendere.

 

Sciopero virtuale, una scelta di civiltà

Se, come pare, il primo dicembre scorso, a causa dello sciopero totale a sorpresa dei mezzi pubblici, sono stati 150mila i milanesi che non sono riusciti a recarsi al lavoro e sono stati dieci volte tanti i milanesi che hanno perso due ore di lavoro, la perdita complessiva subita dalla città, senza contare le altre componenti del danno, ammonta a non meno di 60 milioni di euro.

 

Accordi convenienti e accordi equi

 

Il motivo dello sciopero è costituito da una differenza di circa cento euro lordi di stipendio mensile, corrispondenti a un costo aziendale di centocinquanta euro. Moltiplicati per i novemila autoferrotranvieri milanesi e per i due anni di vigenza della parte economica del contratto collettivo di cui si discute, fanno circa 45 milioni.

Tirate le somme, nella sola giornata di sciopero a sorpresa del primo dicembre, la città di Milano ha sopportato un danno superiore al beneficio totale che i suoi autoferrotranvieri stanno rivendicando (la sproporzione è, per lo più, molto maggiore nel caso dello sciopero di altre categorie-chiave del trasporto pubblico, come i controllori di volo). Se poi si considera che lo sciopero del primo dicembre era l'ottavo della serie, nell'ambito di questa vertenza contrattuale, si potrebbe concludere che firmare subito un accordo (magari soltanto regionale o aziendale) senza scioperi, accogliendo fin dall'inizio integralmente la rivendicazione dei lavoratori, sarebbe stato conveniente per tutti.

Conveniente, anche se non necessariamente equo, come non è necessariamente equo l'esito incruento di una trattativa condotta sotto la minaccia di una pistola puntata. Beninteso, non voglio dire affatto che sia iniquo quanto oggi gli autoferrotranvieri rivendicano, soprattutto in riferimento al costo della vita milanese; voglio solo dire che questo meccanismo negoziale non dà alcuna garanzia di equità; anzi è gravemente irrazionale, poiché fa pesare sull'accordo contrattuale la minaccia di un danno ingiusto a terzi.

D'altra parte, al tavolo delle trattative non siedono i rappresentanti della collettività, cui quella minaccia è rivolta, ma i rappresentanti delle aziende dei trasporti municipali. E nelle giornate di sciopero queste aziende non soltanto non subiscono un danno, ma addirittura guadagnano. Perdono soltanto il ricavo della vendita dei biglietti di corsa singola, che costituisce solitamente una parte molto modesta delle loro entrate; non perdono invece il ricavo degli abbonamenti, né il contributo pubblico periodico che copre il deficit di bilancio. Viceversa, risparmiano stipendi, carburante e usura dei mezzi. In altre parole, paradossalmente, lo sciopero degli autoferrotranvieri fa bene al bilancio delle loro aziende. Così stando le cose, non c'è da stupirsi che le trattative sindacali ristagnino.

Nello sciopero dei trasporti pubblici c'è questo elemento di anomalia: la sua efficacia sta tutta nel danno enorme inferto a soggetti terzi, agli utenti; non in un danno inferto alla controparte datrice di lavoro, quella che siede al tavolo delle trattative. Logica vorrebbe che, stando così le cose, al tavolo delle trattative sedesse il sindaco; anzi, il ministro del Bilancio, finché i soldi per pagare gli autoferrotranvieri, in ultima analisi, vengono da lui. Si eviterebbe almeno il gioco dello scaricabarile a cui si assiste in questi giorni circa la responsabilità del trascinarsi inconcludente delle trattative.

 

La soluzione razionale

 

Ma la soluzione più razionale del problema sarebbe un'altra: si chiama "sciopero virtuale" e si basa su di un accordo preventivo tra sindacati e imprese del settore per garantire la continuità del servizio durante gli scioperi, rinunciando i lavoratori ai loro stipendi e impegnandosi l'azienda a pagare il doppio o il triplo degli stipendi stessi a un fondo cogestito per opere di pubblica utilità.

Così davvero lo sciopero costa caro all'azienda dei trasporti; i lavoratori possono dunque esercitare una forte pressione su di essa in modo diretto, e non in modo indiretto col prendere in ostaggio la cittadinanza. Una parte consistente del fondo cogestito, finanziato in questo modo, deve essere posto a disposizione di ciascuna delle parti contendenti per la realizzazione delle rispettive campagne di informazione dell'opinione pubblica circa i motivi del contendere: possono essere realizzati spot televisivi, utilizzate pagine intere di quotidiani, distribuiti messaggi ai viaggiatori, per conquistare l'appoggio della cittadinanza. Questa viene così coinvolta ancora nella vertenza, ma non nel modo barbaro in cui essa è stata coinvolta a Milano lunedì scorso, cioè col tenderle un'imboscata, col violare il suo diritto al lavoro e alla libertà di movimento, bensì nel modo civilissimo che è proprio dei lavoratori che sanno battersi per i propri interessi senza ledere quelli di altri lavoratori.

Non è necessario che, con l'accordo istitutivo di questa forma di lotta, il sindacato rinunci al proprio diritto di proclamare anche uno sciopero tradizionale. Basta prevedere la possibilità dello sciopero virtuale e stabilirne preventivamente l'opportuno regolamento. Sarà questa forma di lotta alternativa, poi, ad affermarsi da sola, per la sua maggiore efficacia nei confronti dell'azienda e per la straordinaria possibilità che offrirà ai lavoratori di stabilire un rapporto positivo con la cittadinanza.

 

Un seme di speranza

 

Certo, può apparire ingenuo e persino un po' ridicolo proporre un salto in avanti di civiltà come quello dello sciopero virtuale, in un contesto quale quello italiano attuale, nel quale egoismi, particolarismi e faziosità prevalgono a tutti i livelli, la cultura della legalità è rinnegata persino ai vertici dello Stato, gli indici della coesione sociale sono in costante ribasso. Ma, proprio perché questa è la triste congiuntura civile che stiamo attraversando, avrebbe un grande significato che proprio in questo momento una o più tra le confederazioni sindacali maggiori sottoscrivessero con una o più aziende di trasporto municipale un accordo sulla possibilità dello sciopero virtuale. Non rinuncerebbero a nulla: lancerebbero soltanto un segnale di speranza. Getterebbero un seme, nella fiducia che col tornare della buona stagione esso potrà germogliare e dare frutti.

 

 Un esempio di accordo

IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

SULLO SCIOPERO VIRTUALE

 

Oggi, ... ... 2003, tra

- la Società ... (da qui innanzi indicata come "l'Azienda"), e

-le Organizzazioni Sindacali ..., ..., ... (da qui innanzi indicate come "le Organizzazioni Sindacali")

si è convenuto quanto segue.

1. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si riservano la facoltà di proclamare, senza alcuna limitazione temporale, lo sciopero virtuale.

Si intende per sciopero virtuale, ai fini del presente accordo, quello che, senza produrre alcuna sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità del servizio, comporta:

 

a. la cessione, da parte del lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo corrispondente alla durata dello sciopero stesso al Fondo di cui al punto 5; nella determinazione del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita (mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto);

b. l'obbligo a carico dell'Azienda di effettuare il pagamento in favore del Fondo di cui al punto 5 dell'importo ceduto dal lavoratore, più un importo di pari entità;

c. la destinazione delle somme che in tal modo si saranno rese via via disponibili, per la realizzazione di iniziative di progresso civile o per scopi di solidarietà sociale;

d. la pubblicazione, a cura e spese del Fondo di cui al punto 5 - su due quotidiani con diffusione nella zona per la quale lo sciopero è proclamato (scelti di volta in volta dal Comitato di Gestione del Fondo) - di una inserzione predisposta dalle Organizzazioni Sindacali proclamanti, nella quale saranno esposti i motivi dell'agitazione, nonché di una inserzione dell'Azienda, nella quale sarà esposta la sua posizione al riguardo. In entrambe le suddette inserzioni verrà dato conto della destinazione delle somme cedute dai lavoratori e di quelle aggiuntive versate dall'azienda, in conseguenza dello sciopero virtuale.

2. I contributi previdenziali corrispondenti alla retribuzione ceduta dal lavoratore aderente allo sciopero vengono regolarmente versati dall'Azienda all'Istituto previdenziale competente, previa trattenuta, dall'importo versato al Fondo, della quota gravante sul lavoratore.

3. Lo sciopero virtuale può essere proclamato da una o più Organizzazioni, in riferimento alla generalità dei lavoratori dell'Azienda o a una parte determinata di essi. La proclamazione deve avvenire, mediante comunicazione ai lavoratori interessati e alla Direzione aziendale, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui lo sciopero produce gli effetti di cui al punto 1.

Lo sciopero virtuale può essere proclamato in corrispondenza o no con la proclamazione, da parte di altre Organizzazioni, dello sciopero nella sua forma tradizionale, comportante l'astensione dal lavoro.

4. I lavoratori che intendano aderire allo sciopero virtuale devono darne comunicazione alla Direzione aziendale, di regola con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data per la quale esso è proclamato. La comunicazione può essere data in forma scritta, oppure in forma telematica, secondo le modalità che saranno definite mediante apposito protocollo concordato tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

L'adesione allo sciopero virtuale comporta l'accettazione, da parte del lavoratore, di tutti gli effetti di cui al punto 1.

5. Presso la Direzione dell'Azienda è costituito un Fondo denominato "Fondo di solidarietà", alimentato dai versamenti di cui al punto 1, lett. a e b, che saranno effettuati mediante accredito su di un apposito conto corrente bancario.

6. La gestione del Fondo è affidata a un organo collegiale denominato Comitato di Gestione, composto da

-un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo;

- un membro designato dall'Azienda, il quale disporrà di tre voti qualora le Organizzazioni Sindacali firmatarie siano almeno quattro, due voti qualora le Organizzazioni Sindacali firmatarie siano almeno tre, un voto qualora le Organizzazioni Sindacali firmatarie siano meno di tre.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, cui compete l'esecuzione delle delibere.

7. Il Comitato di Gestione del Fondo delibera, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti alla seduta, la destinazione delle somme che si saranno rese via via disponibili, nel rispetto di quanto disposto al riguardo nel punto 1, lett. c e d.

Il Presidente dà esecuzione alle decisioni del Comitato disponendo del conto corrente bancario di cui al punto 5 mediante firma congiunta con il rappresentante dell'Azienda nel Comitato di Gestione.

Il rappresentante dell'Azienda nel Comitato di Gestione può rifiutare la propria firma sull'atto di disposizione soltanto nel caso in cui esso tenda a finalità differenti rispetto a quelle tassativamente indicate nel punto 1, lett. c e d. Ogni controversia in proposito è risolta entro trenta giorni con lodo inappellabile da un arbitro unico designato dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente, senza altro vincolo di procedura se non quello di sentire, in contraddittorio tra di loro, tutti i membri del Comitato di Gestione. Le spese dell'arbitrato sono poste a carico del Fondo.







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