A
proposito della nuova regolamentazione degli scioperi nel settore dei trasporti,
vi proponiamo un articolo di Pietro Ichino che ne parla come scelta di civiltà.
L'articolo è del 2003!
di Pietro Ichino 11.12.2003
Un accordo preventivo tra
sindacati e imprese del settore potrebbe garantire la continuità del servizio
durante gli scioperi: i lavoratori rinuncerebbero ai loro stipendi, ma l’azienda
si impegnerebbe a versare il doppio o il triplo di questi in un fondo cogestito
per opere di pubblica utilità. Così l’astensione dal lavoro costerebbe davvero
cara all’azienda dei trasporti e il danno inferto non ricadrebbe sugli utenti.
Una parte del fondo potrebbe essere poi utilizzata dalle due parti per informare
la cittadinanza sulle ragioni del contendere.
Sciopero virtuale, una scelta
di civiltà
Se, come pare, il primo
dicembre scorso, a causa dello sciopero totale a sorpresa dei mezzi pubblici,
sono stati 150mila i milanesi che non sono riusciti a recarsi al lavoro e sono
stati dieci volte tanti i milanesi che hanno perso due ore di lavoro, la perdita
complessiva subita dalla città, senza contare le altre componenti del danno,
ammonta a non meno di 60 milioni di euro.
Accordi convenienti e accordi
equi
Il motivo dello sciopero è
costituito da una differenza di circa cento euro lordi di stipendio mensile,
corrispondenti a un costo aziendale di centocinquanta euro. Moltiplicati per i
novemila autoferrotranvieri milanesi e per i due anni di vigenza della parte
economica del contratto collettivo di cui si discute, fanno circa 45 milioni.
Tirate le somme, nella sola
giornata di sciopero a sorpresa del primo dicembre, la città di Milano ha
sopportato un danno superiore al beneficio totale che i suoi autoferrotranvieri
stanno rivendicando (la sproporzione è, per lo più, molto maggiore nel caso
dello sciopero di altre categorie-chiave del trasporto pubblico, come i
controllori di volo). Se poi si considera che lo sciopero del primo dicembre era
l'ottavo della serie, nell'ambito di questa vertenza contrattuale, si potrebbe
concludere che firmare subito un accordo (magari soltanto regionale o aziendale)
senza scioperi, accogliendo fin dall'inizio integralmente la rivendicazione dei
lavoratori, sarebbe stato conveniente per tutti.
Conveniente, anche se non
necessariamente equo, come non è necessariamente equo l'esito incruento di una
trattativa condotta sotto la minaccia di una pistola puntata. Beninteso, non
voglio dire affatto che sia iniquo quanto oggi gli autoferrotranvieri
rivendicano, soprattutto in riferimento al costo della vita milanese; voglio
solo dire che questo meccanismo negoziale non dà alcuna garanzia di equità; anzi
è gravemente irrazionale, poiché fa pesare sull'accordo contrattuale la minaccia
di un danno ingiusto a terzi.
D'altra parte, al tavolo delle
trattative non siedono i rappresentanti della collettività, cui quella minaccia
è rivolta, ma i rappresentanti delle aziende dei trasporti municipali. E nelle
giornate di sciopero queste aziende non soltanto non subiscono un danno, ma
addirittura guadagnano. Perdono soltanto il ricavo della vendita dei biglietti
di corsa singola, che costituisce solitamente una parte molto modesta delle loro
entrate; non perdono invece il ricavo degli abbonamenti, né il contributo
pubblico periodico che copre il deficit di bilancio. Viceversa, risparmiano
stipendi, carburante e usura dei mezzi. In altre parole, paradossalmente, lo
sciopero degli autoferrotranvieri fa bene al bilancio delle loro aziende. Così
stando le cose, non c'è da stupirsi che le trattative sindacali ristagnino.
Nello sciopero dei trasporti
pubblici c'è questo elemento di anomalia: la sua efficacia sta tutta nel danno
enorme inferto a soggetti terzi, agli utenti; non in un danno inferto alla
controparte datrice di lavoro, quella che siede al tavolo delle trattative.
Logica vorrebbe che, stando così le cose, al tavolo delle trattative sedesse il
sindaco; anzi, il ministro del Bilancio, finché i soldi per pagare gli
autoferrotranvieri, in ultima analisi, vengono da lui. Si eviterebbe almeno il
gioco dello scaricabarile a cui si assiste in questi giorni circa la
responsabilità del trascinarsi inconcludente delle trattative.
La soluzione razionale
Ma la soluzione più razionale
del problema sarebbe un'altra: si chiama "sciopero virtuale" e si basa su di un
accordo preventivo tra sindacati e imprese del settore per garantire la
continuità del servizio durante gli scioperi, rinunciando i lavoratori ai loro
stipendi e impegnandosi l'azienda a pagare il doppio o il triplo degli stipendi
stessi a un fondo cogestito per opere di pubblica utilità.
Così davvero lo sciopero costa
caro all'azienda dei trasporti; i lavoratori possono dunque esercitare una forte
pressione su di essa in modo diretto, e non in modo indiretto col prendere in
ostaggio la cittadinanza. Una parte consistente del fondo cogestito, finanziato
in questo modo, deve essere posto a disposizione di ciascuna delle parti
contendenti per la realizzazione delle rispettive campagne di informazione
dell'opinione pubblica circa i motivi del contendere: possono essere realizzati
spot televisivi, utilizzate pagine intere di quotidiani, distribuiti messaggi ai
viaggiatori, per conquistare l'appoggio della cittadinanza. Questa viene così
coinvolta ancora nella vertenza, ma non nel modo barbaro in cui essa è stata
coinvolta a Milano lunedì scorso, cioè col tenderle un'imboscata, col violare il
suo diritto al lavoro e alla libertà di movimento, bensì nel modo civilissimo
che è proprio dei lavoratori che sanno battersi per i propri interessi senza
ledere quelli di altri lavoratori.
Non è necessario che, con
l'accordo istitutivo di questa forma di lotta, il sindacato rinunci al proprio
diritto di proclamare anche uno sciopero tradizionale. Basta prevedere la
possibilità dello sciopero virtuale e stabilirne preventivamente l'opportuno
regolamento. Sarà questa forma di lotta alternativa, poi, ad affermarsi da sola,
per la sua maggiore efficacia nei confronti dell'azienda e per la straordinaria
possibilità che offrirà ai lavoratori di stabilire un rapporto positivo con la
cittadinanza.
Un seme di speranza
Certo, può apparire ingenuo e
persino un po' ridicolo proporre un salto in avanti di civiltà come quello dello
sciopero virtuale, in un contesto quale quello italiano attuale, nel quale
egoismi, particolarismi e faziosità prevalgono a tutti i livelli, la cultura
della legalità è rinnegata persino ai vertici dello Stato, gli indici della
coesione sociale sono in costante ribasso. Ma, proprio perché questa è la triste
congiuntura civile che stiamo attraversando, avrebbe un grande significato che
proprio in questo momento una o più tra le confederazioni sindacali maggiori
sottoscrivessero con una o più aziende di trasporto municipale un accordo sulla
possibilità dello sciopero virtuale. Non rinuncerebbero a nulla: lancerebbero
soltanto un segnale di speranza. Getterebbero un seme, nella fiducia che col
tornare della buona stagione esso potrà germogliare e dare frutti.
Un esempio di accordo
IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO
AZIENDALE
SULLO SCIOPERO VIRTUALE
Oggi, ... ... 2003, tra
- la Società ... (da qui
innanzi indicata come "l'Azienda"), e
-le Organizzazioni Sindacali
..., ..., ... (da qui innanzi indicate come "le Organizzazioni Sindacali")
si è convenuto quanto segue.
1. Le Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente accordo si riservano la facoltà di proclamare, senza
alcuna limitazione temporale, lo sciopero virtuale.
Si intende per sciopero
virtuale, ai fini del presente accordo, quello che, senza produrre alcuna
sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale
funzionalità del servizio, comporta:
a. la cessione, da parte del
lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo corrispondente alla
durata dello sciopero stesso al Fondo di cui al punto 5; nella determinazione
del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita
(mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto);
b. l'obbligo a carico
dell'Azienda di effettuare il pagamento in favore del Fondo di cui al punto 5
dell'importo ceduto dal lavoratore, più un importo di pari entità;
c. la destinazione delle somme
che in tal modo si saranno rese via via disponibili, per la realizzazione di
iniziative di progresso civile o per scopi di solidarietà sociale;
d. la pubblicazione, a cura e
spese del Fondo di cui al punto 5 - su due quotidiani con diffusione nella zona
per la quale lo sciopero è proclamato (scelti di volta in volta dal Comitato di
Gestione del Fondo) - di una inserzione predisposta dalle Organizzazioni
Sindacali proclamanti, nella quale saranno esposti i motivi dell'agitazione,
nonché di una inserzione dell'Azienda, nella quale sarà esposta la sua posizione
al riguardo. In entrambe le suddette inserzioni verrà dato conto della
destinazione delle somme cedute dai lavoratori e di quelle aggiuntive versate
dall'azienda, in conseguenza dello sciopero virtuale.
2. I contributi previdenziali
corrispondenti alla retribuzione ceduta dal lavoratore aderente allo sciopero
vengono regolarmente versati dall'Azienda all'Istituto previdenziale competente,
previa trattenuta, dall'importo versato al Fondo, della quota gravante sul
lavoratore.
3. Lo sciopero virtuale può
essere proclamato da una o più Organizzazioni, in riferimento alla generalità
dei lavoratori dell'Azienda o a una parte determinata di essi. La proclamazione
deve avvenire, mediante comunicazione ai lavoratori interessati e alla Direzione
aziendale, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui lo
sciopero produce gli effetti di cui al punto 1.
Lo sciopero virtuale può
essere proclamato in corrispondenza o no con la proclamazione, da parte di altre
Organizzazioni, dello sciopero nella sua forma tradizionale, comportante
l'astensione dal lavoro.
4. I lavoratori che intendano
aderire allo sciopero virtuale devono darne comunicazione alla Direzione
aziendale, di regola con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data per la
quale esso è proclamato. La comunicazione può essere data in forma scritta,
oppure in forma telematica, secondo le modalità che saranno definite mediante
apposito protocollo concordato tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente accordo.
L'adesione allo sciopero
virtuale comporta l'accettazione, da parte del lavoratore, di tutti gli effetti
di cui al punto 1.
5. Presso la Direzione
dell'Azienda è costituito un Fondo denominato "Fondo di solidarietà", alimentato
dai versamenti di cui al punto 1, lett. a e b, che saranno effettuati mediante
accredito su di un apposito conto corrente bancario.
6. La gestione del Fondo è
affidata a un organo collegiale denominato Comitato di Gestione, composto da
-un membro designato da
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo;
- un membro designato
dall'Azienda, il quale disporrà di tre voti qualora le Organizzazioni Sindacali
firmatarie siano almeno quattro, due voti qualora le Organizzazioni Sindacali
firmatarie siano almeno tre, un voto qualora le Organizzazioni Sindacali
firmatarie siano meno di tre.
Il Comitato elegge nel proprio
seno il Presidente, cui compete l'esecuzione delle delibere.
7. Il Comitato di Gestione del
Fondo delibera, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti
alla seduta, la destinazione delle somme che si saranno rese via via
disponibili, nel rispetto di quanto disposto al riguardo nel punto 1, lett. c e
d.
Il Presidente dà esecuzione
alle decisioni del Comitato disponendo del conto corrente bancario di cui al
punto 5 mediante firma congiunta con il rappresentante dell'Azienda nel Comitato
di Gestione.
Il rappresentante dell'Azienda
nel Comitato di Gestione può rifiutare la propria firma sull'atto di
disposizione soltanto nel caso in cui esso tenda a finalità differenti rispetto
a quelle tassativamente indicate nel punto 1, lett. c e d. Ogni controversia in
proposito è risolta entro trenta giorni con lodo inappellabile da un arbitro
unico designato dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale
territorialmente competente, senza altro vincolo di procedura se non quello di
sentire, in contraddittorio tra di loro, tutti i membri del Comitato di
Gestione. Le spese dell'arbitrato sono poste a carico del Fondo.