PER AVERE UN GIORNO DI FERIE E' NECESSARIO TROVARE I SOSTITUTI?
Data: Mercoledì, 25 febbraio 2009 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Ferie ex art. 15 ccnl 2006/09 : Primo Serotino

Domanda

Il dirigente non mi ha concesso un giorno di ferie richiesto ai sensi dell’art. 15 del CCNL 2006/08. Ha sostenuto, rifacendosi ad una norma sicuramente superata, che avrei dovuto cercarmi un sostituto per poterne usufruire. Io naturalmente ho sostenuto il contrario ma per raggiungere lo scopo mi sono trovato, non senza fatica, il sostituto. Può dirmi, chi ha ragione nella fattispecie, quali i riferimenti normativi e da quando sono in vigore? Inoltre, i giorni di ferie di cui si può usufruire durante l’attività didattica sono i 6 di cui all’art. 15, c. 2, (per i quali il ccnl non prevede, a mio giudizio, condizionamenti per poterne usufruire) + i 6 di cui all’art. 13 (per i quali bisogna trovarsi il sostituto) o solo 6 in totale ma senza obbligo di sostituzioni?

Risposta

In via preliminare va chiarito che esiste una differenza sostanziale tra le ferie di cui all’articolo 13 del contratto e i permessi retribuiti di cui all’articolo 15 del medesimo accordo. Le ferie si configurano come periodi di riposo. I permessi di cui al citato articolo 15 sono fruibili, invece, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Quanto alle ferie di cui all’articolo 13, esse “devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.”. In buona sostanza, dunque, durante l’anno scolastico è consentito di fruire di 6 giorni di ferie a patto che ciò non comporti oneri per lo stato. Non di meno, qualora l’interessato esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’articolo 15, ha diritto a fruire di ulteriori 6 giorni per gli stessi motivi (non per riposarsi, ma per motivi personali o familiari documentati). Non di meno, considerato che ciò comporta oneri per lo Stato, il contratto prevede che tali oneri siano compensati per il tramite della sottrazione di un numero di giorni di ferie equivalenti agli ulteriori 6 giorni di permesso al periodo annualmente spettante. La disposizione, a prima vista illogica se si considera che il personale docente fruisce delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, trova la sua giustificazione se si considera che essa è comune anche al personale non docente che, per contro, presta regolare servzio anche durante i periodi di sospensione delle lezioni.






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