Rinunce e revoche domande mobilità 2009/2010 ( errata corrige)
Data: Marted́, 24 febbraio 2009 ore 11:26:31 CET
Argomento: Redazione


 

 

E’ fatto obbligo invece ai beneficiari della precedenza ex art. 33,commi 5 e 7, nel caso venga meno il requisito entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande, di dichiarare, entro tale data, l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguenza perdita del diritto alla precedenza nella mobilità 2009/2010.

Ci scusiamo per il refuso, la scheda la trovate su www.professioneinsegnante.it

Prossimamente pubblicheremo le dichiarazioni per usufruire della precedenza per chi assiste di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 104.

Ringraziamo quanti in privato hanno espresso i loro apprezzamenti per le nostre schede e per la nostraulistica

Libero Tassella







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