IL FANTASMA DEL NUOVO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI
Data: Luned́, 23 febbraio 2009 ore 00:05:00 CET
Argomento: Opinioni


Eccovi il link

 

Intervista a Carlo Marzuoli su P.D.L. Aprea e P.D.L. collegati
a cura di Alessandra Cenerini
Su p.d.l. Aprea e p.d.l. collegati Alessandra Cenerini intervista  Carlo Marzuoli
Ordinario di Diritto Amministrativo  Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze

Premessa
Da anni l'ADi affronta i temi dello stato giuridico degli insegnanti e della decentralizzazione dell'istruzione, ossia di un nuovo governo del sistema scuola coerente con la riforma costituzionale del 2001. Due argomenti costantemente elusi, come noto, dalle parti politiche e sociali.
Su tali temi l'elaborazione della nostra associazione è stata costantemente sostenuta dal Prof. Carlo Marzuoli, ordinario di Diritto Amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, che con grande generosità ci ha guidato fin dal primo seminario che l'ADi fece su questi argomenti nel lontano 2002, poco dopo il varo del nuovo Titolo V della Costituzione.
Ne abbiamo di nuovo insieme discusso nel convegno residenziale ad Agordo (BL) nel settembre scorso.
La specifica competenza professionale di Carlo Marzuoli, la sua sorprendente capacità di addentrarsi in modo puntuale e pertinente in questa materia, hanno fatto di lui un punto di riferimento insostituibile. Per tutto questo lo abbiamo nuovamente consultato in occasione dell'audizione in 7^ Commissione della Camera dei Deputati sul p.d.l. C. 953 Aprea (Norme per l'autogovero delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti) e sui p.d.l. collegati (C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota). Le sue puntuali osservazioni sono state raccolte nell'intervista curata dalla presidente dell'ADi Alessandra Cenerini.

UNA PRIMA QUESTIONE: LA DECENTRALIZZAZIONE

Sui p.d.l attualmente in discussione in Commissione Cultura della Camera, su cui l'ADi presenterà la propria posizione in audizione, ci preme ancora una volta avere un tuo autorevole parere
Innanzitutto grazie per avere nuovamente acconsentito di affrontare insieme a noi i temi dello stato giuridico degli insegnanti e del governo della scuola, analizzando alcuni aspetti dei progetti di legge attualmente in discussione in Commisione Cultura della Camera, in particolare il p.d.l. 953 a firma dell'On. Aprea.
Non ci interessa qui esaminare ogni singolo aspetto dei p.d.l. in questione, quanto piuttosto indagare alcuni elementi di fondo che sono in realtà alla base della inattuazione e dei continui rinvii di questi provvedimenti
Non vi è dubbio che si debba ripartire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (nuovo Titolo V della parte Seconda della Costituzione)
Concordo sull'esigenza di richiamare prioritariamente i temi di fondo, diversamente discuteremmo di questioni marginali, che lascerebbero tutto pressoché immutato. Non vi è dubbio che si debba ripartire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (nuovo Titolo V della parte Seconda della Costituzione) e dalla conseguente nuova ripartizione dei compiti e delle funzioni, sia legislativi che amministrativi, fra gli enti che costituiscono la Repubblica (Comuni, Province o Città Metropolitane, Regioni, Stato). Quella legge ha configurato l'istruzione come sistema "nazionale", e non solo "statale", cioè come un sistema di cui sono protagonisti, con diversità di ruoli, anche le regioni e gli altri enti locali territoriali. Una differenza sostanziale rispetto alla precedente impostazione.
Sono passati quasi otto anni. Un tempo in gran parte consumato all'insegna di una sostanziale inattuazione del precetto costituzionale, per responsabilità bipartisan (anche se non nella medesima misura). Per ragioni molteplici: una cultura autonomista in realtà poco diffusa, fatta spesso più di parole che di convincimenti radicati; per certe inaccettabili versioni "federaliste" (perché la Repubblica è autonomista ma "una e indivisibile": art. 5), che hanno finito per fornire un comodo alibi alle posizioni più centraliste; per le resistenze di apparati politici sostanzialmente ancora troppo centralisti e di apparati sindacali ancor più centralisti; gli ostacoli frapposti dagli apparati ministeriali; la ridotta lungimiranza delle politiche regionali (tutte o quasi). Basti notare che non si è portata ad attuazione neppure la riforma prevista (non già dal Titolo V, ma dal d.lgs. n. 112/1998, emanato in base alla delega contenuta nell'art. 21 legge n. 59/1997 (con il che gli anni, per questa parte sono dodici).

In questo panorama ritieni che i p.d.l. in discussione possano aprire nuove prospettive?
In questo panorama, e con alcuni passi avanti fatti in sede di Conferenza unificata delle Regioni, ritieni che i p.d.l. in esame a differenza di altri a suo tempo presentati, possano aprire nuove prospettive?  E se sì perché?
La sempre più evidente insostenibilità della situazione ha via via ridotto i margini per politiche inerziali. Il fatto che merita più attenzione è il p.d.l. n.953
La sempre più evidente insostenibilità della situazione ha via via ridotto i margini per politiche inerziali (di rinvio) e si sono cominciati ad avere in questo ultimo anno segni di possibili mutament i sul piano delle politiche regionali. Dunque può valere la pena di tornare a riproporre prospettive, modelli e soluzioni a suo tempo indicate.
In questo senso il fatto che merita più attenzione, oggi, è il p.d.l. n. 953, Camera dei Deputati, XVI Legisl., presentato dall'On. Valentina Aprea.
Dopo tanti anni, abbiamo un testo che delinea una prospettiva complessiva. Esso si occupa, infatti:
a) dell'istituto scolastico (cosa è e come deve essere fatto), compreso il profilo dell'autonomia finanziaria;
b) dei rapporti fra i poteri e le responsabilità dell'istituzione scolastica e i diritti dei cittadini e degli utenti;
c) della decentralizzazione;
d) del personale docente, in riferimento alla rideterminazione dello suo stato giuridico e all'accesso;
e) sempre del personale docente, in riferimento a importanti elementi di contesto quali gli organismi tecnici rappresentativi e l'associazionismo professionale.
Il p.d.l. in questione dunque, quali che siano i non pochi aspetti assai discutibili o non condivisibili, è da considerare assai seriamente e da assumere come utile riferimento.
Affrontiamo allora subito la questione più controversa: la decentralizzazione

Tutto ciò premesso, vale la pena, credo, di andare ulteriormente nel merito della questione più controversa, la decentralizzazione dei poteri alle Regioni, con particolare riferimento al superamento della dipendenza del personale scolastico dallo Stato.
 
E' innanzitutto il tema dell'identità del "datore di lavoro", che non può più essere lo Stato. Occorre prevedere la regionalizzazione del personale scolastico, fermi i limiti costituiti dalle norme generali
Una volta stabilite le norme generali, identiche su tutto il territorio nazionale (salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale), che definiscono, caratterizzano e garantiscono la funzione docente in modo identico, può essere proposta senza rischi quella innovazione che può realmente cambiare (in meglio, almeno in astratto) la condizione dei docenti e il sistema complessivo dell'istruzione. Si tratta, al tempo stesso, del punto su cui si decide realmente la trasformazione dell'istruzione da sistema statale a sistema nazionale, come vuole la Costituzione.
E' il tema dell'identità del "datore di lavoro". In coerenza con il sistema delineato dal nuovo Titolo V il datore di lavoro non deve più essere lo Stato. Occorre prevedere la "regionalizzazione" del personale scolastico. Fermi i limiti costituiti dalle norme generali sull'istruzione, la regionalizzazione consente una politica del personale docente più adeguata ai bisogni delle varie realtà territoriali, una più agevole ricerca di risorse e sistemi più semplici e più efficienti di amministrazione e di gestione.

Quale giudizio sul p.d.l Aprea e sugli altri collegati in merito a questo tema?

Vediamo di esaminare il p.d.l. Aprea e gli altri collegati su questo preciso punto.
A noi pare che il tema della decentralizzazione sia solo sfiorato dal p.d.l. Aprea e del tutto trascurato dagli altri. Emblematico è il p.d.l. 1710, presentato dall'On. Cota e da altri deputati della Lega, che continua a fare riferimento agli Uffici Scoalstici Regionali, nonostante fin dal 2004 una sentenza della Corte costituzionale ne prevedesse il superamento e l'attribuzione dei loro compiti alle Regioni.
Il p.d.l Aprea è assolutamente debole sulla decentralizzazione, ma i p.d.l. collegati non l'affrontano neppure.

Non vi è dubbio che questo aspetto meriti una considerazione centrale e sistematica. Dovrebbe essere uno dei punti di vista da cui impostare tutto l'impianto della riforma e dunque dovrebbe costituire quanto meno, un apposito Capo e non semplicemente un articolo all'interno del Capo II ("Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche.".) come è nel p.d.l. Aprea, peraltro l'unico che affronti l'argomento. Da questo punto di vista il p.d.l. n. 953 appare decisamente criticabile: non compie quel passo che appare sempre più indispensabile.
Per quanto riguarda gli altri p.d.l collegati, occorre sottolineare che - nel quadro di un sistema nazionale (e non statale) di istruzione- appaiono assolutamente incoerenti e da respingere tutte quelle norme che pretendono di occuparsi e di dettare prescrizioni in relazione ai rapporti fra istituzioni scolastiche e territorio o che - peggio - finiscono per incrementare, pur se sotto nobili etichette (la partecipazione, ecc.), e per rafforzare le strutture amministrative centrali. Si vedano in particolare il p.d.l. n. 808 (artt. 10 e segg.), il p.d.l. n. 1262 (artt. 7, 8) e il p.d.l. n. 1468 (art. 7,8).
Si tratta di evidenti invasioni di campo, in danno del sistema regionale e locale, e dunque debbono essere soppresse. Saranno le regioni e, per quanto di competenza, i poteri locali a stabilire gli adeguati meccanismi di raccordo fra il potere locale e le istituzioni scolastiche. Alla legge nazionale spetta solo il compito, in sede di norme generali, di mettere quei punti fermi che possano salvaguardare un determinato livello di uniformità e di eguaglianza, una identica condizione docente in punto di aspetti essenziali e la garanzia dell'autonomia dell'istituzione scolastica, per la parte in cui essa può e deve essere autonoma dal potere politico, da qualsiasi potere politico, statale o regionale o di altri.

Tutto ciò acquisito, andando ancora più nello specifico, cosa significa per la scuola un'effettiva decentralizzazione ?

D'accordo su tutto, ma a questo punto è necessario inoltrarci ancora più addentro ed esplicitare cosa significhi esattamente operare un'effettiva decentralizzazione, nel rispetto del Titolo V. 
Un'effettiva decentralizzazione implica alcune cose molto precise...
Una effettiva decentralizzazione significa e implica:
a) il riconoscimento che tutto ciò che non è assumibile come norma generale o come livello essenziale o come principio fondamentale è di competenza legislativa regionale;
b) il trasferimento alle regioni di tutte le funzioni e i compiti amministrativi, salvo quelli relativi ad aspetti di indirizzo generale, di alta ricerca e di valutazione. Le regioni, a loro volta, potranno decidere se esercitare direttamente i compiti loro spettanti o se conferire le loro funzioni o parte di esse ad altri enti e in particolare alle istituzioni scolastiche;
c) la regionalizzazione del personale scolastico
d) la soppressione dell'amministrazione periferica del ministero dell'istruzione, con possibile trasferimento del personale alle Regioni, che si daranno propri referenti in funzione di raccordo fra amministrazione regionale e amministrazioni statali;
e) la conseguente riorganizzazione del livello centrale dell'istruzione a partire da un ruolo (quello imposto dal nuovo Titolo V) che non è più quello di una grande apparato di amministrazione, come del resto inevitabile, data la quantità di dipendenti, ma come struttura di solo e puro indirizzo, progettazione, valutazione, controllo.
f) provvedere al finanziamento in un modo tale da consentire alle regioni, ferme le norme generali e certi contenuti generali ed uniformi su tutto il territorio della Repubblica, di definire e praticare politiche scolastiche in parte autonome, anche in relazione al personale.
g) provvedere a una disciplina efficace del trasferimento dei compiti e delle funzioni.
Ritornando al solo p.d.l. che tratta dell'argomento, il p.d.l. n. 953 a firma dell'On. Aprea, occorre:
a) integrare la disciplina contenuta nell'art.11;
b) prevedere ulteriori, brevi ma nette norme, in relazione ai temi sopra elencati.

Supponiamo di voler proporre emendamenti al testo Aprea, che indicazioni si potrebbero dare?
Al punto in cui siamo, con una discussione in fase avanzata in Commissione,ove si tenta di costruire un testo concordato, quali integrazioni e modifiche si potrebbero suggerire di apportare al testo Aprea su questo preciso argomento?
In primo luogo un articolo specifico sulla regionalizzazione del personale docente e della dirigenza scolastica.
Non avrei dubbi sull'esigenza di inserire un apposito articolo (che nel testo Aprea diventerebbe l'art. 13 bis) sulla regionalizzazione del personale docente e dirigente scolastico, che potrebbe essere più o meno così.
a) Art. 13 bis -Regionalizzazione del personale docente e del personale della dirigenza scolastica.
1. Il personale docente titolare di rapporto di lavoro con enti pubblici è inquadrato in apposito ruolo di ogni Regione ed è personale dipendente dalla rispettiva Regione. Il personale è collocato nei singoli istituti scolastici pubblici o in reti di istituti scolastici pubblici ed è posto alla loro dipendenza funzionale.
2. La determinazione dell'organico regionale è determinata dalle singole Regioni nel rispetto di parametri minimi fissati dal Ministero dell'istruzione e in considerazione delle richieste dei singoli istituti scolastici o di reti di istituti scolastici.
3. La Regione, ferme le disposizioni nazionali sullo stato giuridico del personale docente, costituenti norme generali sull'istruzione, disciplina il rapporto di lavoro, partecipa alla contrattazione collettiva nei modi stabiliti dall'art... e provvede al reclutamento e alla gestione del personale, esclusi gli aspetti inerenti la dipendenza funzionale, secondo quanto stabilito nel precedente comma 1.
4. La Regione può conferire tutte o parte delle funzioni concernenti la gestione del rapporto di lavoro agli istituti scolastici; contestualmente al conferimento, provvede all'attribuzione delle risorse necessarie.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per il personale con funzioni di dirigente scolastico e per il personale tecnico-amministrativo.Si tratterebbe poi di modificare quelle parti del p.d.l. che fanno ancora riferimento impropriamente al Ministero o agli Uffici Scolastici Regionali.

UNA SECONDA QUESTIONE: RAPPORTO STATO GIURIDICO-CONTRATTO

  La seconda questione di fondo è il rapporto stato giuridico-contratto
La battaglia per ottenere uno stato giuridico, che ridefinisca la professione docente per il XXI secolo in un paese che per costituzione è stato decentralizzato, ha subito in questi anni pesantissime sconfitte. L'opposizione dei sindacati scuola, in particolare della CGIL è stata fortissima, a differenza dei sindacati spagnoli che da tempo rivendicano lo stato giuridico con ogni mezzo. Qual è la tua opinione in merito ?
Non vi è dubbio che il rapporto fra legge e contrattazione collettiva sia un'altra questione dirimente

Il personale docente della scuola e il personale della dirigenza scolastica rientra oggi nell'ambito della contrattazione collettiva disciplinata dal d. lgs. n. 165/2001.
L'esperienza della contrattazione collettiva fino ad oggi maturata ha dimostrato che si è spesso invaso un campo che non può essere ad essa conferito.
In materia di istruzione, infatti, in base all'art. 97 Cost. e ad altre norme costituzionali, come l'art. 33 (libertà di insegnamento, servizio pubblico dell'istruzione) e l'art. 117 (norme generali sull'istruzione), vi sono aspetti che debbono essere necessariamente disciplinati con legge o in base alla legge e non con contratti collettivi. Sono i profili concernenti gli aspetti essenziali della funzione docente, della sua articolazione in più livelli e della progressione fra i livelli, della libertà di insegnamento, della valutazione, del sistema sanzionatorio disciplinare (in conseguenza della sua particolare rilevanza in relazione alla garanzia della libertà di insegnamento), e dei doveri d'ufficio, compresi i poteri e le responsabilità inerenti alla partecipazione alla determinazione delle attività della scuola in cui il personale è funzionalmente incardinato. Naturalmente, vengono in rilievo le modalità di accesso, che sono essenziali al fine di garantire l'imparzialità dell'amministrazione e la libertà del soggetto "aspirante docente" prima e "docente" poi, nonché le modalità essenziali della mobilità.
In coerenza con quanto potrà emergere a proposito del disegno di legge n. 2031, Camera dei Deputati, XVI legisl (detto d.d.l. "Brunetta", artt. 1 e 2, contenenti delega per la riforma del sistema di contrattazione collettiva del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), occorre perciò determinare l'ambito della contrattazione.
Per evitare gli errori del passato, è necessario rovesciare la prospettiva e delimitare in modo tassativo e non generale-residuale l'area rimessa alla contrattazione.
Il d.d.l. n. 953 si occupa della questione all' art. 22, c. 1, ma contiene una formulazione troppo generica. Deve essere precisata. Si dovrebbe perciò sostituire con una disposizione secondo cui, ad esempio: sono attribuite alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni di carattere retributivo nonché gli altri ambiti specificamente indicati dalla legge.
Contratti e disciplina legislativa

In che modo impedire che legge e contrattazione subiscano reciproche invasioni di campo?
 
Occorre superare alcuni punti del d. lgs. 165/2001
Nella materia che interessa, in conseguenza della particolare rilevanza dei profili coinvolti, l'efficacia delle disposizioni legislative deve essere salvaguardata dinanzi a qualsiasi diversa e contrastante previsione contrattuale. Deve essere pertanto prescritto, in direzione del tutto diversa da quanto oggi in generale previsto dal d. lgs. 165/2001, che le disposizioni contrattuali contrastanti con la legge sono nulle.
E', questa, una misura essenziale per evitare che la delimitazione degli ambiti rimessi alla contrattazione possa essere violata e per garantire una maggiore certezza dei rapporti.
Come intersecare regionalizzazione e procedure di contrattazione?
 
Con i nuovi poteri conferiti alle regioni dal Titolo V e la loro competenza in materia di "risorse umane ", quale spazio dovrebbero avere nella contrattazione?
Necessario e indispensabile uno specifico potere delle Regioni nella contrattazione

Occorre prevedere un sistema che sia coerente con il fatto che l'istruzione secondo il titolo V della Costituzione è sistema nazionale e non statale e dunque occorre prevedere, auspicabilmente in modo coordinato con quanto maturerà in relazione al d.d.l. n. 2031 cit.:
1) un determinante ingresso delle Regioni in relazione alla contrattazione nazionale;
2) un livello di contrattazione regionale.
Proviamo a chiarire con un esempio concreto la competenza della Regione nei confronti del personale docente

Nel p.d.l. Aprea, e tanto più negli altri, la decentralizzazione è concepita essenzialmente come un passaggio diretto di competenze dallo stato ai singoli istituti scolastici.
In che modo può realizzarsi un giusto equilibrio fra poteri delle regioni e poteri delle istituzioni scolastiche autonome? Proviamo a chiarire questo punto con qualche esempio concreto in relazione al p.d.l Aprea
Prendiamo ad esempio l'articolazione della professione docente

La regionalizzazione del personale impone di riconsiderare alcuni aspetti della disciplina prevista dall'art. 17 del p.d.l. n. 953 (articolazione della professione docente) e di intestare una parte delle funzioni alle regioni. Si dovrebbe perciò:
•  stabilire che a livello centrale ci si limita a fisssare la percentuale minima e massima per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto e alcuni principi e vincoli inerenti alla composizione delle commissioni e alle procedure
•  stabilire che per il resto provvedono le Regioni; in questo senso va eliminata la previsione di un intervento regolamentare statale come invece previsto dal c.10 dall'art. 17 p.d.l. n. 953 (non coerente con la decentralizzazione);
Inoltre se si vuole accentuare il potere programmatorio delle Regioni è opportuno stabilire che le percentuali variano non ogni anno come nel p.d.l. in esame, ma ogni tre anni.
Ma ancor prima dell'articolazione della carriera viene l'accesso alla professione docente
 
Ancor prima dell'articolazione professionale viene il reclutamento.
Il p.d.l. Aprea prevede concorsi di istituto, come si concilia questa ipotesi con la regionalizzazione del personale?
Concorsi per reti di scuole
In conseguenza della regionalizzazione, i concorsi debbono essere non a livello di istituto, ma a livello di reti di istituti. Ciò garantisce:
•  una maggiore programmabilità complessiva;
•  una sufficiente elasticità;
•  una equilibrata combinazione fra esigenze di affermazione identitaria del singolo istituto scolastico ed esigenze di libertà individuale di insegnamento, nonché di mobilità pluralista del sistema;
•  maggiore efficienza, efficacia ed economicità delle procedure, che dovrebbero essere intestate - ovviamente - all'amministrazione regionale, salvo conferimento ad altri enti ad opera delle regioni.
A proposito di programmazione.

Tu hai citato la "programmazione".
Ora sai bene che sulla programmazione degli organici degli insegnanti si sono finora scritte norme assolutamente inefficaci, tanto che il precariato continua ad essere completamente fuori controllo.
Ciò che su questo punto mi preme sottolineare è l'assoluta mancanza, nel p.d.l. Aprea, di programmazione e rigorosa selezione degli accessi alla formazione iniziale. E' un punto assolutamente dirimente, contro cui è comunque prevedibile si scaglieranno i docenti universitari.
Ed è un altro punto importante su cui intervengo le competenze regionali
 
E aggiungi che anche questo elemento coinvolge direttamente la responsabilità delle Regioni 
Per finire sulla contrattazione, che ne pensi dell'area separata della docenza?
Da anni si discute dell'area separata della docenza, poiché l'omologazione contrattuale a tutto il restante personale ausiliario e amministrativo ha privato via via gli insegnanti della loro specificità trascinandoli in un'interrotta deriva impiegatizia. Un ostacolo pesantissimo, insomma, alla "professionalizzazione" degli insegnanti. Basti pensare che oggi i docenti possono essere rappresentati nella RSU da un ausiliario, cosa che non avviene per nessun altro professionista, dai medici ai docenti universitari, senza parlare dei dirigenti.
E' una soluzione necessaria ed in linea con l'ipotesi formulata di autogoverno della professione e di valorizzazione dell'associazionismo professionale

Non vi è dubbio che la valorizzazione della docenza comporti una specificità anche contrattuale e il superamento di forme di rappresentatività che ne hanno finora sminuito le caratteristiche professionali. Così come sono apprezzabili tutte le modalità che favoriscono e sostengono l'associazionismo di tipo professionale.

UNA TERZA QUESTIONE: LA SCUOLA-FONDAZIONE

Un'ultima questione: le scuole-fondazioni

Ha suscitato molte polemiche la possibilità data alle scuole dal p.d.dl. Aprea di trasformarsi in fondazioni.
Ci sono esempi simili in Europa, come ad esempio le Trust Schools in Inghilterra, ma è opportuno avviare questa procedura nel nostro Paese?
 
Non è opportuno ora aprire i problemi complessi insiti nell'istituzione della fondazione, che innescano un confronto molto ideologico e tale da suscitare avversioni generali. Ci sono altre strade percorribili.
La fondazione è una veste giuridica che si presta a molti usi, non facilmente prevedibili e controllabili. In particolare, presenta il rischio di trasformare l'istituto scolastico in un soggetto misto pubblico-privato con fisionomia incerta e confusa, con inevitabile insorgenza di un'indeterminabile serie di questioni giuridiche. Per altro verso, le esigenze di reperire risorse e di stringere i rapporti con soggetti esterni possono essere soddisfatte senza ricorrere alla veste fondazione, ma con opportune norme statutarie.
Conclusione: da un lato, la previsione della fondazione apre problemi complessi, per di più tali da innescare un confronto di tipo molto ideologico e da suscitare avversioni generali, con il che può compromettere l'intero disegno; da un altro lato, non è necessario rispetto allo scopo (se lo scopo è quello non di una privatizzazione occulta ma di un serio e trasparente collegamento fra istituzione scolastica e altri soggetti).
Ciò premesso, si potrebbe sostituire l'art. 2 p. d. l. n. 953 con un testo (Istituzioni scolastiche e soggetti sostenitori) dove si preveda:
•  che ogni istituzione scolastica può prevedere nello statuto un apposito organismo composto da soggetti che si impegnano a sostenere l'attività dell'istituzione, anche mediante contributi finanziari (e non solo finanziari: si può pensare a risorse in termini, di mezzi, di personale specializzato, ecc.).
•  che detto organismo formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa, sul bilancio e sulla relazione annuale dell'attività dell'istituto.
•  che possono essere soggetti sostenitori enti pubblici, enti privati, associazioni e organizzazioni non riconosciute, soggetti singoli, mentre in ogni caso non possono essere ammessi partiti politici e organismi privati controllati dai medesimi né soggetti portatori di finalità contrastanti con i principi costituzionali in tema di diritti inviolabili della persona, di libertà individuale, di democrazia e di pluralismo.
•  che le decisioni concernenti l'ammissione dei soggetti sostenitori e la misura del loro contributo nonché le eventuali esclusioni dei componenti sono di competenza dell'organo consiliare e debbono essere motivate
•  che gli atti e i dati concernenti la composizione dell'organismo e la sua attività sono soggetti ai principi di trasparenza e di pubblicità e che sono pubblicati su apposito sito dell'istituto e accessibili ad opera di chiunque ne faccia richiesta.
•  che gli statuti disciplinano l'organismo e il suo funzionamento nel rispetto dei limiti fissati con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 legge n. 400/1988.

E PER CONCLUDERE .

Ritornando, per concludere, sullo stato giuridico …

All'interno di un giudizio complessivamente positivo del p.d.l. Aprea sei venuto via chiarendone i limiti e avanzando proposte alternative.
Vorrei per concludere tornare sullo stato giuridico, un tema che come ben sai per averne tante volte discusso con noi, ci sta particolarmente a cuore. Senza pretendere di avere un testo esaustivo, a me pare comunque che ci siano non poche �voci� mancanti nel testo Aprea. Qual è il tuo giudizio in proposito? 
Relativamente allo stato giuridico il p.d.l Aprea non regola tutti gli aspetti necessari

Convengo con te. Ritengo, infatti, che tutti i connotati essenziali dello stato giuridico debbano essere rideterminati attraverso norme generali in modo da costruire un sistema uniforme sul territorio nazionale sia quanto alla garanzia dei diritti sia quanto a condizioni di imparzialità e di buon andamento del servizio.
Da questo punto di vista l'art. 12 e gli articoli seguenti del p.d.l. n. 953 non regolano tutti gli aspetti necessari. Ad esempio, certi diritti e doveri meritano una più puntuale determinazione legislativa, a cominciare dalla libertà di insegnamento e dalla formazione in servizio, e anche aspetti concernenti i connotati fondamentali delle commissioni di concorso, ecc.
Parrebbe preferibile riunire i vari profili che investono il tema (talora affidati ad altri articoli) in un unico disegno e distinguere, anche secondo quanto impone l'urgenza di provvedere, i profili su cui intervenire direttamente e quelli invece da rimettere a una delega legislativa al Governo, ferma la determinazione dei principi e dei criteri direttivi.
In questa prospettiva, sarebbe da assumere, insieme all'art. 12 e alle altre norme rilevanti del p.d.l. n. 953, la traccia indicata dall'art. 2 p.d.l. n. 808, traccia da inserire però nel quadro di una disciplina da realizzare mediante legislazione delegata e non mediante regolamento (come invece previsto dal medesimo p.d.l. n. 808, art. 8).
Grazie!

Ti sono davvero grata per tutti gli spunti e le indicazioni preziose che anche questa volta ci hai fornito, e soprattutto speriamo che altri ne facciano tesoro …

 







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