SE MI ASSENTO PER MALATTIA IN DUE PERIODI DIVERSI...C'E' DOPPIA TRATTENUTA?
Data: Giovedì, 05 febbraio 2009 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Trattenute malattia : Antonio Rollo

Domanda

A proposito della tassa sulla salute voluta dal Ministro Brunetta, le sarei grato se volesse risolvermi questo problema. Se mi assento sette giorni per malattia, mi viene fatta la trattenuta sullo stipendio per tutti e sette i giorni; poi mettiamo che io, di seguito, mi assenti altri otto giorni, sempre per la stessa malattia e senza giorni intermedi: mi viene fatta la trattenuta di nuovo per tutti gli otto giorni, oppure solo per tre di essi, che, aggiunti ai sette precedenti, fanno appunto dieci? La norma parla "per ogni periodo", quindi credo che, anche se due (o più) periodi sono attaccati, la trattenuta debba essere -purtroppo- fatta ogni volta, sempre per dieci giorni al massimo. Qualcuno è più ottimista: Lei cosa dice?

Risposta

L’assenza per malattia è un‘assenza tipica. Vale a dire: un diritto, espressamente previsto dalla normativa, in capo al lavoratore, di astenersi dal lavoro fino a quando non intervenga la cessazione dello stato morboso ostativo dell’esecuzione della prestazione. L’arco di tempo che inizia con l’insorgenza della situazione ostativa di origina patologica e e termina con la relativa cessazione costituisce il cosiddetto periodo di assenza per malattia. Tale periodo ha il suo termine iniziale nel giorno in cui il lavoratore inizia a far valere il suo diritto di astensione e termina l’ultimo giorno in cui il lavoratore medesimo decade dal diritto medesimo per effetto dell’intervenuta guarigione o per lo meno, con la scadenza del termine finale della prognosi. Il termine in parola, peraltro, essendo frutto di un apprezzamento tecnico legato a valutazioni meramente statistiche e probabilistiche, è soggetto a proroga in caso di complicazioni. Tanto più che immediatamente dopo l’enunciazione del termine il medico, per prassi consolidata, appone l’acronimo “s.c.”, che significa , appunto, “salvo complicazioni”. L’eventuale proroga ingenera, dunque, un allungamento del periodo di assenza e non già la mera giustapposizione di 2 periodi di assenza caratterizzati da presupposti eziologici ontologicamente diversi. Conseguentemente è ragionevole ritenere che, ai fini del calcolo dei 10 giorni oltre i quali non deve più applicarsi la trattenuta di cui all’articolo 71 del decreto legge 112/2008, debba essere computato il periodo complessivo e non già il periodo inizialmente stimato e la relativa proroga.






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