Pensionamento Dirigenti scolastici: entro il 26 gennaio la domanda, si attende...
Data: Sabato, 17 gennaio 2009 ore 00:00:00 CET
Argomento: Comunicati


In un incontro al Ministero dell’Istruzione convocato per le vie brevi dal Direttore generale del personale della scuola, Dott. Luciano Chiappetta, sono stati consegnati i testi del Decreto Ministeriale n. 2 e della Circolare n. 3 sui pensionamento dei Dirigenti Scolastici e del personale della scuola.

Preliminarmente l’Amministrazione ha informato che, a seguito dei rilievi della Corte dei Conti, il Ministero della Funzione pubblica ha apportato delle variazioni al testo della Circolare n.10 dell’ottobre 2008.

Una variazione negativa, perché per i Dirigenti che abbiano maturato 40 anni di contribuzione il collocamento coatto in pensione, in prima applicazione, prescinde dalle disposizioni contenute nel provvedimento di incarico dirigenziale, il che vuol dire che può non essere rispettata la scadenza del triennio di incarico in corso. La nuova disposizione recita, infatti “La risoluzione può essere operata in occasione del compimento dei 40 anni di contributi (e, se si tratta di dirigente, delle disposizioni contenute nel provvedimento di incarico dirigenziale). In sede di prima applicazione della normativa ciascuna amministrazione dovrà decidere anche se intenda avvalersi della facoltà di risoluzione nei confronti del dirigente che abbia maturato i 40 anni di contributi o che li maturi nei sei mesi successivi; qualora decida di risolvere il rapporto, dovrà ovviamente rispettare il termine di preavviso.

Per quanto riguarda il Decreto e la Circolare, essi per i Dirigenti Scolastici prevedono la scadenza della domanda per il 26 gennaio, come già comunicato con nostra nota precedente, ma solo come fatto di opportunità organizzativa, rimanendo valida la clausola contrattuale (art 27 e seguenti del CCNL Area V) che prevede diversi termini di preavviso.

Al compimento del 65° anno di età per il Dirigente Scolastico il pensionamento avviene automaticamente e viene comunicato per iscritto dalla Direzione regionale.

Il Dirigente Scolastico può chiedere di permanere in servizio anche oltre il 65° anno di età ove debba completare il minino o il massimo ( 40 anni) di contribuzione, ai sensi dei commi 2 e 3 art. 509 del D.L.vo 297/94. E tale permanenza non gli può essere negata.

Invece, i provvedimenti non fanno menzione – e ciò vale per tutto il personale della scuola - del comma 5 dello stesso articolo 509 che prevede la possibilità di permanere in servizio anche oltre i 65 anni di età e con 40 anni di contribuzione.

La concessione della permanenza in servizio, in tali condizioni, in base all’articolo 72 comma 11 della legge 133/2008, non è più un obbligo per l’Amministrazione ma potrebbe comunque essere disposta.

La non menzione ci appare di dubbia correttezza dal momento che disposizioni del genere debbono conseguire alla determinazione di criteri da parte di una Direttiva che deve ancora essere emanata e deve passare il vaglio della Corte dei Conti.

Una direttiva che deve indicare criteri che si facciano carico delle variegate esigenze delle diversificate realtà regionali, rispettando i diritti di tutti e creando le condizioni di copertura di tutti i posti vacanti con le immissioni in ruolo degli idonei ai concorsi ed evitando il conferimento di reggenze, perché esse sono un vulnus per la qualità del servizio scolastico

da cgil scuola







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-13877.html