NUOVO ORARIO DI LAVORO NON SOLO PER IL MAESTRO UNICO
Data: Giovedì, 15 gennaio 2009 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Tra i nodi da sciogliere per l'avvio della riforma,
 l'innalzamento a 24 ore delle lezioni settimanali

Nuovo orario di lavoro
 non solo per il maestro unico

Nicola Colajanni, ItaliaOggi 13.1.2009
 Tre nodi da sciogliere per avviare dal prossimo anno la nuova disciplina del maestro alle elementari. Il primo è rappresentato dal Consiglio di stato che dovrà valutare che i Regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre scorso siano conformi al Piano programmatico previsto dall'articolo 64 delle legge 133/08. Tale organismo dovrà di conseguenza pure verificare che tale piano sia corrispondente a quanto stabilito dalla legge medesima. Il passaggio non è di poco conto perché rappresenta il primo vaglio di legittimità nel processo di delegificazione. E' infatti inderogabile il principio di natura costituzionale, ribadito nelle legge 400/88, che non si possano modificare o abrogare leggi senza una specifica autorizzazione del Parlamento. Altrettanto importante è l'altro passaggio previsto dall'art. 64, quello che affida ad una specifica sequenza contrattuale il trattamento economico, dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. Tale sequenza non potrà non riguardare anche le modalità di accesso al nuovo profilo giuridico ed economico e le modalità di impiego di tali docenti all'interno dell'offerta formativa definita dalle singole scuole. Infatti la normativa contrattuale vigente prevede che «nella scuola primaria l'attività di insegnamento si svolga in 22 ore settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio». Si tratterà dunque di stabilire se al nuovo profilo contrattuale si potrà accedere a domanda e quali saranno i criteri di accesso. Potrebbe anche essere stabilito che il nuovo obbligo di servizio riguardi la totalità dei docenti. Sorge inoltre il problema della definizione dei criteri generali per la regolamentazione (ulteriormente assegnata alla diretta competenza delle singole scuole) delle prestazioni orarie dei docenti che non svolgono l'insegnamento di religione cattolica per loro scelta o perché non riconosciuti idonei a tale compito dalle autorità diocesane.Analoghe soluzioni dovranno essere previste per le prestazioni orarie riguardanti l'insegnamento dell'inglese nel caso di non idoneità del docente. Quello che sembra assolutamente certo, anche perché in tal modo si è voluta sino ad oggi interpretare la normativa concordataria, è che le due ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, così come quelle di inglese, che per altri motivi fanno parte a tutti gli effetti del curricolo obbligatorio, devono essere collocate all'interno delle 24 ore. Con riguardo alle prestazioni e al relativo trattamento economico si presentano due possibilità. Se il maestro di classe svolgerà, con la relativa idoneità, l'insegnamento di religione e l'inglese gli dovranno essere assegnate tutte le 24 ore di lezione.Se il maestro che ha chiesto e ottenuto l'inquadramento, anche temporaneo, a 24 ore non svolge l'irc e l'inglese oppure solo uno dei due insegnamenti al suo posto interviene il docente di religione o lo specialista di lingua e il maestro può completare l'orario delle ventiquattro ore con altre attività didattiche ivi compreso l'insegnamento di materie alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'Irc e che le hanno richieste, nella sua o in classi diverse. Non potrà mai verificarsi,perché evidentemente discriminatorio, che al docente che non svolge l'irc o l'inglese non venga consentito l'accesso al nuovo profilo giuridico ed economico.
 






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