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Data: Mercoledì, 31 dicembre 2008 ore 17:55:53 CET
Argomento: Comunicati


 

 

 

 

 

Addio alla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale da domani primo gennaio 2009 cessa la diffusione della pubblicazione di carta. La Gazzetta è fruibile gratuitamente per 60 giorni in versione on line.
La scomparsa della Gazzetta di carta è conseguente all'attuazione di una norma contenuta nel decreto legge di quest'estate, la manovra triennale sui conti dello Stato. Nella Gazzetta odierna vi è l'articolo 32 del "Decreto Milleproroghe", che contiene "Modifiche al D.Lgs. 81/2008". Si tratta della proroga di solo 4 adempimenti...

 

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Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 :

 

Gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 PROROGATI (che entreranno in vigore il 16 maggio 2009) sono i seguenti:

1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati"
(art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)

2) "data certa" del Documento di valutazione dei rischi
(art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)

3) invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno
(art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)

4) divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a).

Regime sanzionatorio
- Arresto da quattro a otto mesi oppure ammenda da € 5000 a € 15000 nel caso in cui non provvedesse ad adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o non provvedesse alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Arresto da sei mesi a un anno se l’omissione del DVR avviene in aziende in cui, per esempio, si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischio biologico
- Arresto da sei a dodici mesi oppure ammenda da € 4000 a € 16000 nel caso in cui si permettesse l’accesso dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento.
- Arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da € 2000 a € 2500 nel caso in cui non si rispettassero gli obblighi del datore di lavoro sul luogo di lavoro oppure si destinassero al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
Sanzioni per il lavoratore:
- Arresto fino ad un mese oppure ammenda da € 200 a € 600 per la violazione dell’art. 20 comma 2 del Nuovo Testo Unico, che stabilisce gli obblighi del lavoratore, quali per esempio l’osservazione le disposizioni per la protezione collettiva ed individuale, il corretto utilizzo delle attrezzature da lavoro, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la partecipazione a programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro
 







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