NOTA MIUR RELATIVA A PAGAMENTO SUPPLENZE SCRUTINI SUPPLETIVI CORSI DI RECUPERO
Data: Luned́, 29 dicembre 2008 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Nota MIUR su pagamento supplenze relative a scrutini suppletivi   effettuati al termine di corsi di recupero     

 

Prot. n.  AOODGPER 205 36           Roma, 23 dicembre 2008  D.G. per il personale scolastico - Uff. III   

 

Oggetto: Anno scolastico 2007/08 : proroghe e ripristino di contratti di personale ATA e di  personale docente su posti con oneri a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.   

 

Si fa riferimento alla problematica di cui all’oggetto che nel decorso anno scolastico ha interessato  in particolar modo le scuole secondarie di 2° grado per effetto delle nuove e complesse attività di  recupero dei debiti scolastici e delle conseguenti operazioni suppletive di scrutinio finale previste al  termine dei corsi di recupero medesimi.  Per quanto riguarda il personale ATA con contratto sino al termine delle attività didattiche (30  giugno), le necessità di proroghe verificatesi rientrano nelle fattispecie previste dall’art.1, comma 7,  del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al predetto personale, che disciplina,  appunto, i casi in cui non sia possibile consentire, mediante l’impiego di personale a tempo  indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative agli esami di stato e, comunque, tutti  i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di  istituto.  Per quanto riguarda il personale docente, le disposizioni di cui all’Ordinanza Ministeriale n.92 del 5  novembre 2007, concernente il recupero dei debiti scolastici, e segnatamente l’art.8, comma 6 – che  prevede l’assegnazione della competenza alla verifica degli esiti dei corsi di recupero al consiglio di  classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto allo scrutinio di giugno – ha  comportato,  nelle scuole ove tali scrutini finali, come di norma, si sono svolti a luglio o agosto,  proroghe o ripristino di contratti, per periodi ricadenti nei medesimi mesi di luglio o agosto, nei  riguardi dei docenti interessati che avevano originariamente contratti sino al termine delle attività  didattiche.  Nelle scuole, poi, ove, per eccezionali e ineludibili necessità organizzative, tali scrutini finali sono  stati effettuati nella prima decade di settembre 2008, per il personale docente interessato, sia  supplente annuale sia supplente sino al termine delle attività didattiche, si è reso necessario un  supplemento contrattuale per i giorni di settembre impegnati in tali scrutini ; si precisa che tale  attività e le conseguenti contrattualizzazioni, ancorché ricadenti nel periodo del nuovo anno  scolastico 2008/09, devono comunque essere riferiti funzionalmente a operazioni finali dell’anno  scolastico 2007/08.  Per entrambe le situazioni di personale ATA e di personale docente sopraevidenziate e per i   conseguenti periodi di ultrattività contrattuale resisi necessari e attivati, trattasi di adempimenti  obbligatori e non opzionali per le scuole che si verificano, secondo le disposizioni in materia  vigenti, su posti con oneri a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i cui ulteriori  oneri contrattuali non possono che seguire la medesima assegnazione.  La presente nota è stata concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE  f.to LUCIANO CHIAPPETTA 







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