Ricostruzione carriera degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo
Data: Sabato, 27 dicembre 2008 ore 00:00:00 CET
Argomento: Comunicati


Il MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi - Ufficio III - con la nota Prot. 1742 del 11/12/2008 inviata ai dirigenti scolastici ed ai dirigenti dell’USP ha comunicato che dal 9 c.m. è disponibile su SIDI la procedura per l’emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera per gli Insegnanti di Religione Cattolica che hanno assunto servizio di ruolo negli anni scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08.

La procedura informatizzata applica la normativa vigente di seguito descritta.

La Legge 3 febbraio 2006, n. 27, all’art. 1-ter, ha previsto che «Ai fini applicativi dell’articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

L’applicazione della norma avviene nel modo seguente:

1. alla data di decorrenza economica dell’immissione in ruolo, viene attribuito l’inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l’eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione “trattamento fondamentale” in godimento e quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento;

2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell’art. 485 e seguenti del T.U. dell’istruzione DPR 297/1994; si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1;

3. si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali, e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dai CCNL; ad ogni inquadramento si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1.

La procedura applica, inoltre, le seguenti norme:

· riconoscimento alla nomina in ruolo di benefici ex combattenti e categorie equiparate, ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336, da riassorbire ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di interpretazione autentica del citato art. 1

· riconoscimento alla nomina in ruolo del servizio militare, ai sensi dell’art. 485, comma 7, del citato T.U. dell’istruzione.

da snals







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