Sicurezza nelle scuole: Il sindacato ANP dei presidi di Catania a tutela della professionalità e della responsabilità dei dirigenti sclastici.
Data: Giovedì, 27 novembre 2008 ore 12:13:10 CET
Argomento: Normativa Utile


Gent.mo Dirigente dipartimento Edilizia scolastica della provincia di Catania
Ing. Maurizio Trainati, Maurizio.trainiti@provincia.ct.it
E pc
Ai dirigenti scolastici della provincia di Catania

Oggetto: sicurezza nelle scuole di Catania

I tragici fatti di Rivoli(Torino) e di altre località evocano periodicamente il problema della sicurezza nelle scuole. Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla collega del liceo di Rivoli Maria Torelli, che si trova a gestire una difficile situazione con l’amarezza di non aver potuto far nulla per evitare che si verificasse, pur essendo in piena regola con tutti gli adempimenti di legge.
Bene ha fatto la provincia regionale di Catania che con lodevole tempestività ha pubblicato una intera pagina sul quotidiano locale “La Sicilia” per tranquillizzare l’opinione pubblica catanese sullo stato dell’edilizia scolastica nella nostra città.
Spesso immeritatamente abbiamo visto Catania in coda alle classifiche ed è bene invece informare sull’effettivo stato di avanzamento degli sforzi e delle iniziative che sono state fatte e sono tutt’ora in corso di realizzazione per migliorare gli standard nostrani.
Conosciamo il suo impegno e la sua professionalità nel settore e come ANP, associazione che tutela i dirigenti scolastici, ci sentiamo impegnati sullo stesso fronte, anche perché spesso gli utenti tendono a confondere e mischiare responsabilità e competenze.
Certo, è più facile multare un dirigente scolastico che costringere gli Enti locali a fare la loro parte. Ma il primo non ha i mezzi per incidere sulle cose che realmente contano, mentre i secondi (che ne avrebbero il potere) non ne hanno i mezzi e comunque riescono sempre a far rinviare il termine per provvedere.
L’ANP di Catania, prima dei tragici fatti di Torino, aveva avviato e sta realizzando a tappeto una forte campagna di formazione sulla sicurezza con corsi che stanno riscuotendo largo e attento consenso tra le scuole ( in allegato il modulo per prenotazione dei corsi loging@tin.it ). Il prossimo corso di primo soccorso partirà il 5 dicembre 2008 all’Eredia.
Lei stesso fornendo le statistiche sullo statu quo riconosce che molto deve essere ancora fatto, e pertanto comprenderà l’assillo dei tanti dirigenti che giustamente Le chiedono e Le chiederanno quelle certificazioni di legge a cui sono tenuti dalla normativa.
Le chiediamo un incontro ufficiale di carattere tecnico per approfondire le problematiche.
Nel frattempo richiamiamo e riassumiamo questa normativa, sempre nello spirito di grande collaborazione tra la dirigenza dell’Ente Locale e la dirigenza dello Stato di Catania che opera in trincea.
Analoghe considerazioni valgono per i dirigenti che operano nella scuola di base i cui referenti sono gli uffici tecnici dei Comuni.

Adempimenti dei dirigenti scolastici

Il Dirigente Scolastico (DS) è equiparato a datore di lavoro (DM 292/96) e gli allievi sono equiparati a lavoratori limitatamente ai periodi in cui utilizzano laboratori e attrezzature, compresi VDT (art. 2 Dlgs 81/08).

Al DS, in qualità di datore di lavoro, spettano tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del DLgs 81/08.

L’eventuale delega deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 16, ma rimangono non delegabili la valutazione dei rischi e la stesura del DVR, e la nomina del RSPP (art. 17 DLgs 81)

Gli ambiti da presidiare sono:
1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all’emergenza (figure sensibili)
2. formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
3. valutazione dei rischi
4. individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione
5. stesura e aggiornamento del DVR
6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
7. emergenza
8. sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
9. gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo
10. didattica della sicurezza rivolta agli allievi

1. Nomina delle figure preposte alla sicurezza e gli addetti all’emergenza (figure sensibili)
Il DS può svolgere direttamente i compiti del RSPP (art. 34 DLgs 81), a condizione che abbia i requisiti formativi (16 ore ex DM 16.1.97, previste modifiche + aggiornamento) e nel suo istituto i lavoratori non siano in numero superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 c. 1 c) DLgs 81).
In alternativa, nomina un lavoratore del proprio istituto o di un’altra unità scolastica. Se non reperibile, dovrà nominare un esperto esterno (art. 32 del DLgs 81/08 comma 9).
La nomina di una figura interna, diversa dal DS, deve essere intesa come la soluzione prioritaria.
In caso di RSPP esterno, il DS deve attivare un SPP interno (art. 32 del DLgs 81/08 comma 10).
Il RLS deve essere consultato circa la designazione di RSPP, ASPP, addetti emergenze (art. 50 c. 1 Dlgs 81).

RSPP interno alla scuola (DLgs 81/08 art. 32 c. 8)
Da inquadrare funzionalmente con modalità che garantiscano risorse dedicate in termini di tempo a disposizione.
Possibili soluzioni:
- esonero attività didattiche curriculari (totale/parziale in relazione a dimensione/complessità scuola)
- inquadramento come collaboratore DS
- attribuzione incarico a chi ha già un esonero totale/parziale (ufficio tecnico, collaboratore DS)
In alternativa o a integrazione dell’esonero, prevedere compenso (capitolo di spesa funzionamento) definito in relazione a dimensione/complessità scuola.
Condizioni da rivedere annualmente in relazione alle attività programmate
Requisiti:
l attestato ex DLgs 195
l opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordine, tecniche RSPP di un’altra scuola (DLgs 81/08 art. 32 c. 8)
l Stipula di contratto privato
l Compenso (capitolo di spesa “funzionamento”) definito in relazione a dimensione/complessità scuola

RSPP esterno (DLgs 81/08 art. 32 c. 9)
l Stipula convenzione/contratto
l Compenso definito in relazione a dimensione/complessità scuola
l attestato ex DLgs 195
l opportune: competenze organizzative e tecniche



ASPP
obbligatorio se RSPP esterno, compreso il RSPP di un’altra unità scolastica (DLgs 81/08 art. 32 c. 10), opportuno in tutti i casi, maggiormente se la funzione di RSPP è svolta dal DS
Numero in relazione a dimensione /complessità scuola.
Requisiti:
l attestato ex DLgs 195
l opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordine, tecniche
Nel caso il RSPP sia esterno, opportuno precisare i compiti dell’ASPP tra cui il rapporto con RSPP.

Compiti del SPP (art. 33 DLgs 81/08):
l valutazione dei rischi
l individuazione ed elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione
l proposta di programmi di informazione formazione
l partecipazione alla riunione periodica
l informazione dei lavoratori

Figure sensibili (addetti emergenza) (art. 43 DLgs 81/08)
Opportuna individuazione dei coordinatori squadra antincendio e addetti PS
Definizione incentivazioni per coordinatori e addetti
Requisiti addetti: attestati corsi formazione ex DM 10/3/98 per antincendio e ex DM 388 per PS
Opportuno dare un incarico agli addetti e ai relativi coordinatori che precisi i compiti non direttamente previsti dalla norma (es. verifica periodica del contenuto della cassetta PS, registrazione degli interventi di PS) o eventuale dotazione assegnata (es. mascherina per rianimazione, cellulare)

2. Formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti

RSPP
In caso di RSPP interno il DS dovrà assicurare la frequenza ad un corso formativo ex DLgs 195/03 dedicato al settore ATECO 8: modulo A (28 ore), B (24 ore), C (24 ore). Previsto aggiornamento quinquennale di 40 ore.
Se RSPP esterno, il DS dovrà verificare il possesso dei medesimi requisiti formativi.

ASPP
Il DS dovrà assicurare la frequenza ad un corso formativo ex DLgs 195/03 dedicato al settore ATECO 8:
modulo A (28 ore), B (24 ore). La frequenza al modulo C (24 ore) risulta opportuna.
Previsto aggiornamento quinquennale di 28 ore.

RLS
Il DS dovrà assicurare la formazione prevista di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti nel proprio istituto e sulle misure adottate + aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno, da effettuarsi in orario di lavoro (art. 37 c. 10, 11, 12 DLgs 81, art. 50 g) DLgs 81).

Addetti antincendio
Il DS dovrà assicurare una formazione di 8 ore per presenze contemporanee per edificio inferiori a 300, di 8 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) tra 300 e 1000, di 16 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) per presenze contemporanee superiori per edificio a 1000 (DM 10/3/98).

Addetti PS
Il DS dovrà assicurare la formazione di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore (DM 388/03)

Preposti
Il DS dovrà assicurare la formazione prevista dall’art. 37 c. 7 DLgs 81/08 e relativo aggiornamento, previa individuazione dei preposti secondo la definizione della funzione riportata nell’art. 2 DLgs 81/08.

3. Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è un processo continuo, che deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nel’istituto, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 28 c. 1 DLgs 81).
Richiede la collaborazione del SPP e dell’eventuale MC, e la realizzazione delle attività connesse alla valutazione deve avvenire previa consultazione del RLS (art. 29 DLgs 81, art. 50 c. 1 DLgs 81).
Il DS potrà fare ricorso a consulenti esterni per rischi che richiedano competenze tecniche specifiche.

4. Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione
Ai rischi individuati devono seguire azioni correttive di tipo tecnico, procedurale e organizzativo, informativo e formativo come indicato dall’art. 15 DLgs 81. Per le soluzioni strutturali e di manutenzione, il DS dovrà inoltrare richiesta formale di adempimento all’ente responsabile dell’immobile (art. 18 c. 3 Dlgs 81).
Il RLS dovrà essere consultato preventivamente all’individuazione e programmazione delle misure (art. 50 c. 1 b) DLgs 81) e potrà inoltrare proposte in merito (art. 50 c. 1 h) m) DLgs 81).

5. Stesura e aggiornamento del DVR
Il DVR dovrà indicare (art. 28 c. 2 DLgs 81):
- i criteri di valutazione adottati
- le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali attuate
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza
- procedure e competenze per l’attuazione delle misure
- mansioni che espongano a rischi particolari
- i nominativi di RSPP, RLS e MC che ha partecipato alla valutazione
La sottoscrizione del DVR, insieme al DS, da parte di tutti i soggetti coinvolti (RSPP, MC, RLS) può assolvere all’obbligo di certificare la data del Documento.
L’aggiornamento del DVR deve avvenire a seguito di rischi evidenziati da infortuni significativi occorsi e per ogni variazione sostanziale delle situazioni e condizioni di lavoro (art. 29 c. 3 DLgs 81).
Il DLgs 81 impone comunque l’aggiornamento nel caso non fossero stati valutati anche i rischi stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza ovvero il DVR non avesse considerato tutti i punti indicati nell’art. 28.
Il DVR deve essere custodito presso l’istituto alla quale si riferisce (nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale) (art. 4 c. 4 DLgs 81). Il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 c. 4 DLgs 81, art. 18 c. 1 o) DLgs 81). Opportuno definire le competenze e le modalità di coinvolgimento del RLS in caso di modifiche e regolamentare l’eventuale accesso al DVR da parte di figure diverse dal RSPP, ASPP, RLS (es. richiesta scritta motivata) o l’illustrazione ai lavoratori dei contenuti in occasione di incontri informativi.

6. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
L’informazione verte sui rischi generali dell’istituto, l’organigramma della sicurezza, le misure di emergenza, i rischi specifici, le misure di prevenzione e protezione adottate (art. 36 1 e 2 DLgs 81). Deve essere assicurata dal SPP (art. 33 c. 1 DLgs 81).
La formazione verte sugli aspetti indicati dall’art. 37 c. 1, 3 DLgs 81); deve essere assicurata, così come l’addestramento, in occasione di cambio di mansione, introduzione di nuovi fattori di rischio (art. 37 c. 4 DLgs 81) e ripetuta periodicamente (art. 37 c. 6 DLgs 81).
Le attività formazione devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 c. 12 DLgs 81) (da intendersi anche per le attività di informazione).
Il RLS deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 50 d) DLgs 81).
I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento (art. 20 c. 2 h) DLgs 81).
Le attività di formazione devono essere registrate nel “libretto formativo del cittadino” (in corso di definizione) (art. 37 c. 14 DLgs 81). Opportuno che gli interventi di informazione e formazione programmati siano previsti come misura di prevenzione nel DVR e ne sia verificata l’efficacia (es. questionario per intervento informativo, griglia di osservazione dei comportamenti lavorativi per intervento di formazione).
L’informazione e la formazione devono riguardare anche gli studenti quando equiparati a lavoratori.

Opportuno comunque garantire l’informazione di tutti gli allievi e famiglie, riferita a regole e procedure di sicurezza e di emergenza adottate dalla scuola.

7. Emergenza
Formulazione del piano di lotta antincendio e piano di evacuazione (DM 10.3.98)
Formulazione del piano di PS (art. 45 DLgs 81)
Il DS dovrebbe assicurare la somministrazione di farmaci “salvavita” agli allievi su richiesta dei genitori (Linee guida Ministeri Salute e Istruzione 25.11.05): è opportuno definire procedure, documentazione, competenze e modalità di formazione e addestramento di chi si assume l’incarico.

8. Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
Obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi per malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti (es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana) (art. 41 c. 1 DLgs 81).
La visita medica deve essere effettuata preventivamente, periodicamente (con cadenza definita dal medico ovvero normata), e in occasione di cambio di mansione, oltre che su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 DLgs 81).
Le visite ed eventuali accertamenti integrativi sono a carico dell’istituto (art. 41 c. 4 DLgs 81), devono essere registrate sulla “cartella sanitaria e di rischio” (art. 41 c. 5 DLgs 81, Allegato 3A) che devono essere custodite in luogo concordato con il DS (prevista la possibilità che siano tenute dallo stesso MC) (art. 25 c. 1 c) DLgs 81).
La visita medica si conclude con il giudizio di idoneità (totale, parziale, temporanea/permanente, con prescrizioni, inidoneità temporanea/permanente) alla mansione specifica (art. 41 c. 6 DLgs 81).
Avverso il giudizio del medico è possibile il ricorso allo SPISAL (art. 41 c. 9 DLgs 81).
La nomina del MC è subordinata alla verifica del possesso dei titoli e requisiti indicati dall’art. 38 DLgs 81 e richiede la consultazione del RLS (art. 50 c) DLgs 81).
Il MC dovrà stabilire la periodicità della visita agli ambienti di lavoro e riportata sul DVR se diversa da annuale (art. 25 c. 1 l) DLgs 81). I compiti del MC sono elencati nell’art. 25 del DLgs 81. Il DS può stilare un contratto con il MC che definisca ulteriori compiti (es. partecipazione diretta alle attività di informazione, selezione dei lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria da inviare al giudizio della Commissione ex art. 5 L. 300).
Il DS dovrà fornire al MC le informazioni previste nell’art. 18 c. 2 DLgs 81.

9. Gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo
Definizione degli aspetti organizzativi e procedurali riferiti a:
- documentazione
- sistema gestionale riferito alla sicurezza
- incidenti e infortuni
- manutenzione
- DPI
- appalti
- lavoratrici madri
- riunione periodica

Documentazione
Definizione di modalità, criteri e figure preposte riferiti alla tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (es. certificato prevenzione incendi, registro infortuni, relazioni sanitarie)

Sistema gestionale riferito alla sicurezza
Definizione delle relazioni tra SPP e altre figure interne e soggetti esterni quali RSPP esterno, coordinatori emergenza, DSGA, ufficio tecnico, RLS, MC, ente responsabile dell’immobile, USL
Opportuno concretizzare e contestualizzare le attribuzioni del RLS previste dall’art. 50 DLgs 81: es. avviso preliminare al DS delle visite che il RLS intende effettuare, effettuazione delle visite con il RSPP; verbalizzazione della consultazione del RLS, autorizzazione ad uso telefono, PC

Incidenti e infortuni
Definizione di procedure, strumenti e figure preposte riferiti a registrazione, analisi, elaborazione dei dati riferiti a incidenti e infortuni

Manutenzione
Definizione di periodicità, procedure, strumenti e figure preposte all’effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione di macchine, attrezzature e impianti

DPI
Definizione di criteri e modalità di scelta e di sostituzione, modalità di consegna, addestramento e verifica dell’uso e relative figure preposte

Appalti
Definizione di modalità, procedure e figure preposte alla gestione delle relazioni con le ditte appaltatrici e con l’ente responsabile dell’immobile (art. 26 DLgs 81)

Lavoratrici madri
Definizione delle procedure interne riferite all’astensione anticipata di gravidanza e puerperio.

Riunione periodica
Deve essere indetta a cadenza almeno annuale e a seguito di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (art. 35 c. 1, 4 DLgs 81). Partecipano il DS o un suo rappresentante, il RSPP, l’eventuale MC, il RLS (art. 35 c. 1 DLgs 81).
Deve essere verbalizzata (art. 35 c. 5 DLgs 81) e vertere su DVR, andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria, DPI, programmi di informazione e formazione (art. 35 c. 2 DLgs 81).
Definizione procedure organizzative e competenze riferite a verbalizzazione e gestione (es. tempi di convocazione, materiale informativo). Opportuno definire condizioni e soggetti per eventuali convocazioni straordinarie.

10. Didattica della sicurezza rivolta agli allievi
Nella scuola di ogni ordine e grado si dovranno assicurare percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie sulle tematiche della salute e sicurezza (art. 11 c. 1 e 4 DLgs 81/08).
Opportuna la definizione di strategie per assicurare a tutti gli allievi questa opportunità: es. attribuire un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi didattici al SPP, inserimento nel POF, individuare un docente referente.







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