LE LEGGI A ROMA:IL CODICE GIUSTINIANEO
Data: Mercoledì, 26 novembre 2008 ore 08:50:00 CET
Argomento: Rassegna stampa


Le leggi di Roma: il codice giustinianeo

di Giulia Pezzella*

 

La redazione del Corpus Iuris Civilis, promulgato nel 533 da Giustiniano, imperatore d’Oriente dal 527 al 565, è stata non tanto e non solo un’operazione erudita e un omaggio al passato, quanto il segno tangibile della convinzione dell’imperatore che il valore e la funzione delle leggi era quello di essere uno strumento efficace per governare con ordine lo sviluppo della società. Convinzione successivamente confermata e condivisa, se si pensa che il Codice, studiato e commentato nelle scuole, sarebbe diventato la fonte primaria del diritto per tutta l’Europa.

È utile ricordare in questo contesto che la storia del diritto definisce il diritto romano come il complesso delle norme giuridiche che accompagnarono la vita del popolo romano dalle origini alla grande compilazione voluta da Giustiniano. Sulle origini, dunque, si tende a non fissare una data precisa, mentre invece il Corpus è stato considerato come il punto conclusivo della storia del diritto romano, in quanto sintesi e coronamento della sua evoluzione.

 

Unificare l’impero

L’obiettivo di Giustiniano (483-565) era quello di ricostituire l’unità politica dell’impero che era continuamente minacciata e di ridare autorevolezza alla figura dell’imperatore. All’interno della strategia per realizzare questo suo progetto, un peso particolare e rilevante aveva la ricomposizione e l’affermazione dell’unità giuridica. Infatti le significative dimensioni territoriali, la crescente debolezza dell’amministrazione statale, l’estensione del diritto di cittadinanza a tutti i sudditi e le continue pressioni da parte delle popolazioni confinanti avevano favorito l’affermarsi di abitudini provinciali, che erano spesso in opposizione o sovrapposizione con i principi del diritto romano. La codificazione ufficiale delle norme voluta da Giustiniano, dunque, era finalizzata a rendere nuovo vigore alle leggi – tutelate dall’autorità imperiale e dal valore della tradizione – per unificare l’impero.

Voluto da Giustiniano e realizzato tra il 528 e il 534, il Corpus Iuris Civilis – con alcuni rimaneggiamenti – raccoglie in un unico testo il patrimonio giuridico romano. Già un secolo prima l’imperatore Teodosio II aveva avviato la codificazione ufficiale delle leggi imperiali (Codex Theodosianus), che era all’epoca largamente diffusa anche se parziale e lontana dalle fonti classiche.

Pubblicato non come pura e semplice raccolta di documenti del passato, ma come insieme di leggi in vigore, il Corpus si presenta come espressione dell’autorità imperiale e come unica fonte legislativa riconosciuta. Indicativo di ciò era il divieto di elaborare commentari che avrebbero potuto alterarne il significato e modificarne l’interpretazione, mentre invece erano consentite le traduzioni letterali o i richiami a testi paralleli. Il fatto di prevedere le traduzioni era una dimostrazione di conoscenza dell’impero d’Oriente e di reale volontà di attuazione del Codex: infatti pur essendo il latino la lingua ufficiale, il greco era molto più diffuso ed era necessario rendere le leggi e la giurisprudenza comprensibile ai più per farla applicare e rispettare.

Con la committenza e la realizzazione di questa opera culturale e giuridica veniva affermata l’universalità del diritto romano come sistema organico di codici, tutelato in questo modo dalla promulgazione di possibili norme occasionali e/o transitorie – cosa che era accaduta in passato – e dalle altre forme di diritto che comunque sopravvivevano all’interno dell’impero.

 

Il Corpus Iuris Civilis

La commissione di esperti convocata per realizzare quest’importante opera giuridica si componeva di dieci membri, tra i quali anche studiosi giunti a Costantinopoli dalla celebre scuola di Berito (Beirut) in Siria. Presieduta inizialmente da Giovanni – che alcuni identificano con Giovanni da Cappadocia mentre altri con un questor sacri palatii dallo stesso nome, vir excellentissimus e pluridecorato – dopo un anno dall’inizio dei lavori e fino al loro completamento – venne coordinata dal celebre giurista Triboniano, già componente della commissione.

Il Corpus è costituito da quattro parti fondamentali: il Codex, i Digesta (o Pandectae), le Institutiones e le Novellae.

Il Codex raccoglie le leggi all’epoca vigenti a partire dall’imperatore Adriano (117-138), suddivise in diritto ecclesiastico, privato, penale, amministrativo e finanziario; le Pandectae sono una raccolta sistematica di sentenze promulgate dai giuristi romani nel corso dei secoli soprattutto su importanti questioni di diritto pubblico e privato. Tale raccolta risulta di particolare rilievo perché nel diritto romano le decisioni dei giudici si basavano su sentenze già da altri formulate in precedenza ed esse sono quindi, in un certo senso, una fonte nella fonte. Le Institutiones sono un manuale suddiviso in quattro parti relative ai principi fondanti del diritto e alla modalità di applicazione delle leggi. Infine le Novellae sono le norme legislative promulgate da Giustiniano a partire dal 534: nuove leggi formulate in armonia con la tradizione del diritto romano.

 

Uguale ma diverso

Finite le guerre greco-gotiche, nel 554 la Pragmatica Sanctio fa entrare in vigore il Corpus Iuris anche nei territori italiani rientrati sotto la sovranità dell’imperatore, mentre nelle altre province occidentali l’impero non aveva più alcun potere reale. Ma il diritto romano di ritorno nella sua terra d’origine non era certo uguale originario. La giurisprudenza nata nella Roma repubblicana e sviluppatasi durante i primi secoli dell’impero trovava le sue radici nel costume sociale: era frutto di un’evoluzione di valori e la formulazione e l’applicazione delle leggi era congrua alla realtà economico-sociale del territorio. Il Corpus fatto realizzare da Giustiniano, invece, pur seguendo formalmente la tradizione romana, mantenendone i diversi istituti e la loro organizzazione, afferma che l’unica fonte del diritto è l’autorità imperiale. Secondo Giangiulio Ambrosiani è dunque “un diritto snaturato dalla sua connotazione sociale, che derivava dalla originaria elaborazione propria della città-Stato e che si era conservata grazie all’elasticità delle fonti arricchite dalla prassi giurisprudenziale”.

 

*Dottore di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici, ha lavorato sui temi relativi alla storia elettorale e sull’analisi dei testi legislativi. Collabora con la casa editrice Leonardo International.

 

 

 

 







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