Ufficio Scolastico
Provinciale di Catania
A
seguito di numerosi quesiti pervenuti circa la compilazione del modulo di
richiesta dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, si trasmette
il c.c.d.r. siglato il 29.10.2007 valido per il quadriennio 2008/2011.
Contratto Collettivo Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del Personale
della scuola
SOMMARIO
Art. 1:
beneficiari del diritto.
Art. 2:
finalità dei permessi.
Art. 3:
determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.
Art. 4: tempi
e modo di presentazione delle domande.
Art. 5:
documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
Art. 6:
formazione delle graduatorie.
Art. 7:
emanazione dei provvedimenti.
Art. 8:
durata e modalità di fruizione dei permessi.
Art. 9:
sostituzione e riorganizzazione del servizio.
Art. 10:
giustificazione dei permessi.
Art. 11:
informazione.
Art. 12: esame
congiunto.
Art. 13:
interpretazione autentica.
Art. 14:
validità dell’accordo.
Contratto Collettivo Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio del personale della scuola per il
quadriennio 2008-2011
( art. 4, comma
3, del C.C.N.L. 2002/2005)
L'anno 2007, il giorno 29 del mese di ottobre,
in Palermo, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale della Sicilia,
in sede di contrattazione decentrata regionale,
VISTO il D.L.vo n° 165 del 30/3/2001 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO l’art 3 del D.P.R. 395/88,
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della
scuola sottoscritto in data 24 Luglio 2003,;
tra
la delegazione di parte pubblica per la
negoziazione decentrata a livello regionale
e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL
SI STIPULA
il seguente Contratto Collettivo Integrativo
Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio.
Art. 1: beneficiari del diritto.
1. 1. Può usufruire dei permessi il personale in
servizio a tempo indeterminato, ed il personale a tempo determinato con
contratto stipulato dal Dirigente dell’U.S.P. e/o dal dirigente scolastico fino
al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche nonché il personale
con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.
In caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore
inferiore all’orario contrattuale si ridurrà proporzionalmente il numero delle
ore di permesso.
2. La fruizione del beneficio per il personale a
tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del
personale con contratto a tempo indeterminato e con il riconoscimento di tutti i
benefici previsti nel presente C.C.I.R. e nel rispetto dei limiti ivi previsti.
Limitatamente all’anno solare 2008, al personale ammesso a frequentare i
corsi abilitanti speciali viene riservato –per ogni ruolo del personale docente-
fino al 15% dei posti disponibili per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio; il corrispondente monte ore, per assicurare la massima fruizione,
sarà ripartito tra i beneficiari.
Art. 2: finalità dei permessi.
1. L’istituto dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio ha come finalità l’accrescimento del grado di formazione
culturale e professionale del dipendente e tale scopo costituisce anche
interesse prioritario dell’amministrazione scolastica, anche alla luce delle
disposizioni contrattuali.
Art. 3: determinazione del contingente
provinciale e modalità di riparto.
1. Il numero dei beneficiari dei permessi
straordinari retribuiti non può superare il 3% (tre per cento) delle unità
complessive di personale in servizio nella singola provincia in ogni anno
scolastico, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Ai fini del computo della percentuale di cui al
comma precedente, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione
organica provinciale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso,
esemplificativamente, l’eventuale personale in esubero, il numero di posti in
deroga e il numero di docenti di religione cattolica.
3. Il contingente complessivo dei permessi è
diviso proporzionalmente, sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:
a)
personale docente, distinto per
gradi d’istruzione;
b)
personale educativo;
c)
personale ATA, distinto per profilo professionale.
4. E’ ammessa la compensazione tra i gradi di
istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali
per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione
tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia.
Particolari situazioni che non possano
essere risolte a livello provinciale saranno esaminate a livello regionale per
una eventuale compensazione, d’intesa con le OO.SS., tra le varie province.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle
domande.
1. La domanda di concessione dei permessi
retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente dell’U.S.P. deve
essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si
riferiscono i permessi.
2. Il personale inoltra la domanda per via
gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, all’U.S.P. competente per
territorio.
3. Eventuali domande tardive potranno essere prese
in considerazione, purché prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di
riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate
nei termini, rimanga disponibile parte dell’aliquota fissata per l’anno
medesimo.
4. Il personale con contratto a tempo determinato
stipulato oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo potrà
presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione
del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma
precedente, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle
disponibilità secondo il contingente come sopra determinato.
Art. 5: documentazione delle domande e attività
di regolarizzazione.
1. La domanda, redatta in carta semplice, deve
contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi
straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) motivo di richiesta dei permessi, secondo
quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8;
c) durata dei permessi da utilizzare durante
l’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso
prescelto e/o della preparazione e sostenimento degli esami;
d) ordine e grado di scuola e sede di servizio per
il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo
professionale e sede di servizio per il personale ATA;
e) anzianità di servizio riconosciuta o
riconoscibile ai fini della carriera.
f) indicazione dell’eventuale rinnovo dei permessi
retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto,
ovvero della condizione di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi
per lo stesso tipo di corso.
2. La documentazione richiesta può essere
sostituita con dichiarazioni personali.
Art.6: formazione delle graduatorie.
1.
Il
Dirigente dell’US.P. ricevute le domande, formerà, entro il 15 dicembre
dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie
distinte secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3,
rispettando il seguente ordine di priorità:
1. iscrizione e frequenza, per il personale
ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della
qualifica di appartenenza. Gli Istituti
scolastici da frequentare devono essere ubicati nell’ambito della regione di
servizio;
2 . iscrizione e frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola
Infanzia e Primaria), della specializzazione S.S.I.S. per l’insegnamento nella
scuola secondaria , della specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione
professionale; frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma
di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento universitario (laurea
triennale più eventuale laurea specialistica - anni 3+2, da considerare
unitariamente) o di istruzione secondaria. In quest’ ultimo caso
l’Istituto da frequentare deve essere ubicato nell’ambito della regione di
servizio;
3. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli
statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi
“master” , corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione , purchè tutti
di durata almeno annuale e con esame finale;
4. iscrizione a corsi on-line finalizzati al
conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati;
2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma
precedente si terrà conto, in ciascuna categoria, dell’anzianità di servizio,
subordinatamente, dell’età anagrafica con precedenza per il più giovane.
3. I permessi sono rinnovabili, con priorità
assoluta, rispetto alle altre richieste, per il numero di anni pari alla durata
legale del corso di studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno
considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per
lo stesso tipo di corso.
4. I corsi, siano essi di durata annuale,
biennale o poliennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o
qualificazione professionale, la cui frequenza può
dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono
quelli indicati all’art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:
a)
corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli
statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati
dagli art. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
b)
corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di
attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall’ordinamento
scolastico.
5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante
affissione all’albo dell’U.S.P. e comunicate a tutte le scuole della provincia e
alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Avverso le suddette graduatorie,
entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione, è ammesso ricorso in
opposizione al Dirigente dell’U.S.P. . Il ricorso è deciso in via definitiva
entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito viene comunicato direttamente
all’interessato.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
1.
I
provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere adottati, entro
il mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi,
dai dirigenti scolastici delle scuole di servizio, sulla base delle
autorizzazioni concesse dal Dirigente dell’U.S.P.
Art. 8: durata e modo di fruizione dei
permessi.
1. Il personale beneficiario dei permessi per il
diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti
dalle altre disposizioni normative e contrattuali.
2. I permessi per il diritto allo studio sono
concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili
dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. Si può usufruire dei permessi per frequentare
le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento di
esami, per tutte quelle attività necessarie per preparare ricerche, tesi di
laurea e di diploma in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo
di studio legalmente riconosciuto nei casi indicati al precedente art. 6. Tali
attività, diverse dalla frequenza o dagli esami non potranno superare il 35% dei
permessi in totale spettanti.
4. Nell’ambito delle 150 ore individuali può
essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei
corsi.
5. Il personale beneficiario del diritto deve con
congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell’utilizzo) comunicare
al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche
plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli
impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il
raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la preparazione
degli esami, ricerche e tesi di lauree o diplomi.
6. La fruizione dei permessi, a richiesta degli
interessati, può essere così articolata:
a) permessi orari, utilizzando parte dell’orario
giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri, utilizzando l’intero
orario giornaliero di servizio;
c) cumulo di permessi giornalieri.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del
servizio.
1. Nella prospettiva di garantire tutte le
possibilità affinché il personale, a prescindere dall’ottenimento del beneficio
previsto dal DPR n° 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e
salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni
di lavoro e a un riadattamento dell’organizzazione del lavoro che agevolino la
frequenza dei corsi e la preparazione agli esami, salvo eccezionali e
inderogabili esigenze di servizio.
2. Per la concreta fruizione del diritto allo
studio il dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a
sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia di
sostituzione del personale temporaneamente assente.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
1. La certificazione relativa alla frequenza dei
corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della
scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre
l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del
contratto di assunzione.
2. I docenti che fossero chiamati a prestare
servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare
la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro
la fine dell’anno scolastico di riferimento.
3. La mancata produzione della certificazione nei
tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già
concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme
indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo
impedimento e di causa di forza maggiore.
4. Per la preparazione degli esami (ovviamente e
indipendentemente dal risultato dello stesso), per l’effettuazione di ricerche,
e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione
essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami o
della frequenza. In particolare l’esibizione preventiva del certificato di
iscrizione o della dichiarazione personale sostitutiva è elemento sufficiente
per la fruizione dei permessi per le ore di studio e di preparazione e a maggior
ragione per godere delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà
del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata
dall’autorità competente, è accettata la dichiarazione personale sotto la
propria piena responsabilità, salvo il controllo da parte dell’amministrazione
con tutte le conseguenze del caso.
Art. 11: informazione.
1. Annualmente il Direttore Scolastico Regionale,
comunica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto il numero complessivo dei
permessi possibili.
2. Comunica, altresì, acquisite le domande dei
richiedenti, il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per
quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA,
per qualifica. Comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi
di studio per cui sono state presentate le domande.
3. Per consentire la massima diffusione tra tutto
il personale della scuola, gli U.SP., comunicheranno con apposita circolare, da
inviare annualmente a tutte le istituzioni scolastiche e educative della
provincia con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente
contratto nonché l’eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei
permessi per il diritto allo studio.
4. La Direzione Scolastica Regionale invierà a
tutte le istituzioni scolastiche e educative il presente contratto che, a cura
dei dirigenti scolastici, sarà portato a conoscenza di tutto il personale della
scuola.
Art. 12: esame congiunto.
1. Allo scopo di valutare congiuntamente
l’efficacia dei permessi retribuiti rispetto alla finalità degli stessi il
Dirigente dell’U.S.P. è tenuto a richiedere alle scuole l’elenco del personale
che nell’ultimo quinquennio ha beneficiato dei permessi, la durata dei permessi
e gli eventuali titoli conseguiti da parte del personale beneficiario.
Art. 13: interpretazione autentica.
1. In caso di controversie sull’interpretazione
del testo dell’accordo ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con
richiesta scritta e motivata un incontro, da tenersi entro 10 giorni, per
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola
controversa sin dall’inizio della validità del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data
informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure previste
dal precedente art.11.
Art.14: validità del contratto.
1. Gli effetti giuridici del presente contratto,
quadriennale, decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane in
vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo regionale
sulla stessa materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al
presente accordo saranno apportate a seguito di verifica richiesta dalle parti
firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di
nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali.
3. La scadenza per la presentazione delle
domande relativamente all’anno solare 2008 è fissata al 15 novembre e la
pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il 31 dicembre 2007.
Per le
Organizzazioni Sindacali: Per la Parte Pubblica:
FLC-CGIL
Scuola Guido Di Stefano Direttore
Generale
CISL
Scuola Rosario
Leone Dirigente II Area
UIL
Scuola
GILDA-UNAMS
SNALS CONFSAL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia
Via Fattori n°60 - Palermo Tel. 091/6909111
FAX 091/518136
Direzione Generale
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