BREVI MIUR: MODALITA' SANZIONI ASSENZE PERSONALE DELLA SCUOLA
Data: Mercoledì, 12 novembre 2008 ore 15:02:56 CET
Argomento: Comunicati


Brevi dal MIUR.

Incontro al Miur sulle modalità applicative
 delle sanzioni sulle assenze
 per il personale della scuola

dalla Gilda degli Insegnanti, 12.11.2008
Si è svolto oggi (11 novembre 2008) presso il Ministero dell’Istruzione, l’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali sulle modalità applicative al personale della scuola dell’art. 71 della legge 133/2008 (sanzioni sulle assenze).
Le organizzazioni sindacali hanno presentato all’Amministrazione alcune situazioni critiche derivanti dall’applicazione dell’art. 7 della legge 133/2008 che necessitano un immediato chiarimento.
La Federazione Gilda-Unams ha fatto presente che la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia non può riguardare la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o il Compenso Individuale Accessorio (CIA), in quanto sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, sono assimilabili al trattamento fondamentale e rientrano nel calcolo del TFR. Anche le ore eccedenti, essendo corrisposte per l’intero anno scolastico, sono da escludere dalla decurtazione; tali ore – ai sensi dell’informativa dell’Inpdap n.32/2003, sono considerate utili per determinare il trattamento di pensione.
La Federazione Gilda-Unams ritiene che il compenso accessorio utile ai fini della decurtazione è quello determinato in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Ma è bene precisare che il salario accessorio (funzioni strumentali, attività aggiuntive, attuazione di progetti, …) non è oggetto di decurtazione.
E’ stato chiesto – tenendo conto anche del parere n.53/2008 dell’UPPA della Funzione pubblica per il comparto ministeri – che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall'art. 71 della legge 133/2008.
 Infine, si rende necessaria la precisazione che i permessi giornalieri non sono frazionabili ad ore in quanto non previsti dal CCNL.
 L’amministrazione si riserva di esaminare le proposte e di rinviare ad un prossimo incontro le decisioni definitive.
 

 Roma, 12 novembre 2008
La delegazione trattante






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