Varate le due leggi, la 133 e la 169 ora tocca ai regolamenti attuativi dare esecuzione alle prescrizioni.
Data: Domenica, 02 novembre 2008 ore 20:35:23 CET
Argomento: Normativa Utile


BOZZA REGOLAMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento recante norme concernenti la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giungo 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Vista le legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto decreto interministeriale n. 176 in data 15 marzo 1997, recante disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 di approvazione del Regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sulla formazione delle classi e sulla determinazione degli organici del personale della scuola;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 relativo alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 8 maggio 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia scolastica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e variazioni;
Vista la legge in data 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione ai sensi della legge n. 53/2003;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 relativo alla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge n. 53/2003 come modificato dalla legge 40/2007;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l’art. 13;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007,n. 176;
Visto l’art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente, tra l’altro, la predisposizione, di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;
Considerato che il comma 4 del citato art. 64, in attuazione del piano di cui al comma 3 e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, prevede, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il Piano programmatico del redatto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che il citato piano individua una sequenza organica di azioni strettamente correlate e interdipendenti secondo una logica unitaria riferita alle seguenti macro aree — Riorganizzazione della rete scolastica; - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola:- Revisione degli ordinamenti scolastici;
Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento le aree riferite alla riorganizzazione della rete scolastica e al razionale utilizzo delle risorse umane della scuola;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del...
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del...
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...
Su proposta del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economie e delle finanze;

APPROVA
il seguente Regolamento:

TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA
La riorganizzazione della rete scolastica costituisce adempimento preliminare e necessario ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi di cui al citato art. 64, commi 2 e 4.

Art. 1
I Principi generali per il dimensionamento della rete

1. La riorganizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 2009/1 0 e seguenti è finalizzata al conseguimento degli obiettivi fissati dall’art. 64 della legge 1 agosto 2008, n. 133 e alla puntuale attuazione degli interventi e delle misure previsti dal Piano programmatico di cui al citato art. 64.
2. L’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche garantisce l’efficace esercizio dell’autonomia, dà stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e consente alle comunità locali una pluralità di scelte educative e formative in grado di rendere fruibile l’esercizio del diritto all’istruzione; concorre ad una idonea e qualificata formazione dei giovani mediante l’inserimento degli stessi in comunità educative atte ad orientare e stimolarne le capacità di apprendimento, di socializzazione e di acquisizione delle regole di convivenza civile. Promuove ed incentiva le opportunità di confronto, interazione e negoziazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, livelli istituzionali, le organizzazioni rappresentative delle realtà territoriali e le forze sociali.

Art. 2
Parametri
1. Per acquisire e mantenere l’autonomia le istituzioni scolastiche devono avere una popolazione stabilmente compresa, nell’ultimo quinquennio tra 500 e 900 alunni; tali parametri sono assunti come indispensabili per l’ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
2. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, il dimensionamento è effettuato evitando interventi che possano limitare la fruizione del diritto allo studio, provocare disagi e penalizzazioni all’utenza. Gli indici di riferimento previsti dal comma 1 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6. Nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento devono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. Il Parametro massimo cui al comma 1 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.
3. Nell’ambito dei parametri (minimo e massimo) stabiliti dal comma 1, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita sulla base degli elementi di seguito indicati:
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell’area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall’ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza di appartenenza.
4. Nell’azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere incentivata la costituzione di istituti di istruzione comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e di I grado, considerato che gli stessi consentono una migliore organizzazione delle risorse, garantiscono una più incisiva continuità educativa e formativa, offrono migliori opportunità di orientamento scolastico e professionale, assicurano risultati di più elevato livello. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace rispondenza tra le tipologie degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado e le caratteristiche e le esigenze dei territori di riferimento, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non rientrino, separatamente, nei parametri di cui ai commi 1 e 2 e insistano sullo stesso bacino d’utenza. Tale criterio trova attuazione anche le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Le istituzioni derivanti dall’unificazione assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”. Al fine di preservare l’identità e le peculiarità delle stesse, la suddetta unificazione si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia.
5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste, con i necessari adeguamenti all’entità della popolazione scolastica interessata negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell’articolo 2.
6. I parametri previsti dai commi precedenti si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell’articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette istituzioni.

Art. 3
Punti di erogazione del servizio (plessi e sezioni staccate ecc.. ) parametri relativi al dimensionamento della rete
1. I piani di dimensionamento debbono tener conto:
- a) della consistenza minima delle sezioni di scuola dell’infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, sezioni annesse o aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, così come di seguito determinate, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della consistenza complessiva del personale, previsti dall’art. 64 della legge I agosto 2008, n. 133;
- b) delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all’età degli alunni dei diversi gradi di scuola. A tal fine deve essere svolta opera di sensibilizzazione e di promozione affinché i comuni, ove necessario, attuino iniziative di tipo consorziale per il trasporto degli alunni. per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali, ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.
2. La riorganizzazione della rete scolastica deve rispondere ai seguenti criteri:
- per la costituzione di plessi di scuola primaria e dell’infanzia si richiede la presenza di almeno quindici alunni per ciascuna delle classi o sezioni funzionanti e, nei centri urbani a più alta densità demografica, di non meno di venti alunni, con riduzione a 12 in zone di montagna e nelle piccole isole;
- per la costituzione di sezioni staccate di scuola secondaria di I grado si richiede la presenza di almeno venti alunni per classe, con riduzione a 16 in zone di montagna e nelle piccole isole;
- le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, o di specializzazione e gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di ventidue alunni per anno di corso.

Art. 4 Adozione dei piani di dimensionamento
1. Il dimensionamento e la revisione della rete scolastica relativa ai punti di erogazione del servizio sono definiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno scolastico di riferimento in modo da consentire all’utenza una consapevole scelta dei percorsi formativi e delle sedi scolastiche e anche per permettere lo svolgimento di tutte le operazione concernenti la predisposizione dell’organico.
2. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e i Dirigenti degli uffici scolastici provinciali sono responsabili del rispetto dei suindicati parametri, che costituiscono livelli essenziali per l’attribuzione e il mantenimento dell’autonomia e conseguente assegnazione del dirigente scolastico.

TITOLO II

RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA;

Capo I
DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI E FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 5 Disposizioni generali
1. Le disposizioni sulla definizione degli organici e sulla formazione delle classi contenute negli articoli successivi si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali ed educandati sfatali.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche:
- sono definite a livello nazionale e a livello regionale in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili;
- tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
- nonché delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socioeconomiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate in base ai criteri e ai parametri previsti dal presente Regolamento, in relazione alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, all’articolazione dell’offerta formativa. Le dotazioni organiche dell’istruzione secondaria sono determinate con riguardo alle consistenze orarie dei diversi curricoli delle singole istituzioni e alle relative condizioni di funzionamento.
4 La distribuzione e la determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna Regione tengono conto, sentita la Conferenza Unificata, dell’entità della popolazione scolastica nei diversi tipi di scuole, delle particolari finalità formative delle singole istituzioni scolastiche, della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, in aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo.
5. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni nell’ottica di una piena rispondenza tra l’attribuzione delle risorse e la programmazione dell’ offerta formativa del piano regionale. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali debbano tenersi in debito conto le condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si deve anche alle aree che presentino tassi dispersione e di abbandono particolarmente elevati.
6. Nella formazione delle classi è, altresì, assicurata la necessaria coerenza con i piani di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole, plessi e sezioni staccate sottodimensionate, nonché il rispetto del limite costituito dall’organico complessivamente attribuito.

Capo II
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE

Art. 6
Costituzione delle classi iniziali di ciclo

Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia, sono costituite esclusivamente con riferimento agli alunni iscritti. Solo successivamente si procede all’assegnazione degli stessi alle classi e alle sezioni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e comunque nel limite delle risorse ad esse assegnate.

Art. 7
Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione della classi in organico di fatto

1. Per assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quelle effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto. di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.
2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente Regolamento.

Art. 8
Classi con alunni in situazione di disabilità

1. Le complessive dotazioni organiche dei posti di sostegno sono definite ai sensi dell’art. 2, commi 413 e 414 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008). I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all’integrazione dell’alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole. I medesimi Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nell’ annuale decreto interministeriale concernente la determinazione degli organici del personale docente.
2. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni disabili sono costituite con non più di 22 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, nonché da altro personale della stessa scuola.
4. Ai fini previsti dall’art. 64 della legge n. 133/2008, la istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto interministeriale relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. Conseguentemente le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.
5 L’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap avviene secondo la disciplina contenuta nel DPCM 23 febbraio 2006, n:185.

Art. 9
Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

1. In applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Direttori Regionali, d’intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e di I grado, per i minori portatori di handicap soggetti all’obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione; a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite negli ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche gli alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.
2. Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Direttori individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l’attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel corso dell’anno scolastico.
3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di Il grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura
4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli art. 13 , 14 e 17.

Art. 10
Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti

L’organizzazione la dotazione organica dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per la formazione delle classi non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli scrutinati e ammessi agli esami finali.

Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLE

Art. 11
Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia

1. Vengono confermate le due tipologie esistenti: 40 ore e 25 ore, organizzate in modo da fare confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i due diversi modelli. Nell’ottica della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie così realizzate saranno totalmente reinvestite ampliando le opportunità offerte alle famiglie.
2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’art. 8, con un numero massimo di 26 bambini e minimo di 18.
3 Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28/ 29 unità. per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.
4 Per quanto concerne la definizione degli assetti ordinamentali si fa rinvio ad apposito Regolamento.

Art. 12
Disposizioni relative alla scuola primaria

1. Le possibili opzioni orarie della scuola primaria sono le seguenti: - 24 ore di cui al DL 137/2008 -27 ore, corrispondente all’orario di insegnamento di cui al decreto legislativo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative - 30 ore, comprensive dell’orario opzionale facoltativo, nei limiti dell’organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili - - 40 ore come da successivo comma 3.
2. Salvo il disposto dell’art. 8, le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite da non meno di 15 e non più di 27 bambini. Le pluriclassi sono costituite con non meno di 8 e non più di 18 bambini
3. Il tempo pieno viene confermato nella consistenza di organico relativa all’anno scolastico 2008/09 con gli incrementi derivanti dall’attuazione degli interventi e delle misure da definire con successivo decreto ministeriale.
4. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi da costituire è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti; parimenti il numero delle classi a tempo pieno è determinato in relazione alla richiesta complessiva delle famiglie. Nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell’organico assegnato, è rimessa ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri generali di ammissione.
5. Possono eventualmente essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori minimi fissati dal comma I, ma comunque non inferiore 12, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle a e geografiche abitate da minoranze linguistiche
6. L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Il piano di formazione linguistica di durata triennale e, nel primo anno, della durata di 150/200 ore, è obbligatorio. I docenti così formati, sono impiegati, nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica anche con i consueti supporti multimediali. Nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all’a.s. 2011/2012, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classe, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal CCNL. Con specifico provvedimento verranno definiti le modalità di attuazione del piano di formazione.

Art. 13
Disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado

1. Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, da non più di 27 e non meno di 18 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché di entità non superiore ad uno o, al massimo, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un’unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30 unità.
2. Le classi seconde e terze sono, di norma, determinate, rispettivamente, in numero pari a quelle delle prime e seconde funzionanti nell’anno scolastico precedente, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati al comma precedente.
3. Possono eventualmente essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a 14, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
4. Nei contesti di cui al comma precedente, possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di classi distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono essere costituite con più di 18 alunni, e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l’efficacia dell’azione formativa.

Art. 14
Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste avanzate all’atto dell’iscrizione sia sufficiente alla formazione di almeno una classe.
2. Le classi funzionanti col tempo prolungato sono ricondotte all‘orario normale qualora non dispongano di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in fascia pomeridiana per almeno tre giornate a settimana, e non sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.
3. La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall’applicazione dei criteri di cui al precedente art. 14.

Art. 15
Corsi ad indirizzo musicale

I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999— 2000 dall’art. 11, comma 9 della legge 124/99, sono regolati da D.M. 6 agosto 1999, n. 201. I corsi attivati devono assicurare l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

Art. 16
Cattedre di lingue straniere nella scuola di I grado

1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado deve essere impartito l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali. Nelle medesime classi deve essere, altresì, impartito, per due ore settimanali, l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria (allegato E) DL.vo 226/2005).
2. La scelta della seconda lingua comunitaria deve tener conto dei docenti con contratto a tempo indeterminato presenti nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici Scolastici Regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Art. 17
Dotazioni organiche in sezioni di scuola media particolarmente disagiate

1. Nelle situazioni di estremo isolamento, ove attualmente sono funzionanti i corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media e il numero complessivo degli alunni è molto esiguo, l’attività didattica è organizzata per moduli flessibili che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni; la dotazione organica è costituita da 3 cattedre, di cui una dell’area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell’area artistico-espressiva o motoria; quest’ultima deve essere assegnata in base a specifico progetto della scuola.

Art. 18
Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell’anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per (25) 27 il numero complessivo di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:
a) domande di iscrizione presentate;
b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentati ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
c) serie storica dei tassi di ripetenza;
d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione).
Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce un’unica classe quando le iscrizioni previste sono meno di 30.
2. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo (es. istituto tecnico agrario e istituto professionale per la ristorazione; istituto tecnico commerciale e sezione annessa di geometra o periti aziendali; liceo classico e sezione di liceo scientifico), le classi prime si formano separatamente per ogni ordine o di sezioni di diverso tipo, secondo la procedura di cui al comma 1.
3. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli successivi al primo biennio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio secondo la procedura di cui al comma 1.
4. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni
6. L’esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 27 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l’incolumità fisica e la salute degli studenti) deve risultare da formale e motivata autorizzazione in deroga e comunque le classi, di norma, non potranno essere costituite con meno di 22 alunni. Nei casi di limitata capienza dei laboratori si procede allo sdoppiamento della classe in gruppi relativamente ai soli insegnamenti che prevedano l’utilizzo effettivo dei suddetti laboratori a limitata capienza.

Art. 19
Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell’anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’art. 19.
2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché siano costituite, di norma, da almeno 15 alunni.

Art. 20
Educazione fisica negli istituti di II grado

1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio docenti, in relazione alle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 21
Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate

Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito, dagli articoli 12, 13 e 18.

Art. 22
Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria

1. Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. I docenti che a seguito della riconduzione della cattedre a 18 ore vengano a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la proceduta prevista dal CCNI sulla mobilità.
2. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola, successivamente tra scuole autonome diverse, secondo il principio delle facile raggiungibilità.
3. Nei corsi serali, eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5. I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Capo IV

Art. 23
Personale educativo

1. Per effetto di quanto contemplato dall’articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l’unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sotto elencati parametri:
1) in presenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno quaranta convittori : cinque posti
b) con almeno quaranta convittrici : cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di dodici convittori e/o convittrici : un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
e) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o
semiconvittrici : sei posti;
f)per ogni gruppo di cento convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.
4. Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti la, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un’unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici.

Capo V

Art. 24
Scuole in lingua slovena

Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
Monitoraggio sulle dimensioni delle classi

1. L’osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli uffici scolastici regionali e provinciali provvedono alla piena utilizzazione dei sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l’adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono altresì all’attivazione dei formali controlli per la verifica dell’esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.

Art. 26
Utilizzo del personale
1. Qualora dall’attuazione del piano programmatico predisposto per dare attuazione alle previsioni di riduzioni stabilite dall’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale a tempo indeterminato, lo stesso, al fine di conseguire i risultati attesi, è utilizzato prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarità, in subordine in ambito provinciale su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in grado diverso di istruzione e nella scuola dell’infanzia, o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. Il medesimo personale viene posto in mobilità professionale qualora in possesso di abilitazione o idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione.
2. Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedono le disponibilità accertate - si deve prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi. I docenti posti a disposizione sono utilizzabili, sulla base di modalità e criteri definiti in sede di contrattazione regionale, fino alla concorrenza dell’orario d’obbligo settimanale entro il limite di 3 scuole ed avendo riguardo alla loro raggiungibilità.
3. Ai fini di cui al comma l viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilità, una riduzione dell’aliquota, che non deve superare il 20% dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalità, ove necessario, i Direttori generali regionali tengono conto di quanto previsto dall’art. 72, comma 7 (trattenimento in servizio oltre il limite di età) e dal comma 11 (compimento dall’anzianità massima contributiva di 40 anni) della citata legge n. 133/2008.

Art. 26
Norme di raccordo e rinvio
1. Gli ordinamenti ed i curricoli dei vari gradi di istruzione sono disciplinati da specifici Regolamenti parimenti emanati in applicazione delle norme previste dall’art, 64 della legge 133/2008.
2. Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare sono disciplinati i piani orario degli insegnamenti e la costituzione delle cattedre negli istituti di istruzione secondaria.
3. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e parametri per la determinazione della
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educativi.
4. Per quanto non espressamente previsto, valgono le nonne vigenti. Le disposizioni di legge e di regolamento nonché gli accordi contrattuali in contrasto con il presente regolamento devono
intendersi abrogati.







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