PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE): SCADENZA 15 NOVEMBRE
Data: Sabato, 01 novembre 2008 ore 16:19:55 CET
Argomento: Comunicati


 Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2009. La domanda entro il 15 novembre

Sabato 15 novembre 2008 è il termine ultimo di presentazione delle domande da indirizzare agli Uffici Scolastici Provinciali (USP)] per la fruizione, nell'anno solare 2009, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore).

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Normativa di riferimento
    •     CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a).
    •     Contratto integrativo regionale.

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Destinatari

Tutte le categorie di personale:
    •     con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    •     con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale).

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Modalità delle assenze
    •     I permessi straordinari retribuiti - in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi - sono calcolati ad anno solare.
    •     La concessione - sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva - è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea).
    •     I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.

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Presentazione delle domande
    •     La domanda (redatta su apposito modello, talvolta fornito dagli USP) deve essere presentata a questi ultimi Uffici - tramite la scuola di titolarità - entro il termine fissato dalla contrattazione regionale (normalmente il 15 novembre).
    •     Entro il 15 dicembre il dirigente scolastico emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell'elenco provinciale degli aventi diritto.
    •     Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di priorità: 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2) frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente; 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno; 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari; 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di  studio di pari grado a quello già posseduto; 6) anzianità di servizio; 7) età.
    •     A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi.
    •     Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.
    •     La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare e di un eventuale cambiamento di sede.

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Documentazione
    •     Idonea certificazione d'iscrizione ai corsi e degli esami finali sostenuti.

Eccovi il modello di domanda







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