Gli studenti del ”Liceo
Classico V. Ignazio Capizzi” di Bronte hanno indetto
l’autogestione da sabato 25 ottobre, fino al 30 ottobre, data
della manifestazione di sciopero provinciale che si terrà a Catania,
contro la Riforma Tremonti-Gelmini, che prevede un taglio di 7/8
miliardi di euro alla scuola in 3 anni.
L’autogestione
prevede diverse
ore di approfondimento di tematiche speciali a cura degli alunni,
a cui è affidato il mantenimento dell’ordine e della pulizia
all’interno dell’istituto.
Le normali attività scolastiche
subiranno una netta alterazione.
Ecco il
decreto, a cui va aggiunta la privatizzazione delle Università:
Accesso
alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia
(articolo 7).
La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli
aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché
l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività
didattiche.
Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1
e 2).
Dall’anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una
sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione
del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
“Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di
queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola
dell’infanzia. All’attuazione si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Entrata in vigore (articolo 8, comma 2).
Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis).
Dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis).
I
docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis) o i corsi
biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid)
attivati nell’anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo
abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e
sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli
posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che
hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello
finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle
classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola
media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa
abilitazione. Possono chiedere l’iscrizione con riserva alle
graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell’anno accademico
2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai
corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta
al conseguimento dell’abilitazione e la collocazione in graduatoria è
disposta in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti).
Libri di testo (articolo 5). I
competenti organi
scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è
impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con
cadenza quinquennale (salvo l’eventualità che si renda necessaria la
pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che dovranno
comunque essere disponibili separatamente), a valere per il successivo
quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei
anni, a valere per i successivi 6 anni (salvo specifiche e motivate
esigenze). Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché
le delibere del collegio dei docenti sull’adozione deui libri di testo
siano assunte nel rispetto delle disposizioni.
Maestro unico (articolo 4).
Nell’ambito degli
obiettivi di razionalizzazione previsti dall’articolo 64 del Dl
112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si prevede che
le istituzioni scolastiche costituiscano nelle scuole primarie classi
assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di
ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si terrà conto delle
esigenze legate alla domanda delle famiglie di una più ampia
articolazione del tempo-scuola. Una sequenza contrattuale definirà il
trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria
per le ore aggiuntive (si passa da un orario settimanale di 22 ore a
uno di 24 ore) rispetto all’orario d’obbligo stabilito dalle attuali
disposizioni contrattuali. Il ministro dell’Economia, di concerto con
il ministro dell’Istruzione, provvederà alla verifica degli effetti
finanziari a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della verifica
si provvederà, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse
del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con
quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di spesa
destinate a incrementare le risorse contrattuali (articolo 64, comma 9,
del Dl 112/2008). La disciplina entra in vigore dall’anno scolastico
2009/2010 nelle prime classi del ciclo scolastico.
Valutazione del comportamento degli studenti
(articolo 2, commi 1 e 2).
In sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di
primo e di secondo grado viene valutato il comportamento di ogni
studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche
fuori dalla propria sede. La valutazione del comportamento a decorrere
dall’anno scolastico 2008/2009 è espressa mediante l’attribuzione di un
voto numerico espresso in decimi.
Votazione sul comportamento (articolo 2, comma 3).
La votazione del comportamento degli studenti espressa collegialmente
dal consiglio di classe inferiore a sei decimi ha come conseguenza la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo di studi. Un decreto Istruzione specificherà le modalità
applicative e i criteri per correlare la particolare e oggettiva
gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi. La
disposizione si applica comunque dall’inizio dell’anno scolastico.