Bronte: Liceo Classico è autogestione
Data: Lunedì, 27 ottobre 2008 ore 08:15:00 CET
Argomento: Istituzioni Scolastiche


IIS Capizzi di BronteGli studenti del ”Liceo Classico V. Ignazio Capizzi” di Bronte hanno indetto l’autogestione da sabato 25 ottobre, fino al 30 ottobre, data della manifestazione di sciopero provinciale che si terrà a Catania, contro la Riforma Tremonti-Gelmini, che prevede un taglio di 7/8 miliardi di euro alla scuola in 3 anni.
L’autogestione prevede diverse ore di approfondimento di tematiche speciali a cura degli alunni, a cui è affidato il mantenimento dell’ordine e della pulizia all’interno dell’istituto.
Le normali attività scolastiche subiranno una netta alterazione.

Ecco il decreto, a cui va aggiunta la privatizzazione delle Università:
Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia (articolo 7). La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1 e 2). Dall’anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell’infanzia. All’attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Entrata in vigore (articolo 8, comma 2). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis)
. Dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis)
. I docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell’anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere l’iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta al conseguimento dell’abilitazione e la collocazione in graduatoria è disposta in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti).

Libri di testo (articolo 5). I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza quinquennale (salvo l’eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che dovranno comunque essere disponibili separatamente), a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull’adozione deui libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni.

Maestro unico (articolo 4)
. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall’articolo 64 del Dl 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano nelle scuole primarie classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si terrà conto delle esigenze legate alla domanda delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Una sequenza contrattuale definirà il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria per le ore aggiuntive (si passa da un orario settimanale di 22 ore a uno di 24 ore) rispetto all’orario d’obbligo stabilito dalle attuali disposizioni contrattuali. Il ministro dell’Economia, di concerto con il ministro dell’Istruzione, provvederà alla verifica degli effetti finanziari a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della verifica si provvederà, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di spesa destinate a incrementare le risorse contrattuali (articolo 64, comma 9, del Dl 112/2008). La disciplina entra in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 nelle prime classi del ciclo scolastico.

Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2, commi 1 e 2). In sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede. La valutazione del comportamento a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 è espressa mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Votazione sul comportamento (articolo 2, comma 3). La votazione del comportamento degli studenti espressa collegialmente dal consiglio di classe inferiore a sei decimi ha come conseguenza la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Un decreto Istruzione specificherà le modalità applicative e i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi. La disposizione si applica comunque dall’inizio dell’anno scolastico.







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