NON COMMETTE REATO IL DOCENTE CHE DICE AI PROPRI STUDENTI:''SE NON STUDIATE, VI BOCCIO''
Data: Marted́, 30 settembre 2008 ore 17:31:58 CEST
Argomento: Comunicati


Non commette reato
il docente che dice ai propri studenti:
“Se non studiate, vi boccio”.

dall'Ufficio stampa Gilda Insegnanti, 30.9.2008

Minacciare la bocciatura diventa reato solo se la minaccia è di “ingiusta bocciatura”, una bocciatura per cause diverse dal rendimento scolastico dello studente, una bocciatura frutto di un abusivo esercizio del potere valutativo affidato dalla legge agli insegnanti…..

E' quanto si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 36700 depositata il 24 settembre 2008 che ha creato preoccupazione nei giorni scorsi e su cui la Gilda degli insegnanti è prontamente intervenuta con  alcune precisazioni in merito.

Tra minacce illecite e lecite il discrimine è dato dall’ingiustizia del danno minacciato: così non commette il reato in questione chi pronuncia frasi intimidatrici espresse in forma condizionata, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto cui la frase è rivolta, bensì a prevenirne un'azione illecita o inopportuna, rappresentando a tale soggetto la reazione legittima determinata da un suo comportamento (Cass., Sez. V, sent. n. 7355 del 24-09-1984; Sez. V, sent. n. 3186 del 05-04-1997; Sez. V, Sent. n. 29390 del 04-05-2007). Al contrario, integra gli estremi del reato la prospettazione di un male futuro ed ingiusto la cui verificazione dipende in tutto o in parte dalla volontà dell'agente e che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Cass.Sez., V, sent. n. 4633 del 06-02-2004; Sez. V, sent. n. 8251 del 26-01-2006).

Nel caso si specie il  docente aveva minacciato di bocciare uno studente a seguito di un’assemblea dei genitori nel corso della quale la madre di tale studente aveva proposto che non venisse mantenuta la continuità didattica del docente medesimo nel successivo triennio.

L’evento minacciato, si legge nella sentenza, appare in tal modo ingiusto, siccome estraneo alla sua funzione tipica, ed integra gli estremi del reato.

Cassazione, sentenza n. 36700/2008
 

Gilda degli Insegnanti







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