SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO SULLA SCUOLA PREVISTO DALL'ART.64 DELLA LEGGE 133/
Data: Venerd́, 26 settembre 2008 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO...by Silvana La Porta (da GildaVenezia)

Eccovi lo schema programmatico

Schema di piano programmatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

di cui all’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112

 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

 

PREMESSA

 

Il nostro sistema d’istruzione sta vivendo da anni una preoccupante crisi i cui effetti sono tra l’altro evidenziati da ricorrenti indagini nazionali ed internazionali: a fronte di una spesa per allievo superiore alla media OCSE, di un rapporto insegnanti studenti decisamente più alto rispetto alla media europea (9,2 insegnanti per cento studenti che raggiunge l’11,5 se si tiene conto degli insegnanti di sostegno, degli insegnanti che svolgono attività diverse dall’insegnamento e dagli insegnanti soprannumerari ecc..), si riscontrano consistenti divari tra gli esiti scolastici degli studenti italiani e quelli degli altri paesi OCSE e ritardi significativi nei livelli di conoscenza e di competenza relativi agli apprendimenti di base ed in particolare della matematica e della comprensione linguistica. A questo si aggiungono diffuse forme di disinteresse degli alunni verso la scuola, demotivazione e stanchezza del personale anche in assenza di incentivi e riconoscimenti del merito e un preoccupante clima di incertezza e di sfiducia.

 

Un bilancio deludente che pone una seria ipoteca sul futuro dei nostri giovani, chiamati a confrontarsi tra loro in un contesto internazionale globalizzato, dove la conoscenza è fattore prioritario di crescita personale e collettiva e l’investimento più produttivo è quello in capitale umano. E’ noto, infatti, che nella società in cui viviamo la “qualità” delle risorse umane costituisce un bene primario e strategico di straordinaria importanza per interpretare correttamente e governare l’innovazione e il cambiamento, per sostenere e orientare le vicende economiche, per essere competitivi, per dare solidità e stabilità alle istituzioni democratiche, per assicurare coesione sociale e promuovere la piena fruizione dei diritti di cittadinanza, per raggiungere livelli di benessere accettabili e duraturi.

 

Ma “qualità” delle risorse umane significa “qualità” dell’istruzione, centralità della scuola quale sede privilegiata di formazione integrale della persona, di crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni e fondamentale fattore di sviluppo della società nel suo complesso.

 

Nel nostro Paese, alle profonde trasformazioni intervenute nella vita individuale e negli assetti sociali, ai nuovi scenari disegnati dalla scienza e dalla tecnologia, alle nuove logiche della produzione e del mercato del lavoro non è corrisposta una politica dell’istruzione che realizzasse un disegno organico ed un intervento riformatore unitario e condiviso e, comunque, tale da adeguare alla mutevole realtà gli ordinamenti scolastici, i percorsi formativi, i modelli organizzativi e didattico-pedagogici, i profili professionali degli insegnanti, i sistemi di valutazione.

 

Le riforme e le innovazioni introdotte negli ultimi decenni hanno conosciuto vicende alterne e spesso tormentate, spinte in avanti, ritorni al passato e rifacimenti che ne hanno impedito la completa attuazione, generando confusione e sensibili ritardi nel processo di modernizzazione. Si

 

rende perciò necessario un profondo e sereno ripensamento dell’impianto complessivo del nostro sistema scolastico, e l’avvio e la gestione di una fase di revisione, riordino ed “essenzializzazione” dell’intero quadro normativo, ordinamentale, organizzativo e operativo. Non tanto si tratta di aggiungere a quelle esistenti altre soluzioni innovative, ma di razionalizzare e semplificare l’esistente e rendere pienamente efficienti i servizi scolastici al fine di raggiungere risultati qualitativi migliori e di più alto profilo.

 

Il presente piano programmatico, elaborato in attuazione dell’art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si fa interprete di questa esigenza, individuando un quadro organico di interventi e misure volti a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica sia l’ammodernamento e lo sviluppo del sistema.

 

Ai fini suddetti sono stati tenuti in debita evidenza gli elementi di successo degli apprendimenti evidenziati nel “Quaderno bianco sulla scuola”, elaborato d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Economia e che si ritiene utile richiamare:

 

- percorsi formativi caratterizzati dalla chiarezza dei profili di uscita, dagli obiettivi e dai livelli di apprendimento per ogni ciclo di studi;

 

- essenzialità, coerenza e continuità dei contenuti dei curricoli e dei piani di studio, nella prospettiva di un progressivo passaggio ad una didattica per competenze, i cui esiti vanno certificati con “strumenti” oggettivi;

 

- autonomia didattica e di ricerca delle scuole nell’organizzare le soluzioni più efficaci per raggiungere i livelli di apprendimento previsti e per superare i fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico;

 

- un sistema di monitoraggio e di valutazione che misuri conoscenze, competenze e abilità degli studenti nel tempo, offrendo elementi per una didattica più personalizzata e assicurando maggiore omogeneità degli esiti tra le diverse aree del Paese;

 

- forme integrative della retribuzione di base, legate al riconoscimento del merito, in un contesto di autonomia organizzativa, didattica e di ricerca, sia a livello di istituzione scolastica che di singolo docente.

 

In consonanza con gli obiettivi e le strategie utilizzati in ambito internazionale, per realizzare il successo scolastico, il piano intende coniugare il dato quantitativo relativo al migliore assetto delle classi e alla riduzione degli indirizzi e dei carichi orario di insegnamento con quelli della migliore qualità dei servizi scolastici e di un efficace dimensionamento del sistema e a un più produttivo impegno degli insegnanti.

 

Le soluzioni di carattere strutturale e le politiche del territorio per rivelarsi produttive di effetti e assicurare il successo scolastico debbono essere sostenute da un corretto e ben ponderato impiego delle risorse professionali della scuola, attraverso l’adozione di interventi e misure che, nel mentre eliminino sprechi e sottoutilizzo di mezzi, responsabilizzino e recuperino motivazioni, valorizzino il merito, coinvolgano e rendano partecipi nelle scelte, conferiscano maggior ruolo, diano un più avvertito senso di appartenenza.

 

Si rende pertanto necessario ed urgente procedere alla revisione degli ordinamenti scolastici, dei piani di studio e dei quadri orari, all’attivazione di politiche del territorio efficaci, alla definizione e al riordino del sistema di istruzione professionale corrispondente alle attese ed ai

 

bisogni della collettività: il tutto all’insegna della “essenzialità” e della “continuità” e alla luce di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali da ridefinire rapidamente, tenendo anche conto, per il primo ciclo, degli esiti delle sperimentazioni in atto.

 

Si ritiene poi preliminare rispetto alle altre azioni e non più rinviabile, una complessiva e incisiva revisione della rete scolastica e dell’offerta formativa sul territorio, che elimini nel triennio duplicazioni di indirizzi - spesso frutto della pura sedimentazione di innovazioni successive e della mancanza di proficui raccordi e interazioni tra i livelli istituzionali, i soggetti e gli organismi rappresentativi interessati - e legittimi la presenza di istituzioni scolastiche secondo criteri di corretto dimensionamento, sulla base dei parametri previsti dal DPR 233/98 per l’attribuzione dell’autonomia. A tal fine occorre stabilire una forte interlocuzione con le Regioni e gli Enti locali, al fine di consentire agli stessi, anche con la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, scelte di politica scolastica più aderenti ai bisogni del territorio e meglio integrate con la formazione professionale, l’istruzione post-secondaria e l’istruzione per gli adulti.

 

Per poter raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e di sviluppo previsti dal presente piano si richiede, inoltre, un forte impegno che porti ad un’intesa con la Conferenza unificata e crei le condizioni per una progressiva attuazione di quanto previsto dal novellato titolo V della Costituzione.

 

Gli interventi finalizzati al razionale ed efficace utilizzo delle risorse - che si inseriscono nel più ampio contesto di un globale riassetto della spesa pubblica che il Governo è chiamato inderogabilmente ad avviare – mirano ad incrementare di un punto il rapporto alunni/docenti e a ridurre del 17% la consistenza del personale ATA. Contrariamente a quanto avvenuto nel passato, mirano anche a realizzare il riordino complessivo del sistema, attraverso la valorizzazione dell’autonomia delle unità scolastiche, il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali, una nuova governance territoriale dell’istruzione/formazione e un più appropriato ed efficace utilizzo delle risorse.

 

Il 30% delle economie che saranno realizzate sarà destinato al merito e allo sviluppo professionale del personale della scuola, la cui partecipazione attiva e responsabile ai processi innovativi è indispensabile per il buon esito degli stessi.

 

I provvedimenti che si intende adottare si pongono, altresì, in una linea di continuità con le azioni poste in essere nel recente passato, previste dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, dal c.d. decreto mille proroghe, dalla normativa sull’obbligo di istruzione e dalla Legge 40/2007, relativa all’istruzione tecnico-professionale.

 

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO.

 

Il citato articolo 64 individua una rete di collaborazioni interistituzionali per l’organizzazione del sistema scuola, in grado di assicurare trasparenza e qualità allo stesso e basata sull’impegno e sul

 

lavoro comune del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Regioni e delle Autonomie locali.

 

Il piano programmatico predisposto tenendo in debito conto, ai fini della puntuale realizzazione degli interventi, dell’importante ruolo della citata rete di collaborazioni, si ispira ai seguenti criteri e principi guida:

 

la dimensione territoriale quale ambito di riferimento sia per l’esercizio delle competenze nazionali e regionali previste dalla Costituzione, anche in relazione alle attribuzioni delle Regioni in ordine all’allocazione delle risorse umane disponibili, sia per la definizione dell’offerta formativa e della rete territoriale di scuole, sia infine per la gestione del servizio scolastico, nel rispetto delle norme generali delle prestazioni e secondo criteri che assicurino uno sviluppo coerente ed omogeneo del sistema scolastico sul territorio nazionale;

 

la trasparenza nelle scelte, con l’individuazione di parametri oggettivi, che consentano di valutare il percorso di riqualificazione della spesa e di progressivo riequilibrio territoriale nell’utilizzo delle risorse;

 

l’integrazione delle risorse dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, per il governo della flessibilità e la valorizzazione del livello territoriale nell’individuazione delle soluzioni organizzative più idonee a rispondere alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie;

 

l’ottimale dimensionamento delle scuole autonome e la funzionale previsione di una rete di punti di erogazione del servizio realmente rispondente ai bisogni dell’utenza che risiede in aree disagiate (insulari, collinari, montane, etc.);

 

la sostenibilità per gli studenti del carico orario e della dimensione quantitativa dei piani di studio, opportunamente riducendo l’eccessiva espansione degli insegnamenti e gli assetti orari dilatati, che si traducono in un impegno dispersivo e poco produttivo, in parte responsabile degli insuccessi, del fenomeno della dispersione e dell’abbandono;

 

il superamento della frammentazione e proliferazione degli indirizzi di studio, che disorienta l’utenza e determina un aumento ingiustificato di docenti, e spesso produce una modesta qualità dei risultati di apprendimento.

 

LE AREE DI INTERVENTO

 

Per ragioni sistematiche e chiarezza di quadro espositivo si strutturano e articolano gli interventi programmati con riferimento alle tre aree successivamente indicate, riconducibili alle fattispecie e tipologie previste dalla legge 133/2008.

 

Il presente documento programmatico individua una sequenza organica di azioni strettamente correlate e interdipendenti secondo una logica unitaria, riferite alle seguenti macro aree:

 

1.         Revisione degli ordinamenti scolastici;

 

2.         Riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi serali;

 

3. Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole.

 

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

 

Al fine di poter disporre di strumenti normativi che consentano di raggiungere l’obiettivo del contenimento, della razionalizzazione e della migliore qualificazione dei servizi scolastici entro i tempi utili per la gestione di tutte le operazioni concernenti l’anno scolastico 2009/10, si prevederà l’emanazione di uno o più Regolamenti, secondo la procedura di cui all’art. 64, comma 4, della legge 133/2008, recante i principi base, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni relative alle aree prima indicate, da declinare anche attraverso l’adozione di decreti ministeriali e interministeriali.

 

In particolare i citati Regolamenti disciplineranno la revisione dei curricoli del I e II ciclo e conterranno le indicazioni per l’adozione, entro il mese di dicembre, di una prima azione volta al dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, da realizzare d’intesa con le Regioni, nonché i criteri e le misure da adottare per l’innalzamento del rapporto alunni docenti a modifica del D.M. 331/1998.

 

1. Revisione degli ordinamenti scolastici.

 

In questa area si rende necessaria l’attivazione di iniziative volte sia ad armonizzare e ricondurre in un quadro coerente i diversi interventi di riforma ordinamentale succedutisi negli ultimi anni, sia ad operare, all’interno dei diversi ordini di scuola opportunamente rivisti, una riformulazione degli assetti orari. Nel quadro di tali iniziative si darà attuazione alla disposizione di cui all’art. 4 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, concernente la reintroduzione nella scuola primaria del maestro unico dal 1 settembre 2009.

 

- Intervento e razionalizzazione dei piani di studio

 

La revisione dei piani di studio di insegnamento e, conseguentemente, dei carichi orario, anche ai fini di una loro “essenzializzazione”, tiene conto dei recenti interventi che hanno riguardato, da una parte, il primo ciclo di istruzione e, dall’altra, l’impianto di riforma del secondo ciclo di cui alla legge 53/2003, nonché delle recenti misure di riassetto dell’istruzione tecnica e professionale introdotte dalla legge 40/2007 e dal decreto legge 137/2008. Tale revisione sarà realizzata anche mediante l’adozione di uno o più Regolamenti ai sensi dell’art. 64 più volte citato nonché, per favorire il rapido e completo raggiungimento degli obiettivi, di appositi decreti ministeriali che avviino il processo di innovazione fin dall’anno scolastico 2009/2010.

 

In tale ottica le Indicazioni nazionali relative alla scuola dell’infanzia e alle scuole del primo ciclo di istruzione, di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 18 febbraio 2004, n. 59, saranno opportunamente armonizzate con le Indicazioni per il curricolo proposte con direttiva ministeriale 3 agosto 2007, n. 68, con l’obiettivo di pervenire ad una stesura unitaria e semplificata. I relativi piani di studio, le discipline e i carichi orario saranno contestualmente riesaminati ed “essenzializzati”.

 

I nuovi piani di studio della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione costituiranno parte integrante dei Regolamenti da emanare in attuazione del presente piano programmatico.

 

I piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, saranno riesaminati con l’obiettivo di razionalizzarne l’impianto in termini di massima semplificazione. Andranno in tale contesto definite le discipline ed i carichi orario delle singole tipologie in misura non superiore alle 30 ore settimanali.

 

I piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali di cui la legge 2 aprile 2007, n. 40, saranno anch’essi riveduti al fine di pervenire ad una ulteriore razionalizzazione e semplificazione. Per quanto riguarda l’istruzione tecnica, se ne definiranno gli indirizzi in un numero contenuto e adottando un carico orario annuale obbligatorio delle lezioni non superiore a 32 ore settimanali. Per i citati ordini di studio le suddette operazioni dovranno essere raccordate con i tempi previsti per la effettuazione delle iscrizioni e la determinazione degli organici.

 

Per l’istruzione professionale si opererà nel senso che gli indirizzi aventi una sostanziale corrispondenza con quelli dell’istruzione tecnica,                                                          confluiscano in quest’ultima, evitando
duplicazioni di percorsi e di carichi orari e conseguente disorientamento dell’utenza. Si riorganizzeranno i rimanenti indirizzi di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, in un numero ristretto di tipologie che abbiano rilevanza nazionale, con un carico orario settimanale non superiore a quello degli istituti tecnici.

 

Si provvederà, inoltre, all’elaborazione delle linee guida di cui all’art. 13, comma 1 quinquies, della legge n. 40/2007, con le quali saranno definiti i criteri atti a consentire, in regime di transitorietà e sussidiarietà, la prosecuzione dei percorsi di durata triennale degli istituti professionali finalizzati al rilascio di qualifiche professionali nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Dovrà infine essere ridefinito l'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti. I nuovi piani di studio degli istituti di istruzione secondaria costituiranno parte integrante dei Regolamenti da emanare in attuazione del presente piano programmatico.

 

- Revisione dei quadri orario nei diversi ordini di scuola

 

L’assestamento dei curricoli e la razionalizzazione dei piani di studio di cui sopra dovranno comportare nuovi quadri orario di durata più contenuta, con il superamento della duplicazione di indirizzi corrispondenti e la revisione delle attuali forma di compresenza, finalizzata al più proficuo utilizzo del personale docente e all’estensione del servizio.

 

Nella scuola dell’infanzia l’orario obbligatorio delle attività educative, nell’ottica di una progressiva generalizzazione e tenendo conto delle diversificate esigenze rappresentate dalle famiglie, si svolge anche solamente nella fascia antimeridiana, impiegando una sola unità di personale docente per sezione e riorganizzando il più possibile il funzionamento delle sezioni di una medesima scuola sulla base di tali opzioni. Le conseguenti economie di ore e di posti potranno consentire nuove attivazioni e conseguentemente l’estensione del servizio.

 

Nei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, sarà consentita, ad integrazione del numero delle sezioni che non raggiungono il numero dei bambini stabilito, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, da inserire sulla base di progetti integrati, ispirati all’esperienza delle sezioni primavera, entro limiti massimi del numero di bambini fissato per sezione e dell’orario di svolgimento dell’attività educativa.

 

E’ reintrodotto con apposito intervento normativo, l’istituto dell’anticipo di cui alla legge 53/2003 e al decreto leg.vo 59/2004, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.

 

Ulteriori risposte alle esigenze relative alla medesima fascia di età potranno essere soddisfatte anche attraverso la prosecuzione e dallo sviluppo delle c.d. “sezioni primavera”.

 

Nella scuola primaria va privilegiata ai sensi del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, l’attivazioni di classi affidate ad un unico docente e funzionanti per un orario di 24 ore settimanali. Tale modello didattico e organizzativo, infatti, appare più funzionale “all’innalzamento” degli obiettivi di apprendimento, con particolare riguardo all’acquisizione dei saperi di base, favorisce l’unitarietà dell’insegnamento soprattutto nelle classi iniziali, rappresenta un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza la relazione fra scuola e famiglia. Nell’arco di vita intercorrente dai sei ai dieci anni si avverte il bisogno di una figura unica di riferimento con cui l’alunno possa avere un rapporto continuo e diretto.

 

Le economie derivanti da tale modello didattico, allo stato non quantificabili, consentono di ottenere ulteriori risorse che potranno ridurre l’incidenza degli altri interventi. Resta comunque aperta la possibilità di una più ampia articolazione del tempo scuola, tenuto conto della domanda delle famiglie e della dotazione organica assegnata alle scuole, nel rispetto dell’autonomia delle stesse.

 

Le relative opzioni organizzative possibili sono le seguenti:

 

Ø la prima (27 ore), corrispondente all’orario di insegnamento di cui al decreto legislativo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative;

 

Ø la seconda (30 ore) comprensiva dell’orario opzionale facoltativo e con l’introduzione del maestro prevalente; quest’ultimo nei limiti dell’organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili presso le scuole.

 

Potrà altresì aversi, ai sensi del decreto legislativo 59/2004, una estensione delle ore di lezione pari ad un massimo di 10 ore settimanali, comprensive della mensa.

 

L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Si dovrà prevedere, pertanto, un piano di formazione linguistica obbligatoria della durata di 150/200 ore attraverso l’utilizzo, come formatori, di docenti specializzati e di docenti di lingua della scuola secondaria di I grado. I docenti in tal modo formati, saranno preferibilmente impiegati, già dall’anno scolastico 2009/2010, nelle prime due classi della scuola primaria e saranno assistiti da interventi periodici di formazione. Potrà altresì essere previsto, in via transitoria, un affiancamento da parte di un nucleo di docenti specializzati operanti presso ogni scuola, nonché, negli istituti comprensivi, da parte di docenti di lingua inglese.

 

Nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all’a.s. 2010/2011, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal CCNL.

 

L’orario obbligatorio delle lezioni per la scuola secondaria di I grado è definito, in via ordinaria, nella misura di 29 ore settimanali (rispetto alle 32 attuali) con conseguente adattamento del quadro orario previsto dall’allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Sono fatte salve le situazioni ordinamentali relative alla classi ad indirizzo musicale.

 

Le classi funzionanti col tempo prolungato, previste dall’art. 166, comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, saranno ricondotte all’orario normale qualora non dispongano di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in fascia pomeridiana per almeno tre giornate a settimana ovvero non sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. I quadri orario delle classi a tempo prolungato saranno opportunamente definiti per un orario massimo di 36 ore per insegnamenti e attività. Saranno determinate entro il mese di dicembre le classi di abilitazione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 59/2004 e la conseguente composizione delle cattedre, riconsiderando quelle attuali al fine di superare l’esistente frammentazione degli insegnamenti, privilegiando quelli di base e aggregazioni umanistico letterarie, scientifico tecnologiche e linguistiche.

 

L’orario obbligatorio di lezione nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane sarà pari ad un massimo di 30 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

 

Per i licei artistici e i licei musicali e coreutici l’orario obbligatorio di lezione sarà di 32 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre, n. 226.

 

Per gli istituti tecnici e professionali previsti dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per i quali il numero degli indirizzi di studio dovrà essere opportunamente ridimensionato tenendo conto anche delle proposte del documento finale predisposto dall’apposita Commissione ministeriale di studio, l’orario obbligatorio delle lezioni non potrà essere superiore a 32 ore settimanali, comprensive delle ore di laboratorio. Per quanto riguarda gli indirizzi degli istituti professionali, si fa rinvio a quanto in precedenza previsto per la semplificazione e riduzione dei percorsi. La modifica degli ordinamenti si avvierà progressivamente a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010. Dall’a.s. 2009/2010 non saranno conseguentemente attivate nelle prime classi le sperimentazioni attualmente in atto.

 

Per i centri di istruzione per gli adulti, (compresi i corsi serali degli istituti di II grado) bisognerà ridefinire l’assetto organizzativo-didattico, prevedendo un numero contenuto di materie di insegnamento e legando l’autorizzazione dei corsi stessi al monitoraggio degli esiti finali. Eventuali docenti in esubero non potranno essere utilizzati in corsi o in moduli non ordinamentali.

 

Apposito intervento dovrà riguardare la figura del docente tecnico-pratico presente negli istituti di secondo grado, riducendo di almeno il 30%, rispetto a quelle previste dagli ordinamenti vigenti, le compresenze con il titolare della cattedra e la contemporanea revisione delle relative funzioni e di quelle dell’assistente tecnico, con l’obiettivo prioritario di assicurare la massima efficienza ed efficacia dell’attività didattica e in laboratorio.

 

2. Riorganizzazione della rete scolastica.

 

Il DPR 233/1998, nel fissare i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, prevede uno standard generale compreso tra i 500 e i 900 alunni, quale requisito per il conferimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche.

 

Lo stesso DPR 233 consente tuttavia una deroga a tale standard autorizzando, in via eccezionale, dimensionamenti di istituzioni scolastiche con una popolazione compresa tra le 300 e le 500 unità, a condizione che si trovino in zone montane o nelle piccole isole e si tratti di istituti comprensivi del 1 ° ciclo o “istituti superiori”del 2° ciclo.

 

Da quasi un decennio, però, la rete scolastica, è rimasta pressoché immutata nelle sue strutture vale a dire nei suoi punti di erogazione del servizio (plessi, sedi distaccate o principali, sezioni associate) e nei centri di coordinamento e gestione (istituzioni scolastiche), e ciò nonostante le dinamiche demografiche che spesso hanno svuotato o riempito a dismisura la platee scolastiche o hanno reso difficili o superflui la gestione e il coordinamento delle scuole.

 

La presenza dei due diversi livelli di competenza, quello nazionale e quello territoriale, l’assenza di un adeguato coordinamento tra i livelli istituzionali interessati, e la carenza di idonei monitoraggi della rete, che potessero prevenire o correggere tempestivamente il deteriorarsi dei livelli di erogazione del servizio, hanno favorito sprechi di risorse, sperequazioni e disfunzioni.

 

Attualmente circa 700 istituzioni scolastiche autonome hanno una popolazione scolastica inferiore ai minimi previsti dalla fascia in deroga (meno di 300 alunni). All’interno poi della stessa fascia in deroga vi sono oltre 850 istituzioni scolastiche che non hanno titolo, per tipologia di scuola (circoli didattici, scuole medie, istituti superiori), a farne parte, perché per la loro istituzione non è prevista la possibilità di deroga. Alle citate scuole se ne aggiungono altre 1.050 (istituti comprensivi) comprese nella fascia minima, ma non tutte si trovano effettivamente nei territori montani o nelle piccole isole.

 

Si può dunque stimare che una buona percentuale di istituzioni scolastiche, compresa tra il minimo certo del 15% e il massimo probabile del 20%, non sia legittimato a funzionare come istituzione autonoma.

 

Anche per i diversi punti di erogazione del servizio le dinamiche demografiche hanno determinato significative modifiche nel numero della popolazione scolastica accolta.

 

La presenza di oltre 10.760 istituzioni scolastiche autonome, che governano 41.862 punti di erogazione del servizio, è di ostacolo alla stabilità delle stesse e all’offerta di una pluralità di scelte aggregate in maniera razionale alle esigenze del territorio e che agevolino l’esercizio del diritto all’istruzione. Inoltre, escludendo dal computo le scuole dell’infanzia per la loro particolare natura di servizio capillarmente diffuso, su poco più di 28 mila punti di erogazione del servizio circa il 15% ha meno di 50 alunni e un altro 21% ha meno di 100 alunni. In effetti, la polverizzazione sul

 


territorio di piccole scuole non risulta funzionale al conseguimento degli obiettivi didattico- pedagogici, in quanto non consente l’inserimento dei giovani in comunità educative culturalmente adeguate a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione

 

Si rende pertanto necessario non solo eliminare le numerose situazioni non conformi ai parametri dell’attuale normativa, ma anche ripensare il sistema nel suo complesso al fine dell’ottimizzazione e della perequazione delle risorse umane a sostegno di una maggiore funzionalità gestionale, prevedendo anche ricorrenti verifiche, tali da prevenire e correggere tempestivamente le eventuali anomalie.

 

Il dimensionamento delle istituzioni scolastiche dovrà procedere pertanto attraverso la verifica delle situazioni in atto finalizzata al rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle scuole autonome, a cominciare dai territori non ubicati nelle comunità montane o nelle piccole isole, anche attraverso il progressivo superamento delle attuali situazioni relative a plessi e a sezioni staccate con meno di 50 alunni. L’esperienza virtuosa di diversi Comuni, che ha consentito in questi anni di ovviare, ove possibile, alle criticità e all’isolamento delle piccole scuole, deve essere assunta come linea di intervento generalizzata, anche se richiederà tempi medio-lunghi, soprattutto nei territori montani e nelle piccole isole.

 

È opportuno, tuttavia, che l’intervento sia gradualmente realizzato dalle Regioni e dagli Enti Locali, col supporto di azioni mirate quali, ad esempio, l’attivazione di trasporti, l’adeguamento delle strutture edilizie ecc.. e provvedendo contestualmente alla realizzazione di servizi in rete. In tale contesto va anche considerato il conferimento dell’autonomia ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, in applicazione dell’articolo 1, comma 632, della legge finanziaria 2007.

 

Nell’azione di razionalizzazione della rete scolastica un modello da incentivare è quello degli Istituti «comprensivi» che, oltre a consentire una migliore organizzazione delle risorse, rispondono meglio sul piano didattico, garantendo una più incisiva continuità, il curricolo verticale e un migliore orientamento scolastico e professionale.

 

Un ulteriore ambito di intervento può essere quello di evitare, nella scuola secondaria superiore, duplicazioni di indirizzi formativi sostanzialmente equipollenti, riducendo la flessibilità dell’organico.

 

L’istituzione, la soppressione o l’aggregazione delle scuole, quali punti di erogazione del servizio scolastico, rientrano, com’è noto, nelle competenze delle Regioni e alle Autonomie locali, in base al disposto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle previsioni del novellato titolo V della Costituzione sulla base dei parametri e dei criteri per il dimensionamento e per l’individuazione dei punti di erogazione dei servizi definiti dal Ministero dell’istruzione con l’emanazione dell’apposito Regolamento previsto dall’art. 64.

 

In attesa della conclusione dell’iter di emanazione del citato Regolamento, l’Amministrazione scolastica offrirà alle Regioni e alle Autonomie locali la collaborazione necessaria per dimensionare la rete scolastica nel rispetto delle disposizioni vigenti; ciò tanto con riferimento alle istituzioni scolastiche, che al funzionamento delle sedi di erogazione del servizio.

 

3. Razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola.

 

Il processo di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse prevede peculiari interventi volti ad eliminare circoscritte, ma non poco onerose, nicchie di spreco e sottoutilizzo delle risorse stesse, sia attraverso una verifica della situazione applicativa delle norme di ordinamento vigenti, sia attraverso l’emanazione di un nuova normativa mirata al contenimento di oneri non funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 

Le azioni previste dal piano per il raggiungimento della suddetta finalità si riferiscono agli ambiti di seguito descritti.

 

Personale docente

 

Criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo di un più razionale utilizzo delle risorse professionali occorre intervenire, in primo luogo, su quel complesso di norme e procedure che presiedono alla definizione degli organici del personale.

 

Si indicano, di seguito, alcune delle misure previste:

 

·                 definizione di nuovi criteri per la determinazione e distribuzione delle dotazioni organiche in relazione alla revisione degli ordinamenti scolastici. L’organico di istituto, determinato secondo le nuove previsioni ordinamentali, verrà assegnato alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia, organizzeranno l’attività didattica con criteri di flessibilità;

 

·                 ridefinizione dei criteri e parametri che presiedono alla formazione delle classi, con particolare riguardo ai valori minimi e massimi necessari per la costituzione delle stesse che consentano di incrementare sia il rapporto alunni/docenti che quello alunni/classi, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, come previsto dall’art. 64 comma 4 della legge 133/2008. Si confermerà il criterio di costituire le classi iniziali di ciclo esclusivamente sulla base del numero di alunni iscritti, procedendo solo successivamente all’assegnazione degli stessi alle classi secondo le diverse scelte espresse e nel limite dei posti disponibili. I dirigenti scolastici sono personalmente responsabili di tale operazione.

 

Come riportato nella scheda allegata, il rapporto alunni-classe si eleverà di uno 0,20 con riferimento all’a.s. 2009/2010 e di uno 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi. L’innalzamento sarà riferito ai livelli massimi di alunni per classe attualmente vigenti per i vari gradi di istruzione, tenendo altresì conto della presenza di alunni disabili.

 

Tale intervento si rende necessario non solo per contenere la spesa, ma anche per superare la polverizzazione dei centri di erogazione del servizio non funzionali agli obiettivi formativi, in quanto non consente di inserire gli studenti in comunità educative culturalmente adeguate. L’intervento in questione consentirà, altresì, di evitare, specie nel biennio iniziale, quella frammentazione degli indirizzi che costituisce ostacolo all’acquisizione di una formazione di base coerente con le esigenze della società della conoscenza.

 

L’applicazione dei nuovi parametri, correlata alla revisione della rete scolastica da parte delle Regioni, costituisce lo strumento necessario per la determinazione e l’assegnazione dei

 

contingenti di organico. Resta inteso che, in relazione al progressivo rafforzamento dell’autonomia delle scuole, l’ottimale utilizzo dell’organico dei docenti potrà essere realizzato secondo criteri di flessibilità che promuovano l’azione modulare, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera d) del DPR 8 marzo 1999, n. 275, di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corsi.

 

·           superamento delle attività di co-docenza e contenimento delle attività in compresenza tra docenti di teoria e insegnanti tecnico-pratici di laboratorio;

 

·           riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre di scuola di I e II grado;

 

·           eliminazione nella scuola secondaria di secondo grado della norma che consente di salvaguardare la titolarità del docente nei casi in cui vi sia stata la riconduzione della cattedra a 18 ore di insegnamento;

 

·           determinazione dell’organico dei docenti relativo ai corsi per l’istruzione degli adulti che tenga conto della serie storica degli alunni scrutinati e non di quelli iscritti, privilegiando i curricoli e i piani di studio con percorsi più brevi ed essenziali rispetto a quelli previsti per i corsi ordinari;

 

·           sostegno allo sviluppo di sistemi di istruzione a distanza;

 

·           graduale piena attuazione della disciplina prevista dal comma 413 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007 n. 244, relativa alla determinazione dei posti di sostegno per gli alunni disabili.

 

n Classi di concorso

 

Si provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti. Tale misura risulta funzionale al processo di essenzializzazione dei curricoli previsto dal piano, nonché alla revisione dei quadri orario delle discipline d’insegnamento.

 

n Docenti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria

 

Come in precedenza evidenziato, si porranno in essere le azioni finalizzate alla realizzazione di una intensiva formazione dei docenti che non hanno ancora il titolo per poter insegnare la lingua inglese.

 

n Docenti inidonei per motivi di salute

 

La legge finanziaria per l’anno 2008 dispone la costituzione di un ruolo specifico per i docenti inidonei per motivi di salute, da impiegare anche in altre Amministrazioni. Occorre accelerare la prevista procedura. Ciò consentirà di eliminare questa voce di spesa che grava notevolmente sul bilancio dell’istruzione.

 

n Riconversione professionale dei docenti

 

Saranno attivati corsi di riconversione professionale per i docenti, facenti parte delle classi di concorso in esubero, nonché corsi relativi ad altre tipologie di docenti, ai fini dell’inserimento in classi di concorso più ampie.

 

n Utilizzo dei docenti in compiti diversi dall’insegnamento

 

Saranno rivisti gli istituti giuridici che comportano comandi, collocamenti fuori ruolo, utilizzazioni ecc.., onde ridurre allo stretto necessario la incidenza della spesa rappresentata dal pagamento dei supplenti in sostituzione.

 

La revisione degli ordinamenti scolatici con una riduzione generalizzata del monte ore settimanale di insegnamento e la definizione di nuovi criteri per la formazione delle classi e degli organici,

 

determinerà una riduzione strutturale della spesa. Quand’anche in via temporanea, in alcuni ambiti, si determinassero situazioni di soprannumero, riassorbibili con i successivi pensionamenti, si determinerebbe comunque una economia a seguito dell’utilizzo di tale personale per le supplenze e, nella scuola primaria, per fronteggiare le richieste delle famiglie di un ampliamento del tempo scuola.

 

PERSONALE ATA

 

Criteri e parametri per la determinazione del personale ATA.

 

Anche per il personale ATA si dovrà procedere ad una revisione dei criteri e parametri che presiedono alla sua quantificazione e assegnazione.

 

Occorre premettere che la riduzione dell’organico del personale ATA verrà realizzata su tutti i profili professionali, salvaguardando, per quanto possibile, le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell’autonomia, come indicato nel parere della Commissione cultura della Camera.

 

Si ipotizza un’ azione di contenimento nella misura media del 17 % della dotazione organica modulando tale misura sui diversi profili.

 

La riduzione richiederà pertanto:

 

a)      la revisione delle tabelle che attualmente determinano l’organico dei vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, il contingente degli assistenti amministrativi. Al fine di assicurare una maggiore aderenza nell’attribuzione del personale agli effettivi carichi di lavoro, si potrebbe ipotizzare l’attribuzione alle scuole di un organico essenziale, lasciando al livello territoriale l’intervento sulla complessità e per una più equa e funzionale distribuzione. Nell’ambito delle risorse finanziarie e di organico come sopra definite, vanno promosse iniziative di qualificazione professionale, procedendo anche alla costituzione dell’organico di area C, per dare concretezze a quelle figure di coordinamento previste dal vigente contratto di lavoro;

 

b)                  la formulazione del nuovo piano di dimensionamento sopra descritto ridurrà sia il numero delle istituzioni scolastiche che quello delle sezioni staccate, dei plessi e delle succursali, con conseguente riduzione del fabbisogno di personale ATA;

 

c) la revisione dell’orario degli assistenti tecnici, ai fini di una sua maggiore flessibilità in relazione alla specifiche esigenze delle scuole, con particolare riferimento alla funzionalità dei laboratori.

 

QUADRO DEGLI INTERVENTI

 

L’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.133 prevede l’adozione, con decorrenza dall’a.s. 2009/10, di interventi e misure da portare a compimento nell’arco di un triennio, volti a:

 

a)                   incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti da realizzare comunque entro il 2011 /2012;

 

b)                  ridurre nel triennio 2009/11 del 17% la consistenza del personale ATA determinata per l’anno scolastico 2007/08.

 

Sono confermate le riduzioni previste dalla Legge finanziaria per il 2008.

 

Gli obiettivi attesi sono quelli indicati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008 e nel totale generale si quantificano in:

 

Personale docente

 

Anno scolastico

 

2009/10

 

2010/11

 

2011/12

 

TOTALE

 

Decreto Legge

 

32.105

 

15.560

 

19.676

 

67.341

 

Finanziaria 2008

 

10.000

 

10.000

 

 

20.000

 

Totale

 

42.105

 

25.560

 

19.676

 

87.341

 

 

Personale ATA

 

Anno scolastico

 

2009/10

 

2010/11

 

2011/12

 

TOTALE

 

Decreto Legge

 

14.167

 

14.167

 

14.167

 

42.500

 

Finanziaria 2008

 

1.000

 

1.000

 

 

2.000

 

Totale

 

15.167

 

15.167

 

14.167

 

44.500

 

 

Di seguito sono riportati gli interventi di riduzione per conseguire i risultati nel triennio di riferimento di cui all’art. 64:

 

ANNO SCOLASTICO 2009/10 - Tabella 1

 

Aree di intervento

 

Stima riduzioni

 

 

a) Innalzamento del rapporto alunni classe dello 0,20

 

6.000

 

 

b)Determinazione organico                 scuola primaria con il            solo orario

 

obbligatorio (quota riducibile fino a 10.000 unità in correlazione all’eventuale attribuzione di un budget specifico per l’attivazione dell’area opzionale facoltativa; per budget superiore non si ottiene il raggiungimento completo dell’obiettivo di contenimento)

 

10.000

 

 

c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria

 

4.000

 

 

d)Determinazione organico                scuola I grado con il       solo orario

 

obbligatorio e applicazione D.L.vo n. 59/04

 

10.300

 

 

e)      Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento

 

2.000

 

 

f)          Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento

 

5.000

 

 

g)     Revisione dei curricoli istitutivi II grado

 

3.300

 

 

h)        razionalizzazione dell’organico dei corsi serali e dei corsi per

 

1.500

 

 

 

l’istruzione degli adulti

 

 

 

TOTALE

 

42.100

 

         

 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011- Tabella 2

 

Aree di intervento

 

Stima riduzioni

 

a)              Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10

 

3.400

 

b)        Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio - ulteriore riduzione -

 

4.000

 

c)         Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria

 

3.900

 

d)             Revisione dell’organizzazione e dell’orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

 

10.600

 

g) Revisione dei curricoli istitutivi II grado

 

3.700

 

TOTALE

 

25.600

 

 

ANNO SCOLASTICO 2011/12 - Tabella 3

 

Aree di intervento

 

Stima riduzioni

 

a) Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10

 

3.400

 

c)         Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria

 

3.300

 

d)        Determinazione organico scuola I grado con il solo orario obbligatorio e applicazione D.L.vo n. 59/04 - ulteriore riduzione -

 

3.000

 

d) Revisione dell’organizzazione e dell’orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

 

3.000

 

g) Revisione dei curricoli istitutivi II grado

 

7.000

 

TOTALE

 

19.700

 

 

Totale generale 87.400

 

Personale ATA

 

Riduzioni Decreto legge n. 42.500

 

Legge finanziaria 2008 n. 2.000

 

TOTALE                                          n. 44. 500

 

Riduzioni per profilo

 

1)     D. S. G.A. (segretari)

 

 

700

 

2)  Assistenti Amministrativi

 

 

10.452

 

3)  Assistenti Tecnici

 

 

3.965

 

4)     Collaboratori scolastici

 

 

29.076

 

5) Altri profili

 

 

307

 

TOTALE

 

 

44.500

 

 

Nei tre anni scolastici considerati le riduzioni verranno operate in proporzione ad ogni profilo professionale e il decremento sarà pari ad un terzo per anno scolastico della riduzione complessiva da conseguire.

 

La riduzione di circa 700 istituzioni scolastiche comporterà conseguentemente la riduzione dell’organico del personale dirigente scolastico oltre i DSGA sopra indicati.

 

 







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