COMMISSIONE CULTURA ALLA CAMERA. RESOCONTO DI IERI 11 SETTEMBRE
Data: Venerd́, 12 settembre 2008 ore 10:02:05 CEST
Argomento: Comunicati


ECCOVI IL RESOCONTO DELLA RIUNIONE DI IERI ALLA CAMERA PER LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE...PROTAGONISTA VALENTINA APREA...by Silvana La Porta (da camera.it)

Eccovi il resoconto

 

 

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in esame con-tiene disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Osserva che l’arti-colo 1 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», siano pre-disposte azioni di sperimentazione in base all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente. In proposito, evidenzia che l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 attribui¬sce al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di promuovere progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplo¬rare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, come nel caso in esame, ovvero la loro articolazione e du¬rata, l’integrazione fra sistemi formativi, nonché i processi di continuità e orienta¬mento. Ricorda che il Ministro può even¬tualmente sostenere tali progetti con ap¬positi finanziamenti disponibili negli ordi¬nari stanziamenti di bilancio, in base al comma 1. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati de¬vono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono es¬sere definiti nuovi curricoli e nuove scan¬sioni degli ordinamenti degli studi, in base al comma 2. Agli alunni deve essere rico¬nosciuta piena validità agli studi compiuti nell’ambito delle iniziative di sperimenta¬zione, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pub¬blica istruzione, in base al comma 4. Le attività di cui all’articolo in esame devono essere realizzate nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, rispettivamente, nel¬l’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore comples¬sivo previsto per le stesse. Analoghe ini¬ziative dovranno essere avviate nella scuola dell’infanzia. Aggiunge che il comma 2 dell’articolo in esame specifica che l’attuazione delle misure previste dalla disposizione in esame avvenga entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi¬gente. L’opportunità dell’intervento con legge, non strettamente necessario come risulta dalla documentazione predisposta dagli uffici, si giustifica in un’ottica di educazione alla legalità sempre più ur¬gente alla luce dell’emergenza educativa di cui ci parlano i fatti di cronaca da qualche anno.

 Sottolinea che per queste ragioni e per rafforzare la dimensione educativa dei percorsi di istruzione, il decreto reintro¬duce all’articolo 2 il cosiddetto voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dal¬l’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni stu¬dente e la relativa valutazione è espressa in decimi, in base ai commi 1 e 2. La disposizione specifica ulteriormente che il comportamento dello studente deve essere analizzato in relazione sia al periodo di permanenza nella sede scolastica, sia alla partecipazione alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Il voto in condotta viene ristabilito facendo salve le previsioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con de¬creto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. A tal proposito, ricorda che lo statuto delle studentesse e degli studenti richiede agli studenti un compor¬tamento corretto e coerente con i doveri sanciti nello statuto stesso, in base all’ar¬ticolo 3; sono i regolamenti degli istituti scolastici ad individuare quei comporta¬menti che configurino mancanze discipli-nari, nonché le relative sanzioni. In ogni caso, lo statuto esclude che una qualunque infrazione disciplinare connessa al com¬portamento dello studente possa influire sulla valutazione del profitto, in base al¬l’articolo 4, comma 3. Infine, è previsto che solo in caso di particolare gravità del comportamento, il consiglio di istituto può adottare sanzioni che implicano l’esclu¬sione dallo scrutinio finale o la non am¬missione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, in base all’articolo 4, comma 6. In relazione all’esplicito ri¬chiamo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che in parte disciplina il rapporto tra comportamento e valutazione dello studente, andrebbe quindi valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni in questo contenute con le novità intro¬dotte dall’articolo in esame. Osserva quindi che il comma 3 dell’articolo in esame dispone che la valutazione del com-portamento dello studente spetta collegial- mente al consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Qualora sia inferiore a sei decimi, invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina, comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all’esame conclusivo del ciclo di studi. La norma, infine, rinvia ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri- cerca per la determinazione dei criteri da utilizzare ai fini della correlazione tra gravità del comportamento e voto insuffi- ciente, nonché per le eventuali ulteriori modalità applicative. A tutela della orga- nicità della disciplina, ricorda che an- drebbe in proposito valutata l’opportunità di riformulare le disposizioni del presente articolo come novella al testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.  

 

Aggiunge che l’articolo 3 introduce al- cune innovazioni in relazione alle moda- lità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione. In particolare, si stabilisce, che, a partire dall’anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria, in base al comma 1, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certifica- zione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giu- dizio analitico sul livello globale di matu- razione raggiunto dall’alunno; nella scuola secondaria di primo grado, in base al comma 2, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Rispetto alla disciplina vigente, nella scuola prima- ria, il giudizio analitico – per il quale non si fa più cenno alla motivazione – è accompagnato alla valutazione numerica, mentre nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio numerico sostituisce del tutto quello analitico. Sottolinea quindi che il comma 3 dell’articolo in oggetto specifica che per essere ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di disci- pline. Il successivo comma 4 prevede al- cune modifiche ed integrazioni della nor- mativa vigente, necessarie in relazione alle innovazioni introdotte. Ritiene che l’aver reintrodotto il sistema di valutazione de- cimale nel primo ciclo contribuisce a fare chiarezza sui reali livelli di apprendimento dei nostri studenti e agevolerà il percorso di definizione di standard, cosiddetti de- scrittori, che l’INVALSI è chiamato ad elaborare, affinchè l’indicazione del voto corrisponda ad oggettive conoscenze, abi- lità e competenze comparabili da scuola a scuola, superando le differenze attuali nella certificazione dei livelli di compe- tenze acquisite dagli studenti. 

Ricorda quindi che l’articolo 4, comma 1, stabilisce che, nei regolamenti da adot- tare ai sensi dell’articolo 64 del decreto- legge n. 112 del 2008 per la riorganizza- zione del servizio scolastico e dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si preveda che le istituzioni scolastiche costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Con la disposizione in commento, si con- sente dunque di ricostituire classi con il maestro unico, secondo il modello orga- nizzativo tradizionale della scuola elemen- tare vigente fino al 1990. Accanto alla reintroduzione delle classi ad insegnante unico, la disposizione in commento speci- fica ulteriormente che nei regolamenti si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo- scuola sulla base delle richieste delle fa- miglie. Secondo quanto specificato nelle relazioni al provvedimento, ciò significa che, nella definizione dei regolamenti, l’ar- ticolazione del tempo-scuola deve essere prevista in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma anche delle esigenze dell’utenza. In ra- gione della domanda delle famiglie, vi potranno pertanto essere differenti artico- lazioni dell’orario scolastico. Il comma 2 dell’articolo in esame prevede l’adegua- mento del trattamento economico spet- tante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione col- lettiva. Tale adeguamento si rende neces- sario in quanto l’orario settimanale della classi a maestri unico è superiore rispetto alle ore di lezione che ciascun docente è tenuto a svolgere secondo le vigenti pre- visioni della contrattazione collettiva, pari a 22 ore settimanali. 

La norma individua le risorse finanzia- rie necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall’adeguamento retributivo nella quota parte delle economie di spesa discendenti dalla realizzazione degli obiet- tivi della razionalizzazione prevista dal citato articolo 64, decreto-legge n. 112 del 2008 e destinata al Ministero dell’istru- zione, dell’università e della ricerca. Rileva che questa disposizione interviene sul seg- mento della scuola primaria che era stato interessato da modifiche ordinamentali con il decreto legislativo 59 del 2004, che aveva introdotto la differenza tra «ap- prendimenti fondamentali» non negozia- bili e «apprendimenti opzionali» e «fa- coltativi», prevedendo in 27 ore il tempo scuola necessario per i primi e 3 ore per gli altri, quelli di natura opzionale. Il decreto in esame, rafforza, dunque, la scelta del decreto 59 che, peraltro aveva anche introdotto l’insegnante tutor quale insegnante prevalente del team, indicando in 24 ore il tempo scuola non negoziabile e quindi da considerare come unità orga- nizzativa di base per l’acquisizione degli alfabeti essenziali della cultura e dei con- tenuti delle aree disciplinari di studio. In più, evidenzia come l’intero modulo possa essere affidato anche ad un solo inse- gnante. Con ciò si ottengono due effetti sicuramente positivi per il sistema educa- tivo: si amplia la libertà di scelta delle famiglie che volessero occuparsi dell’edu- cazione dei propri figli in orario pomeri- diano e si recupera la funzione educativa del docente, quale punto di riferimento, non solo per gli insegnamenti, ma anche dal punto di vista relazionale, ricordando inoltre che nel sistema odierno spesso non è stata data in concreto alle famiglie la possibilità di scegliere per le 27 ore, ob- bligandole di fatto aoptare per il tempo pieno. Osserva che non è corretto parlare di « ritorno al passato » paragonando que- sto modello a quello degli anni ’70-’80. Da allora sono cambiate molte cose, ma so- prattutto è cambiata la cornice giuridica entro cui i modelli organizzativi ordina- mentali si giustificano: è stata riconosciuta in legge ordinaria prima ed in Costituzione poi, l’autonomia scolastica e con il decreto n. 275 del 99 è stata di fatto abolita la rigidità e l’unicità dei modelli organizzativi e quindi anche il modello dei 3 insegnanti su due classi.

 Precisa che dall’anno scolastico 2004/ 2005, inoltre, in virtù del decreto n. 59 citato, il 73 per cento delle classi della scuola primaria ha attivato la figura del tutor ed il 40 per cento di queste classi ha affidato questa figura ad un solo inse- gnante. Né può valere l’obiezione che la scuola primaria sia tra le migliori scuole nei confronti internazionali. La scuola pri- maria, o elementare, è stata punto di eccellenza del sistema formativo del nostro Paese, ben prima dell’ingresso della orga- nizzazione didattica per moduli, grazie alla capacità e generosità di generazioni di maestri, di direttori didattici e di famiglie attente ai beni primari dei loro figli: l’educazione e la cultura di base. Semmai, occorrerebbe ripensare proprio agli ultimi due anni della scuola primaria, visto che gli apprendimenti dei nostri ragazzi co- minciano ad essere scadenti dopo i nove anni fino ai quindici come confermano da troppi anni le rilevazioni dell’OCSE con riferimento al PISA. Osserva quindi che l’aver inserito questa misura in un decreto legge si giustifica, inoltre, in una logica di vincoli di bilancio che impongono indero- gabili economie di spesa previste dalla legge n. 133 del 2008 e che tendono a coniugare riqualificazione della spesa pub- blica e qualità. Anche in quest’ottica, dun- que, l’organizzazione del lavoro nel primo ciclo, ma in particolare nella scuola pri- maria, richiede una revisione dei criteri di assegnazione e di utilizzo dei docenti fi- nalizzata ad ottimizzare le ore di insegna- mento e quindi, di apprendimento degli studenti. Ricorda che la questione, d’altra parte, era stata affrontata in modo detta- gliato già dal « Quaderno Bianco sulla scuola », curato dai Ministri dell’economia e dell’istruzione del Governo Prodi nel settembre 2007, allorquando al paragrafo 4.3, pagine 45 e seguenti, si sosteneva che « per quanto riguarda gli studenti, le ore effettive medie di lezioni, orario discente, possono essere più elevate di quelle cur- riculari, se essi ricevono ore di insegna- mento frontale per sperimentazioni con un monte ore più esteso di quello ordi¬nario ( ... ) ovvero se, nella stessa ora di corso, sono previsti due insegnanti, col risultato che gli studenti ricevono di fatto due ore di insegnamento. È quanto av¬viene nella scuola primaria, per alcune discipline tecniche, ovvero nel caso di studenti diversamente abili la cui istru¬zione richiede insegnanti supplementari. In Italia, in particolare, si può stimare che tali fattori facciano sì che le ore di inse¬gnamento effettivamente ricevuto ecce-dano l’orario strettamente curricolare in media di circa il 18 per cento nella scuola primaria, dove è particolarmente elevata la compresenza per fare fronte anche al tempo pieno, di circa 16 per cento nella scuola secondaria di primo grado e di circa il 12 per cento nella scuola secon¬daria superiore, dove la compresenza è associata ad una forte frammentazione disciplinare non generalista. A parità del resto, ciò tende ad accrescere ulterior¬mente il numero di insegnanti necessari per studente. » 

Osserva quindi che nel caso della scuola primaria, l’eccesso di circa il 60 per cento del rapporto insegnanti/studenti del¬l’Italia, rispetto al valore OCSE, è spiegato per circa la metà dal maggiore impegno orario degli studenti; per circa un quinto dal minore impegno orario degli inse¬gnanti; per meno di un terzo dalla minore dimensione delle classi ». Ritiene che si comprenda, per questo, perché, sempre come sostiene il « Quaderno Bianco », « nel confronto internazionale ai valori raccolti dall’OCSE, l’Italia mostri un valore del rapporto insegnanti per 100 studenti del 20 per cento superiore alla media: 9,1 insegnanti nel 2004 contro una media di 7,5 nell’OCSE, meno di 7 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, facendo riferimento ai cicli primario e secondario infanzia esclusa, per cui è possibile la compara¬zione. La differenza è assai più marcata nella primaria (9,3 insegnanti per 100 studenti in Italia, contro una media OCSE di 5,9, che nella secondaria inferiore, ri¬spettivamente 9,7 e 7,3, e superiore rispet¬tivamente 8,7 e 7,9. » Tutte queste consi¬derazioni giustificano, dunque, ampia¬ mente la scelta del Governo sia di merito, con il maestro unico, che di metodo, tramite il ricorso al decreto-legge, e sem¬mai rilanciano con forza un rinnovato investimento sulla formazione iniziale dei docenti della scuola primaria, affinché gli stessi siano preparati a svolgere con com¬petenza e professionalità il proprio com¬pito, a cominciare dalle sfide costituite dalla competenza in lingua inglese e in informatica, apprendimenti obbligatori fin dalla prima classe. Evidenzia, a tale ultimo proposito, che negli anni Novanta il Mi¬nistro Falcucci aveva già previsto la for¬mazione di insegnanti nella lingua inglese, senza peraltro che a tale previsione se¬guisse un riscontro concreto.  

 

Ricorda inoltre che l’articolo 5 del provvedimento in esame detta alcune pre-scrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall’articolo 15 del decreto- legge n. 112 del 2008. Con la dichiarata finalità di contenere il disagio economico costituito dal costo dei libri scolastici, l’articolo in esame prevede quindi che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo l’eventualità che si ren¬dano necessarie appendici di aggiorna-mento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente. Si prevede, inoltre, che l’adozione dei libri di testo avvenga con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esi¬genze. Ricorda, da ultimo, che l’articolo attribuisce al dirigente scolastico l’obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.  

 

Sottolinea inoltre che l’articolo 6 attri¬buisce nuovamente all’esame di laurea in scienze della formazione primaria, com¬prensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all’insegna-mento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, in base al comma 1. La validità abilitante all’insegnamento di tale corso di studi era già stata disposta dal l’articolo 5, comma 3, della legge 53 del 2003, cosiddetta «legge Moratti», concer- nente la formazione iniziale dei docenti, e successivamente abrogata per effetto del- l’articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008. Il comma 2 dell’articolo in esame estende l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 Aggiunge che l’articolo 7 del provvedi- mento in esame, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica. La disposizione in commento limita sostanzialmente la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita en- tro la data di inizio delle attività didatti- che. Come evidenziato, infatti, anche dalla relazione illustrativa, la normativa dettata dal previgente comma 433 ha determinato un notevole appesantimento della proce- dura, « in quanto devono essere esaminate una quantità rilevante di domande, ivi comprese quelle di aspiranti che non rie- scono a conseguire la laurea e l’abilita- zione nei tempi di scadenza previsti e non possono quindi essere ammessi ai corsi ». Peraltro, anche la relazione tecnico-finan- ziaria qualifica la norma in oggetto come una disposizione che, limitando di fatto il numero delle domande di accesso ai corsi suddetti, determina minori oneri ammini- strativi, anche se non quantificabili.  

 

Ricorda, infine, che l’articolo 8, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria. Sottolinea, in conclusione, che le norme contenute nel decreto-legge sono di fon- damentale importanza, in quanto permet- tono di elevare la qualità della scuola e di contenere le spese pubbliche. Evidenzia inoltre che le norme del decreto consen- tiranno di fare coincidere meglio domanda e offerta per quel che riguarda la scuola, evitando che si verifichino quegli sprechi registratisi negli ultimi tempi. Avverte, in- fine, che nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi già previsto per la giornata odierna, sarà stabilita un’articolazione dei lavori della Commissione idonea a garan- tire un esame approfondito del decreto- legge in modo da avere un confronto pieno anche con la ministra Gelmini.  

 

Nessuno chiedendo di intervenire, rin- via quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.  

 

La seduta termina alle 1 5.

 

 

 







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