SENTENZA SHOCK PER LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: IL SERVIZIO MILITARE E' VALUTABILE
Data: Mercoledì, 10 settembre 2008 ore 16:22:19 CEST
Argomento: Comunicati


Sentenza shock per le graduatorie a esaurimento dei prof

 

 

Tar: «Il servizio militare è valutabile»

 

 

Ora ci si aspetta un’ondata di ricorsi incrociati tra docenti

 

 




Di Vincenzo Brancatisano

 

 

9 SETTEMBRE 2008 – Una sentenza shock del Tar del Lazio rischia di creare scompiglio nelle graduatorie a esaurimento. I giudici romani hanno deciso che il servizio militare svolto in un periodo pur non coincidente con il servizio scolastico è valutabile nelle graduatorie, altrimenti si creerebbe una discriminazione tra chi ha avuto la fortuna di essere chiamato alla naja in un periodo utile e gli altri. Clicca qui per leggere la nostra inchiesta. La portata della sentenza è legata soprattutto alla circostanza che chi ne chiederà l’applicazione potrebbe superare in lista coloro che non facciano ricorso, pertanto ci si aspetta una valanga di pratiche a cascata. Un vero rompicapo per una categoria di professionisti sempre più messi alla berlina da legislatori, giudici e politici e che, pur di fronte al pesantissimo benservito ministeriale di questi giorni non hanno reagito neppure nella decima parte di come hanno reagito le hostess dell’Alitalia.  

 

 

 

 

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

 

 

composto da

 

 

dr. Mario Di Giuseppe Presidente

 

 

dr. Antonio Amicuzzi Consigliere

 

 

dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

S E N T E N Z A

 

 

sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da A, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Desoindre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gorizia n.20;

 

 

contro

 

 

- il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

 

 

- il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del suo dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

 

 

e nei confronti di

 

 

- B non costituitosi in giudizio;

 

 

per l’annullamento

 

 

- del decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;

 

 

- della graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 – 3° fascia – pubblicata in data 20 luglio 2006 dal Centro Servizi Amministrativi della provincia di Bari, nella parte in cui non prevede l’assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva alla (voce Servizi) e l’assegnazione del punteggio relativo all’abilitazione per l’insegnamento di strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado (voce Titoli).

 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

 

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;

 

 

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;

 

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

 

Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l’Avvocato Desoindre per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Cesaroni.

 

 

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

 

FATTO

 

 

Con il presente gravame, il ricorrente abilitatosi ai sensi dell’art.1 lett. a) D.M. dell’8-11-2004 (corso speciale annuale riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica, privi di abilitazione all’insegnamento, che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una delle classi di concorso 31 A, 32 A o 77A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004), impugna la graduatoria permanente della provincia di Bari relativamente alla classe di concorso AJ77 — 3 Fascia (pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale) nella parte in cui non si conosceva alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e neppure gli ulteriori 6 punti, previsti per la conseguita abilitazione.

 

 

Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di ricorso relativi alla:

 

 

1. Violazione dell’art. 485 co.7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

 

 

2. Violazione dell’art. 8 co. 3 del 31.03.2005; Manifesta illogicità e travisamento dei fatti.

 

 

L’amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio depositando l’istanza del ricorrente, la tabella di valutazione dei titoli e l’atto impugnato.

 

 

Con ordinanza n. 5747 del 18 ottobre 2008 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

 

 

Chiamata all’Udienza di discussione, la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

 

 

DIRITTO

 

 

Entrambi i capi di doglianza del presente ricorso sono fondati.

 

 

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Decreto Direttoriale impugnato, in violazione dell’art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994, prevederebbe che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi.

 

 

Né l’assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004) potrebbe far concludere per la sua non valutabilità.

 

 

Pertanto al ricorrente, avendo espletato il servizio militare nel 1993-1994 dopo il conseguimento del diploma di pianoforte di titolo di studio per l’accesso alla contestata graduatoria avvenuto in data 08-07-1992, in base alla tabella di valutazione dei titoli di servizio cui all’Allegato 3 del D.D 3 1-03-2005, gli sarebbe spettato il corrispondente punteggio.

 

 

L’art. 485 del DLT 297/1994 non risulterebbe quindi abrogato né implicitamente e né esplicitamente da una successiva Legge.

 

 

Del tutto erroneamente probabilmente si sarebbe applicato l’art. 84 D.P.R. 417/1974, abrogato dall’art. 676 del citato Testo Unico Dl.gs. 297/1994, per cui il servizio militare di leva "…sono valutati nella stessa carriera …come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".

 

 

L’assunto è fondato.

 

 

La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).

 

 

Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

 

 

Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio.

 

 

La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994 [1] che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

 

 

Di qui l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

 

 

Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.

 

 

2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la violazione dell’art. 8co. 3 D.D. 31-03-2005 [2] in relazione alla mancata attribuzione di punti spettanti a seguito dello scioglimento della riserva conseguente all’abilitazione, la quale sarebbe stata erroneamente considerata quale "nuovo titolo", la cui valutazione era vietata dalla normativa (come emergerebbe dalla risposta del C.S.A. di Bari al reclamo presentato dal ricorrente in data 24-07-2006) in base alla disposizione ministeriale (circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006) successiva all’impugnato bando concorsuale, secondo la quale non sarebbe ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile.

 

 

Al contrario, per il ricorrente, l’abilitazione all’insegnamento dello strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado era esattamente quello per cui si chiedeva lo scioglimento della riserva e non configurava un altro nuovo e diverso titolo. Conclusivamente chiede che - in conseguenza della votazione conseguita - per le classi di concorso A031 e A032 (cfr. Allegato 2 bando concorsuale, punto A1), al suo titolo venga attribuito il punteggio fisso ed unico di 6 punti previsto dalla lettera H dell’Allegato 3 del citato D.D. 31.03.2005 (abilitazione all’insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado).

 

 

L’assunto è fondato nei sensi che seguono.

 

 

Si deve osservare che l’art. 8, del D.D. 31-03-2005, dedicato alle ammissioni con riserva, prevedeva tra l’altro, che potessero essere inseriti "con riserva" nelle graduatorie permanenti gli iscritti al corso speciale abilitante (cfr. lett. c).

 

 

Il ricorrente, avendo conseguito come prescritto il titolo abilitante, aveva puntualmente e tempestivamente presentato domanda di scioglimento della riserva in data 7 giugno 2006 (cfr. all. 4 del deposito dell’Avvocatura erariale).

 

 

E’ dunque la norma che consentiva "la riserva" a far escludere, sul piano logico, che l’abilitazione del ricorrente potesse essere considerata un titolo ulteriore.

 

 

Al contrario la presenza di una esplicita deroga collegata ai tempi sfalsati tra formazione delle graduatorie e conseguimento del titolo, imponeva la valutazione dell’abilitazione successivamente al suo conseguimento (con una prassi che del resto è comune anche ad altre fattispecie).

 

 

Pertanto ai sensi del primo paragrafo, primo periodo lett. a) della circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006 (cfr. all. n. 9 al fascicoli di parte ricorrente), il ricorrente andava incluso (cfr. secondo periodo) tra il personale "…..di cui alle lettere a) e b) a pieno titolo nelle graduatorie permanenti con effetto dall’a.s. 2006/07 in base alla posizione conseguente alla rideterminazione del punteggio effettivamente spettante, derivante dalla somma del punteggio già acquisito, aumentato del punteggio relativo alla valutazione della votazione conseguita a seguito del superamento della procedura abilitante per la quale si provvede allo scioglimento della riserva e dei connessi ulteriori incrementi di punteggio, ove spettanti. Non è ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile".

 

 

In sostanza del tutto logicamente, il divieto della valutazione dei titoli concerneva tutti i nuovi titoli ad esclusione di quelli per il corso abilitante per cui, in relazione alla scansione obbligata dei calendari scolastici, era stata espressamente prevista la possibilità di una valutazione successiva.

 

 

Come esattamente ricordato anche dal ricorrente, il tenore del testo normativo non lascia dunque dubbi circa la valutabilità del titolo conseguito dal ricorrente in sede di scioglimento seguito dalla richiesta di scioglimento della riserva con la produzione del titolo abilitante.

 

 

In tali termini il motivo è fondato e deve essere accolto.

 

 

3. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento degli atti impugnati ed il diritto della valutazione del servizio militare e del titolo di cui all’istanza di scioglimento della riserva del 7.6.2006.

 

 

Le spese, in relazione alla novità relativa delle questioni trattate, possono tuttavia essere compensate tra le parti.

 

 

P.Q.M.

 

 

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :

 

 

1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla:

 

 

-- il Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;

 

 

-- i punteggi di servizio attribuiti al ricorrente in sede di graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 — 3 Fascia — pubblicata in data 20 Luglio 2006 dal Centro Servizi della provincia di Bari nella parte in cui non hanno computato la valutazione del servizio militare ed il titolo di cui all’istanza del ricorrente di scioglimento della riserva del 7.6.2006.

 

 

2) Spese compensate.

 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

 

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008 ed in prosecuzione in quella del 14 maggio 2008.

 

 

IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe

 

 

IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo

 

 

Depositata in Segreteria l’8 luglio 2008

 

 

 

 

 

 

 







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