Domande di riscatto: assunzione di competenze da parte dell'INPDAP
Data: Lunedì, 14 aprile 2003 ore 15:10:32 CEST
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale

Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Catania

Via Coviello 15 - Catania - Tel. 0957161111 Fax. 0957161104

Prot.n. 6281 Catania, 14/04/2003

AI SIGG.RI DIRIGENTI

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALL'INPDAP

P.ZZA DELLA REPUBBLICA

CATANIA

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA

Via Fattori 60

P A L E R M O

OGGETTO: Assunzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza da parte dell'INPDAP per il personale del Comparto Scuola.

Come a conoscenza delle SS.LL. l'INPDAP ha assunto la competenza per la valutazione delle domande di riscatto, computo, sistemazione contributiva ex art. 142 del T.U. 1092/73 e ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/1979 e 45/1990 presentate dal 1° settembre 2000 dal personale del Comparto Scuola.

Le suddette istanze devono pertanto essere prodotte direttamente dal dipendente alla competente sede INPDAP della provincia di residenza , che provvederà ad emettere il provvedimento, e, per conoscenza, inviate dal dipendente in copia alla scuola di titolarità. Sul sito Internet www.inpdap.it è disponibile il modello per la domanda di computo, riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici.

Qualora la domanda venga prodotta erroneamente solo a scuola, dovrà essere immediatamente trasmessa all'INPDAP , in quanto ai fini della quantificazione dell'onere di riscatto verrà presa in considerazione la data di assunzione della domanda al protocollo dell'INPDAP.

Da quanto segnalato dall'Inpdap risulta infatti che spesso le domande vengono ingiustificatamente trattenute dall'istituzione scolastica.

Al fine di consentire l'istruttoria della domanda, è necessario che l'Inpdap sia in possesso dei seguenti dati, certificati dalla istituzione scolastica di titolarità, per il personale di ruolo, o da quella di servizio per il personale non di ruolo:

1.estremi anagrafici

2.servizi militari ed equiparati

3.  servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze del MIUR utili ai fini della quiescenza

4.  provvedimenti di riscatto computo o ricongiunzione esistenti al fascicolo dell'interessato

5.  posizioni retributive (posizione stipendiale e IIS) dal 01/01/1993

6.  retribuzioni accessorie dall'1/01/1996.

Tutti i dati sopraindicati, secondo quanto concordato con la locale sede dell'INPDAP, dovranno essere riportati dalla istituzione scolastica che ha ricevuto la domanda nel modello 98.2, semplificato in relazione alle esigenze del comparto Scuola, allegato alla presente, in conformità a quanto di seguito illustrato, e trasmessi all'INPDAP entro 30 gg. dal ricevimento della copia dell'istanza ovvero dalla richiesta dell'INPDAP, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento di riscatto entro i termini previsti. Per le domande attualmente giacenti a scuola, il modello deve essere trasmesso senza alcun indugio e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente circolare che disciplina la materia.

 

QUADRO 1

Gli estremi anagrafici necessari sono: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale.

 

QUADRO 2

1. Deve essere inserito, in quanto utile ai fini della quiescenza, anche il periodo di servizio militare, indicando la data di inizio e fine e la tipologia

2. Per quanto attiene ai servizi di ruolo e non di ruolo, devono essere riportati nell'allegato modello i servizi prestati alle dipendenze del MIUR, utili ai fini del trattamento di quiescenza; in particolare si precisa che sono da considerare utili ex-se ai fini pensionistici tutti servizi con trattenute in contoTesoro, per i quali pertanto non deve essere prodotta alcuna istanza dal dipendente. A tal proposito si precisa che sono in conto Tesoro tutti i servizi anche per supplenze brevi e saltuarie prestati a partire dal 1 settembre 1988,.

ü    Non devono essere riportati nel modello quei periodi di assenza o interruzione di servizio che non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza. Al fine di facilitarne l'individuazione si allega un prospetto di tutte le assenze, permessi, aspettative, previste sia per il personale di ruolo che per il personale non di ruolo, nel quale per ciascun tipo di assenza è indicato se trattasi di periodo utile o meno ai fini della quiescenza.

ü    Per i servizi di ruolo, trattandosi di un rapporto a tempo indeterminato, è sufficiente che venga indicata la data di inizio del rapporto di lavoro, ossia la decorrenza economica dell'assunzione in ruolo, qualora da tale data fino alla data di presentazione della domanda non risultino periodi di assenze o interruzioni dal servizio non utili ai fini del trattamento di quiescenza. Se invece all'interno del rapporto a tempo indeterminato si siano verificate assenze o interruzioni non utili ai fini pensionistici, tali periodi non devono essere compresi tra quelli indicati nel Quadro 2.

QUADRO 3

Per quanto attiene alle posizioni stipendiali da indicare, si chiarisce che per il personale di ruolo di prima nomina, qualora la domanda di riscatto venga prodotta dopo il superamento del periodo di prova, gli stipendi da indicare a partire dalla data della conferma in ruolo sono quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi pre ruolo e dall'inquadramento contrattuale. Occorre in tale ipotesi verificare che sia stato emesso il provvedimento di ricostruzione di carriera ed anche gli inquadramenti contrattuali fino alla data della domanda, la cui adozione, per le domande di ricostruzione di carriera presentate dal 1^settembre 2000, è di competenza delle scuole.

In presenza di ricostruzione di carriera e di inquadramento contrattuale, le posizioni stipendiali sono presenti al SIMPI, sul nodo KMFA, selezionando la funzione "Gestione giuridica".

Qualora le posizioni stipendiali di interesse, che sono quelle spettanti a partire dal 01/01/1993, non vengano riscontrate al SIMPI, la scuola si metterà in contatto con il CSA; in tale ipotesi è probabile che debba ancora essere emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera di competenza del CSA. E' importante comunque confrontare le posizioni stipendiali che risultano dal SIMPI anche con il provvedimento cartaceo. Sull'utilizzo di tale funzionalità saranno date dettagliate istruzioni nel corso di appositi incontri.

E' ovvio che al SIMPI sono presenti le posizioni stipendiali successive all'immissione in ruolo, in quanto anteriormente a tale data, gli stipendi sono quelli iniziali da contratto.

3. Per quanto attiene alle retribuzioni accessorie corrisposte per gli anni a partire dal 1^ gennaio 1996, si allega una tabella che riporta le varie tipologie . E' indispensabile che vengano indicate in modo specifico le singole voci di salario accessorio evitando diciture generiche omnicomprensive e che venga indicato l'esercizio finanziario ( non l'anno scolastico) al quale viene imputata la relativa spesa. Per le retribuzioni accessorie, la cui liquidazione è di competenza della D.P.T., l'istituzione scolastica ne accerterà l'importo tramite la DPT.

Unitamente al modello completo di tutti i dati, l'istituzione scolastica dovrà trasmettere copia della dichiarazione dei servizi del dipendente.

Sulla materia in oggetto sono previste a breve tempo conferenze di servizio organizzate insieme all'Inpdap con i dirigenti scolastici e i direttori amministrativi di tutte le istituzioni scolastiche.

In allegato alla presente circolare si trasmettono:

1.  Modello 98.2;

2.  Prospetto assenze a qualsiasi titolo, disponibile anche sul sito Intranet sia per il personale di ruolo che non di ruolo;

3.  Elenco retribuzione accessorie.

La presente Circolare dovrà essere notificata personalmente a tutto il personale dipendente sia di ruolo sia non di ruolo, a qualsiasi titolo in servizio presso l'istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE

Raffaele Zanoli







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