MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia -
Direzione Generale
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia
di Catania
Via Coviello 15 - Catania - Tel. 0957161111 Fax.
0957161104
Prot.n. 6281 Catania, 14/04/2003
AI SIGG.RI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALL'INPDAP
P.ZZA DELLA REPUBBLICA
CATANIA
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA
Via Fattori 60
P A L E R M O
OGGETTO: Assunzione delle competenze in materia di trattamento
di quiescenza da parte dell'INPDAP per il personale del Comparto Scuola.
Come a conoscenza delle SS.LL. l'INPDAP ha
assunto la competenza per la valutazione delle domande di riscatto, computo,
sistemazione contributiva ex art. 142 del T.U. 1092/73 e ricongiunzione ai
sensi delle leggi 29/1979 e 45/1990 presentate dal 1° settembre 2000 dal
personale del Comparto Scuola.
Le suddette istanze devono pertanto essere
prodotte direttamente dal dipendente alla competente sede INPDAP
della provincia di residenza , che provvederà ad emettere il provvedimento,
e, per conoscenza, inviate dal dipendente in copia alla scuola di titolarità.
Sul sito Internet www.inpdap.it è disponibile il modello per la
domanda di computo, riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici.
Qualora la domanda venga prodotta erroneamente
solo a scuola, dovrà essere immediatamente trasmessa all'INPDAP , in
quanto ai fini della quantificazione dell'onere di riscatto verrà presa
in considerazione la data di assunzione della domanda al protocollo dell'INPDAP.
Da quanto segnalato dall'Inpdap risulta infatti
che spesso le domande vengono ingiustificatamente trattenute dall'istituzione
scolastica.
Al fine di consentire l'istruttoria della domanda, è necessario
che l'Inpdap sia in possesso dei seguenti dati, certificati dalla
istituzione scolastica di titolarità, per il personale di ruolo, o da quella
di servizio per il personale non di ruolo:
1.estremi anagrafici
2.servizi militari ed equiparati
3. servizi
di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze del MIUR utili ai fini della
quiescenza
4. provvedimenti
di riscatto computo o ricongiunzione esistenti al fascicolo dell'interessato
5. posizioni
retributive (posizione stipendiale e IIS) dal 01/01/1993
6. retribuzioni
accessorie dall'1/01/1996.
Tutti i dati sopraindicati, secondo
quanto concordato con la locale sede dell'INPDAP, dovranno essere riportati dalla
istituzione scolastica che ha ricevuto la domanda nel modello 98.2, semplificato
in relazione alle esigenze del comparto Scuola, allegato alla presente, in
conformità a quanto di seguito illustrato, e trasmessi all'INPDAP entro 30
gg. dal ricevimento della copia dell'istanza ovvero dalla richiesta dell'INPDAP,
al fine di consentire l'emanazione del provvedimento di riscatto entro i
termini previsti. Per le domande attualmente giacenti a scuola, il modello
deve essere trasmesso senza alcun indugio e comunque non oltre 30 giorni
dalla ricezione della presente circolare che disciplina la materia.
QUADRO 1
Gli estremi anagrafici necessari sono: cognome,
nome, data e luogo di nascita, codice fiscale.
QUADRO 2
1. Deve essere inserito, in quanto utile ai fini della
quiescenza, anche il periodo di servizio militare, indicando la data di inizio
e fine e la tipologia
2. Per quanto attiene ai servizi di ruolo e non di ruolo, devono
essere riportati nell'allegato modello i servizi prestati alle dipendenze
del MIUR, utili ai fini del trattamento di quiescenza; in particolare
si precisa che sono da considerare utili ex-se ai fini pensionistici tutti
servizi con trattenute in contoTesoro, per i quali pertanto non deve essere
prodotta alcuna istanza dal dipendente. A tal proposito si precisa che
sono in conto Tesoro tutti i servizi anche per supplenze brevi e saltuarie
prestati a partire dal 1 settembre 1988,.
ü Non devono essere riportati nel modello quei periodi
di assenza o interruzione di servizio che non sono utili ai fini del trattamento
di quiescenza. Al fine di facilitarne l'individuazione si allega un
prospetto di tutte le assenze, permessi, aspettative, previste sia per
il personale di ruolo che per il personale non di ruolo, nel quale per
ciascun tipo di assenza è indicato se trattasi di periodo utile o meno
ai fini della quiescenza.
ü Per i servizi di ruolo, trattandosi di un rapporto a
tempo indeterminato, è sufficiente che venga indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro, ossia la decorrenza economica dell'assunzione in ruolo,
qualora da tale data fino alla data di presentazione della domanda non risultino
periodi di assenze o interruzioni dal servizio non utili ai fini del trattamento
di quiescenza. Se invece all'interno del rapporto a tempo indeterminato si
siano verificate assenze o interruzioni non utili ai fini pensionistici,
tali periodi non devono essere compresi tra quelli indicati nel Quadro 2.
QUADRO 3
Per quanto attiene alle posizioni stipendiali da indicare, si chiarisce che per il personale di ruolo di prima nomina,
qualora la domanda di riscatto venga prodotta dopo il superamento del periodo
di prova, gli stipendi da indicare a partire dalla data della conferma in
ruolo sono quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi pre ruolo e dall'inquadramento
contrattuale. Occorre in tale ipotesi verificare che sia stato emesso il
provvedimento di ricostruzione di carriera ed anche gli inquadramenti contrattuali
fino alla data della domanda, la cui adozione, per le domande di ricostruzione
di carriera presentate dal 1^settembre 2000, è di competenza delle scuole.
In presenza di ricostruzione di carriera
e di inquadramento contrattuale, le posizioni stipendiali sono presenti
al SIMPI, sul nodo KMFA, selezionando la funzione "Gestione giuridica".
Qualora le posizioni stipendiali di interesse,
che sono quelle spettanti a partire dal 01/01/1993, non vengano riscontrate
al SIMPI, la scuola si metterà in contatto con il CSA; in tale ipotesi è probabile
che debba ancora essere emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera
di competenza del CSA. E' importante comunque confrontare le posizioni stipendiali
che risultano dal SIMPI anche con il provvedimento cartaceo. Sull'utilizzo
di tale funzionalità saranno date dettagliate istruzioni nel corso di appositi
incontri.
E' ovvio che al SIMPI sono presenti le posizioni
stipendiali successive all'immissione in ruolo, in quanto anteriormente a
tale data, gli stipendi sono quelli iniziali da contratto.
3. Per quanto attiene alle retribuzioni accessorie corrisposte
per gli anni a partire dal 1^ gennaio 1996, si allega una tabella che riporta
le varie tipologie . E' indispensabile che vengano indicate in modo specifico
le singole voci di salario accessorio evitando diciture generiche omnicomprensive
e che venga indicato l'esercizio finanziario ( non l'anno scolastico) al
quale viene imputata la relativa spesa. Per le retribuzioni accessorie, la
cui liquidazione è di competenza della D.P.T., l'istituzione scolastica ne
accerterà l'importo tramite la DPT.
Unitamente al modello completo di tutti i dati,
l'istituzione scolastica dovrà trasmettere copia della dichiarazione dei
servizi del dipendente.
Sulla materia in oggetto sono previste a breve
tempo conferenze di servizio organizzate insieme all'Inpdap con i dirigenti
scolastici e i direttori amministrativi di tutte le istituzioni scolastiche.
In allegato alla presente circolare si trasmettono:
1. Modello
98.2;
2. Prospetto
assenze a qualsiasi titolo, disponibile anche sul sito Intranet sia per il
personale di ruolo che non di ruolo;
3. Elenco
retribuzione accessorie.
La presente Circolare dovrà essere notificata
personalmente a tutto il personale dipendente sia di ruolo sia non
di ruolo, a qualsiasi titolo in servizio presso l'istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE
Raffaele Zanoli