DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008 N.137: IL TESTO UFFICIALE
Data: Marted́, 02 settembre 2008 ore 09:24:52 CEST
Argomento: Comunicati


ECCOVI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008...by Silvana La Porta (da GildaVenezia)

Eccovi il testo del decreto


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 


 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  attivare

 

percorsi  di  istruzione  di insegnamenti relativi alla cultura della

 

legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le

 

attivita'  connesse  alla  valutazione  complessiva del comportamento

 

degli  studenti  nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre

 

la  valutazione  con  voto  numerico  del rendimento scolastico degli

 

studenti,   adeguare   la  normativa  regolamentare  all'introduzione

 

dell'insegnante  unico  nella  scuola primaria, prolungare i tempi di

 

utilizzazione  dei  libri  di  testo adottati, ripristinare il valore

 

abilitante  dell'esame  finale  del  corso di laurea in scienze della

 

formazione  primaria  e semplificare e razionalizzare le procedure di

 

accesso alle scuole di specializzazione medica;

 

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

 

riunione del 28 agosto 2008;

 

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

 

Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di

 

concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e per la

 

pubblica amministrazione e l'innovazione;

 


 

                              E m a n a

 


 

                     il seguente decreto-legge:

 


 

                               Art. 1.

 

                     Cittadinanza e Costituzione

 


 

  1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad

 

una  sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto

 

del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate

 

azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate

 

all'acquisizione  nel  primo  e nel secondo ciclo di istruzione delle

 

conoscenze   e   delle   competenze   relative   a   «Cittadinanza  e

 

Costituzione»,    nell'ambito   delle   aree   storico-geografica   e

 

storico-sociale  e  del monte ore complessivo previsto per le stesse.

 

Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

 

  2.  All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti

 

delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

 

legislazione vigente.

 


 

Art. 2.

 

            Valutazione del comportamento degli studenti

 


 

  1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della

 

Repubblica  24 giugno  1998,  n.  249, e successive modificazioni, in

 

materia  di  diritti,  doveri  e  sistema disciplinare degli studenti

 

nelle  scuole  secondarie  di  primo  e  di secondo grado, in sede di

 

scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni

 

studente   durante   tutto   il  periodo  di  permanenza  nella  sede

 

scolastica,  anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed

 

agli  interventi  educativi  realizzati dalle istituzioni scolastiche

 

anche fuori della propria sede.

 

  2.  A  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del

 

comportamento e' espressa in decimi.

 

  3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita

 

collegialmente  dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione

 

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la

 

non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del

 

ciclo.  Ferma  l'applicazione della presente disposizione dall'inizio

 

dell'anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro

 

dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca sono specificati i

 

criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  gravita'  del

 

comportamento  al  voto  insufficiente,  nonche'  eventuali modalita'

 

applicative del presente articolo.

 

Art. 3.

 

        Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

 


 

  1.   Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  primaria  la

 

valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e

 

la  certificazione  delle competenze da essi acquisite e' espressa in

 

decimi  ed  illustrata  con giudizio analitico sul livello globale di

 

maturazione raggiunto dall'alunno.

 

  2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo

 

grado  la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli

 

alunni  e  la  certificazione  delle  competenze da essi acquisite e'

 

espressa in decimi.

 

  3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a

 

conclusione  del  ciclo,  gli studenti che hanno ottenuto un voto non

 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

 

  4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,

 

n.  226,  e'  abrogato  e  all'articolo 177  del  decreto legislativo

 

16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

 

    b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite

 

le seguenti: «, espressa in decimi,»;

 

    c) al  comma 4,  le  parole:  «giudizi analitici e la valutazione

 

sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

 

    d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta

 

sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

 

comma 5;

 

    e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con

 

la  valutazione  del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di

 

voto numerico espresso in decimi.

 

  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,

 

della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro

 

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, si provvede al

 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e

 

sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente

 

articolo.

 


 

Art. 4.

 

               Insegnante unico nella scuola primaria

 


 

  1.   Nell'ambito   degli   obiettivi   di   contenimento   di   cui

 

all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti

 

di   cui  al  relativo  comma 4  e'  ulteriormente  previsto  che  le

 

istituzioni  scolastiche  costituiscono  classi  affidate ad un unico

 

insegnante  e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.

 

Nei  regolamenti  si  tiene  comunque conto delle esigenze, correlate

 

alla  domanda  delle  famiglie,  di  una piu' ampia articolazione del

 

tempo-scuola.

 

  2.  Con  apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di

 

cui  all'articolo 64,  comma 9,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

 

112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.

 

133,  e'  definito  il  trattamento  economico  dovuto  per le ore di

 

insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento

 

stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

 


 

Art. 5.

 

                     Adozione dei libri di testo

 

 

  1.    Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo 15   del

 

decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

 

dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133, i competenti organi scolastici

 

adottano  libri  di  testo  in  relazione  ai  quali l'editore si sia

 

impegnato  a  mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo

 

le  appendici  di  aggiornamento  eventualmente necessarie da rendere

 

separatamente  disponibili.  Salva  la  ricorrenza  di  specifiche  e

 

motivate  esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza

 

quinquennale,  a  valere  per il successivo quinquennio. Il dirigente

 

scolastico  vigila  affinche'  le  delibere  del collegio dei docenti

 

concernenti  l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto

 

delle disposizioni vigenti.

 

Art. 6.

 

 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

 


 

  1.  L'esame  di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze

 

della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,

 

della  legge  19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione

 

delle   attivita'   di   tirocinio  previste  dal  relativo  percorso

 

formativo,  ha  valore  di esame di Stato e abilita all'insegnamento,

 

rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

 

  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche a coloro

 

che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze

 

della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata

 

in  vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata

 

in vigore del presente decreto.

 


 

Art. 7.

 

Sostituzione  dell'articolo 2,  comma 433,  della  legge  24 dicembre

 

                            2007, n. 244.

 


 

  1.  Il  comma 433  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.

 

244, e' sostituito dal seguente:

 

  «433.  Al  concorso  per  l'accesso alle scuole di specializzazione

 

mediche,  di  cui  al  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e

 

successive  modificazioni,  possono  partecipare  tutti i laureati in

 

medicina  e  chirurgia.  I  laureati  di  cui  al  primo periodo, che

 

superino  il  concorso  ivi  previsto,  sono  ammessi  alle scuole di

 

specializzazione  a  condizione  che  conseguano  l'abilitazione  per

 

l'esercizio  dell'attivita'  professionale, ove non ancora posseduta,

 

entro  la  data  di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole

 

immediatamente successiva al concorso espletato.».

 

Art. 8.

 

                            Norme finali

 


 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

  2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

 

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e

 

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

 

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008

 


 

                             NAPOLITANO

 


 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

 

                              dei Ministri

 

                              Gelmini,    Ministro   dell'istruzione,

 

                              dell'universita' e della ricerca

 

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

 

                              delle finanze

 

                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica

 

                              amministrazione e l'innovazione

 


 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 







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