SPEZZONI FINO A 6 ORE E SCUOLE POLO: UN PO' DI STORIA
Data: Giovedì, 21 agosto 2008 ore 09:14:02 CEST
Argomento: Redazione


SPEZZONI FINO A 6 ORE
E SCUOLE POLO:
UN PO' DI STORIA

 

Riportiamo di seguito, in ordine cronologico a partire dal lontano 2001 le varie NEWS, e, ove ancora possibile, i relativi riferimenti, sugli argomenti "Spezzoni orario fino a 6 ore" e "Scuole polo di riferimento" da noi via via pubblicati, al fine di raccogliere una sorta di memoria storica di un argomento che da anni seguiamo e su cui ci siamo personalmente impegnati.

 


 SPEZZONI ORARIO FINO A 6 ORE

 

In estrema sintesi:

1) Tutto nasce dai contenuti della Legge 124/99, che cancella l'esistenza degli spezzoni fino a 6 ore (fino ad allora previsti), attribuendo la gestione di "tutti" gli spezzoni orario disponibili per l'intero anno e che si rendono tali entro il 31/12 alle graduatorie permanenti (ora "ad esaurimento"). Tale principio opera quindi a livello provinciale (GaE), si estende fino al 31/12 e mira a garantire il diritto al completamento dell'orario di cattedra per tutti gli iscritti nelle graduatorie.

2) Ne consegue che la gestione "interna" degli spezzoni (esercitata dal DS) sia possibile solo qualora entrino in vigore le Graduatorie di Circolo o d'Istituto, ossia solo quando sia trascorso il 31/12 ovvero quando la GaE risulti esaurita. Prima di tali condizioni tutti gli spezzoni devono rientrare nel reclutamento da GaE per i docenti disoccupati o in attesa di completamento, tra le disponibilità complessive di nomina. Inoltre, la "priorità" del diritto al completamento rispetto all'attribuzione di ore aggiuntive a personale già ad orario completo è già stata riconosciuta, oltre che dal ministero, anche dai Giudici. E' quindi palese quanto sia illecita l'esclusione addirittura preventiva degli spezzoni fino a 6 ore dalle disponibilità per le nomine da GaE (principio invece contenuto ora nel DM 131/07 e applicato in tutte le province).

3) L'applicazione del dettato della Finanziaria 2002, che prevede che i dirigenti scolastici attribuiscano ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, appare quindi attuabile solo a condizione che la "fase" delle GaE sia finita (graduatoria esaurita o passato il 31/12).
E' quindi "falso" quanto affermato dalle Note ministeriali (Indicazioni operative per il conferimento delle supplenze) n. 1551/07 e n. 12510/08: "Ai sensi dell’art.1, comma 4, del nuovo Regolamento, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento".

4) A conferma della validità di quanto sopra detto c'è l'infelice tentativo di "recuperare" il diritto al completamento all'interno delle stesse Note ministeriali (n. 1551/07 e n. 12510/08), dove si precisa che l'attribuzione "interna" dello spezzone dev'essere effettuata "prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e successivamente al personale con contratto ad orario completo". Questa mescolanza di norme in realtà crea ancora più confusione (e illecito) dato che genera una "nuova categoria" di avente diritto al completamento, non prevista da alcuna norma: l'aspirante in servizio nella scuola; in palese contrasto con il diritto di "tutti i docenti iscritti in graduatoria" al completamento d'orario.

5) Ulteriore conferma a quanto esposto è contenuta nel nuovo Regolamento sulle supplenze (DM 131/07) laddove "vincola" il diritto al completamento al solo personale "abilitato", fornendo l'ennesima riprova che tale "fase" di attribuzione rientra in quella di utilizzo delle GaE e non in quella delle graduatorie di circolo o istituto, nella quale appunto si ricorre soprattutto a personale non abilitato. (DM 131 del 13/6/07, art. 1 comma 4: "[omissis]... ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali") 

6) In definitiva, per una corretta applicazione della legge 124/99 e della Finanziaria 2002, la sequenza operativa per l'attribuzione degli spezzoni dovrebbe essere la seguente: a) inserimento di tutti gli spezzoni nelle disponibilità per le assunzioni a TD da GaE (supplenze fino al termine delle attività didattiche) e loro attribuzione agli iscritti in graduatoria, per scorrimento, disoccupati o aspiranti al completamento d'orario; b) esaurita la GaE, ovvero trascorso il 31/12, attribuzione, previa accettazione, ai docenti in servizio nell'istituto, a orario già completo, fino al massimo di 24 ore settimanali; c) ricorso alle graduatorie di circolo o d'istituto. Qualunque differente criterio (compreso quello fissato dall'attuale Regolamento DM 131/07) è, come detto, in contrasto con l'applicazione delle leggi vigenti. Per non parlare poi della maggiore spesa erariale che in realtà comporta l'attribuzione degli spezzoni "come ore aggiuntive" invece che a supplenza.

 


 







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