ATTACCO AI DIPENDENTI PUBBLICI IN MALATTIA E PERMESSO RETRIBUITO
Data: Luned́, 07 luglio 2008 ore 09:03:37 CEST
Argomento: Comunicati


Decreto Legislativo 112 del 25/06/2008 “Decreto Brunetta”, ecco uno degli articoli tra i più discussi del momento. A cura del PROF. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale  Della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda UNAMS) per la Puglia Il Decreto Legge n. 112 del Ministro Brunetta prevede come è noto alcune importanti restrizioni e penalizzazioni per chi, dipendente pubblico, è malato o  utilizza permessi "retribuiti". Una trovata ad effetto del neo Ministro della Funzione Pubblica che vuole - a suo dire - fare pulizia di fannulloni ed assenteisti, finendo poi per fare di tutta un'erba un fascio, perchè a pagarne le conseguenze è poi chi è veramente malato o ha bisogno di usufruire di permessi retribuiti per legittime esigenze personali o familiari. L'art. 71 del D.L. contiene infatti delle novità che, qualora venisse convertito in Legge, a partire dal 2009, verrebbero applicate a tutti i dipendenti pubblici. Norma restrittiva  che farà discutere per la sua legittimità costituzionale è appunto l'assegnazione del solo stipendio base ("con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio") per chi usufruisce di meno di 10 giorni di malattia consecutivi. Ed ancora perderanno efficacia legale le certificazioni, tranne che per la prima volte, prodotte da medici e strutture ospedaliere privati. Per coloro che infatti si assenteranno "per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare - spiega il decreto legge 112 - l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".  Insomma guai a chi si ammala, perchè non ha più diritto a curare la propria salute ! Si avrà poi un allungamento delle fasce di "reperibilità" per la visita fiscale: il malato sarà quindi , condannato agli "arresti domiciliari" dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20,00 , a meno che non in malattia per "infortunio sul lavoro" o per "causa di servizio" o per ricovero. Ci si aspetta quindi, un prevedibile aumento del contenzioso per "infortunio" sul lavoro e per causa di servizio con conseguenti erogazioni per pensioni privilegiate a carico dello Stato, nel prossimo futuro ? Le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici "non sono equiparate" alla presenza in servizio  ed incidono sulla produttività.  Chi si ammala, niente pensione? Un monito , quindi, a tutti i dipendenti pubblici: non ammalarsi mai e sperare nella buona sorte per stare sempre bene ! Il Ministro Brunetta però forse dimentica che il D.lgs 165/01 TU sulla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico statuisce all'art. 40 comma 1 rubricato "Contratti collettivi ed integrativi" che "la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali". Pertanto, eventuali modifiche delle condizioni, che possono avvenire sempre in modo più favorevole al lavoratore stabilite in sede di contrattazione possono avvenire solo attraverso la modifica delle norme pattizie che regolano gli istituti della "malattia" delle "assenze" e dei "permessi" dei CCNL di comparto, in quanto non sono istituti aventi riserva di legge. In buona sostanza dovrà passere attraverso il tavolo negoziale ed i sindacati, volente o nolente ! Attualmente il D.L. 112 del Sig. Ministro Brunetta è del tutto inapplicabile poichè il CCNL 2006/09 comparto scuola disciplina l'istituto della malattia con l'art. 17, i "permessi retribuiti " con l'art. 15,  per il personale a tempo indeterminato, con l'art. 19  le ferie, i permessi e le assenze del personale assunto a tempo determinato. Il già citato art. 40 del D.lgs 165/01 al comma 4 dispone che " Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti". Al momento , quindi, poichè le richiamate norme contrattuali non hanno subito modifica continuano ad applicarsi senza restrizioni di sorta.








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