In riferimento alla domanda di assegnazione provvisoria richiesta per altro ordine o classe di concorso (art. 7, comma 5, CCNI/2008) il ministero con nota prot. 11124 del 2 luglio 2008 indirizzata ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali chiarisce che gli uffici medesimi dovranno provvedere preliminarmente ad esaminare interamente le preferenze richieste prima per il posto o classe di concorso di titolarità e solo successivamente procederanno ad esaminare le preferenze espresse per la tipologia di posto e per le altre classi di concorso richieste.
Ciò in quanto l'assegnazione provvisoria per posti di grado diverso o altre classi di concorso è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità (art. 7, comma 1, CCNI/2008).
da Gilda Insegnanti