Personale scolastico a tempo determinato - Richieste di equiparazione al personale a tempo indeterminato - Tentativi di conciliazione.
Data: Mercoledì, 02 luglio 2008 ore 20:34:56 CEST
Argomento: Comunicati


Dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Com’è noto, pervengono numerosi tentativi di conciliazione proposti da personale scolastico a tempo determinato che chiede l’equiparazione al personale a tempo indeterminato, con particolare riferimento al riconoscimento degli aumenti di retribuzione sulla base dell’anzianità di servizio.

Dette richieste invocano alcune sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (4.7.2006 in causa C-212/04, 7.9.2006 in causa C-180/04 e 13.9.2007 in causa C-307/05) concernenti l’interpretazione delle clausole contenute nell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio Europeo 1999/70/CE del 28.6.1999.

Premesso che tutti gli atti citati sono reperibili presso i siti INTERNET della Corte di Giustizia e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, si rappresenta, ai fini della difesa dell’Amministrazione, che nella fattispecie trattasi di sentenze su rinvio pregiudiziale, pronunciate ai sensi dell’art 234 del Trattato istitutivo, vincolanti per tutti gli Stati membri relativamente all’interpretazione delle clausole dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva di cui sopra.

Tali Sentenze tuttavia non sono direttamente applicabili alla fattispecie dedotta nelle richieste di conciliazione in oggetto, in quanto rimane ferma la competenza esclusiva dei giudici italiani in ordine alla decisione circa la compatibilità delle singole norme di legge e di contratto vigenti nel territorio nazionale con l’interpretazione delle norme di diritto comunitario fissata dalle decisioni della Corte di Giustizia.

Peraltro, da un attento esame delle clausole dell’Accordo quadro nonché dei dispositivi e delle motivazioni delle Sentenze risulta che il ricorso a contratti di lavoro a termine e la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato (anche in termini di retribuzione e, specificamente, di scatti di anzianità), se non possono essere fondati, sulla mera circostanza della previsione di “una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero di un contratto collettivo”, tuttavia sono da ritenere legittimi qualora dovuti a “ragioni oggettive”, riferite a “circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività”.

Ma, per l’appunto, non sembra potersi dubitare che tali ragioni oggettive ricorrano nei confronti del personale scolastico precario.

Invero, per detto personale l’utilizzo di contratti a tempo determinato è pienamente consono al carattere temporaneo delle esigenze per far fronte alle quali l’Amministrazione scolastica ricorre al conferimento di supplenze.

Queste, infatti, ancorché conferite fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico, servono a coprire - al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche o amministrative - posti dell’organico di fatto (istituiti solo per l’anno in corso) ovvero anche posti dell’organico di diritto (ma solo in quanto temporaneamente privi di titolare), per loro natura mancanti di stabilità, sui quali - di conseguenza - non potrebbero essere effettuate in alcun modo nomine a tempo indeterminato.

La precarietà del rapporto di lavoro - dovuta a tali obiettive ed evidenti ragioni – induce, d’altra parte, ad escludere in radice la possibilità dello sviluppo di carriera, che per il personale scolastico è rappresentato (unicamente) dalla progressione stipendiale per anzianità di servizio.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Guido Di Stefano)







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