Interessante nota operativa INPDAP n. 26 (riportata appresso), del 13.06.2008, riguarda i pensionati e i pensionandi con più di 40 anni di servizio. Ai fini del calcolo della pensione valgono sempre i 40 anni di servizio, ma mentre fino ad ora il calcolo veniva effettuato a partire dall'assunzione (comprendendo anche il periodo riscattato o ricongiunto) fino ad arrivare ai 40 anni, la nota INPDAP chiarisce che è possibile anche partire dall'ultimo anno di servizio e retrocedere fino ad arrivare ai 40 anni utili, utilizzando la soluzione più favorevole per il dipendente/pensionato, previa richiesta degli interessati qualora già collocati in pensione; dovrà cioè essere adottato il conteggio più favorevole relativamente alle due quote di pensione (A e B) , con riferimento al 31.12.1992. Di fatto, per la prima volta gli anni oltre i 40 possono tornare utili ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.
Per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le sedi INPDAP sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.
Fonti:
• Cisl Scuola Toscana
• Cisl Scuola Sicilia
• Orizzonte Scuola
Roma, 13/06/2008
INPDAP - NOTA OPERATIVA N. 26
OGGETTO: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.
Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato dalla sommatoria dell’aliquota inerente gli anni maturati dall’iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31dicembre 1992, nel limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.
Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio.
Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione ed in particolare:
- uno derivante dall’importo spettante all’interessato considerando nella “quota a” di pensione l’intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella “quota b” l’anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;
- l’altro relativo all’importo spettante all’interessato considerando nella “quota b” di pensione l’intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella “quota a” di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.
L’importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.
Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.
La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a modificare le funzionalità informatiche secondo quanto riportato nella presente nota.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
f.to Dr. Costanzo Gala