INPDAP: MODALITA' CALCOLO PENSIONE 40 ANNI DI SERVIZIO
Data: Mercoledì, 18 giugno 2008 ore 09:00:22 CEST
Argomento: Redazione


Interessante nota operativa INPDAP n. 26  (riportata appresso), del 13.06.2008,  riguarda i pensionati e i pensionandi con più di 40 anni di servizio. Ai fini del calcolo della pensione valgono sempre i 40 anni di servizio, ma mentre fino ad ora il calcolo veniva effettuato a partire dall'assunzione (comprendendo anche il periodo riscattato o ricongiunto) fino ad arrivare ai 40 anni, la nota INPDAP chiarisce che è possibile anche partire dall'ultimo anno di servizio e retrocedere fino ad arrivare ai 40 anni utili,  utilizzando  la soluzione più favorevole per il dipendente/pensionato, previa richiesta degli interessati qualora già collocati in pensione; dovrà cioè essere adottato il conteggio più favorevole relativamente alle due quote di pensione (A e B) , con riferimento al 31.12.1992. Di fatto, per la prima volta  gli anni oltre i 40 possono tornare utili ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

 Per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le sedi INPDAP sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.




Fonti:


    •      Cisl Scuola Toscana

    •     Cisl Scuola Sicilia

    •     Orizzonte Scuola



Roma, 13/06/2008

 INPDAP - NOTA OPERATIVA N. 26


OGGETTO: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.


Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato dalla sommatoria dell’aliquota inerente gli anni maturati dall’iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31dicembre 1992, nel limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.

 Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio.

 Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione ed in particolare:

 - uno derivante dall’importo spettante all’interessato considerando nella “quota a” di pensione l’intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella “quota b” l’anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;

 - l’altro relativo all’importo spettante all’interessato considerando nella “quota b” di pensione l’intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella “quota a” di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.

 L’importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.

 Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

 La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a modificare le funzionalità informatiche secondo quanto riportato nella presente nota.

 IL DIRIGENTE GENERALE

 Dr. Costanzo GALA

 f.to Dr. Costanzo Gala






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