- Graduatorie ad esaurimento personale docente - a.s. 2008/2009 - acquisizione titoli di sostegno da parte di personale non iscritto con riserva negli elenchi di sostegno. D.D.G. 16 marzo 2007
- Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2008/2009
- Graduatorie ad esaurimento personale docente - a.s. 2008/2009 - acquisizione titoli di sostegno da parte di personale non iscritto con riserva negli elenchi di sostegno. D.D.G. 16 marzo 2007
Con D.M. 35 del 2 aprile 2008 è stato fissato al 30 giugno 2008, tra l'altro,
il termine entro il quale, ai fini dello scioglimento della riserva nell'elenco
del sostegno, deve essere conseguito il relativo diploma di specializzazione da
parte del personale che ha ottenuto, ai sensi del D.D.G. in oggetto,
l'inclusione con riserva negli elenchi del sostegno, compilando il modello 1 di
domanda, sezione C2 lettera R o il modello 2, sezione B4, lettera Q o R o S o T.
Ciò premesso, atteso che la normativa vigente (art. 319, comma 4 del D. leg.vo n. 297/94)
prevede, quale titolo di accesso alla attività di sostegno, il diploma di
specializzazione specifico, questo Ministero, al fine di tutelare i diritti
degli alunni interessati, ritiene di potersi avvalere di personale qualificato,
come sancito dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/92, ancorché non iscritto
con riserva negli elenchi di sostegno ai sensi del D.M. 16/3/07.
A tal fine, le SS.LL. procederanno all'acquisizione delle dichiarazioni
sostitutive dell'avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione per il
sostegno entro il 30 giugno 2008 da parte dei docenti sopra citati, già iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento o che sciolgono la riserva e si iscrivono a
pieno titolo nelle graduatorie predette per l'as. 2008/2009. Il personale in
questione, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato e
determinato sarà collocato, per l'a.s. 2008/2009, negli elenchi del sostegno in
posizione subordinata rispetto al personale che scioglie la riserva nei medesimi
elenchi ai sensi del citato D.M. 35/08.
Detto personale deve produrre apposita istanza entro il termine perentorio del
30 giugno 2008 , secondo istruzioni che
saranno pubblicate sul sito internet di questo Ministero
www.pubblica.istruzione.it il 26 maggio 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. AOODGPER 6950
Roma 23 Aprile 2008
Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali
- Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2008/2009
Chiarimenti sulla
graduatoria regionale, di cui all'art. 10, c. 4, dell'OM 21/2/2008, n. 27 degli
insegnanti di religione cattolica di ruolo.
Nota prot.n. 7030 del
24 aprile 2008
In risposta a diversi quesiti
pervenuti per vie brevi si ritiene opportuno fornire
i seguenti chiarimenti in ordine alla graduatoria di
cui all'art. 10, c. 4, dell'OM 21-2-2008, n. 27.
Detta graduatoria deve essere compilata dagli Uffici
scolastici regionali sulla base dei dati forniti
dalle singole istituzioni scolastiche circa la
posizione di tutti gli insegnati di religione
cattolica di ruolo in servizio, ivi inclusi quelli
assunti con il terzo contingente lo scorso 1
settembre 2007. Ciò esclusivamente al fine di
individuare gli eventuali esuberi di personale che
si dovessero venire a creare per il prossimo anno
scolastico 2008-09. Ovviamente, le graduatorie
regionali devono essere distinte per i due ruoli
corrispondenti ai rispettivi settori formativi ed
articolate per singole diocesi. Al fine di
facilitare e uniformare le procedure in vista della
raccolta dei dati che i dirigenti scolastici devono
trasmettere all'Ufficio scolastico regionale entro
il 30 aprile prossimo, si allega alla presente nota
un modello indicativo di dichiarazione personale che
i singoli insegnanti di religione di ruolo possono
utilizzare. Per la sua compilazione si raccomanda di
tenere presenti le indicazioni già contenute nell'OM
27/08 e nella nota di questa D.G. del 26 marzo
scorso,
prot. AOODGPER 5046.
Una volta compilata la graduatoria, come già esposto
nel citato comma dell'OM 27, gli eventuali esuberi
vanno trattati in relazione al complessivo organico
regionale degli insegnanti di religione cattolica di
ruolo, potendosi perciò compensare – d'intesa con
gli ordinari diocesani coinvolti – l'eccedenza
registrata in una diocesi con la disponibilità
presente in un'altra diocesi della medesima regione.
In relazione a tali operazioni, va comunque
ricordato che i posti di insegnamento di religione
cattolica affidati ad insegnanti non di ruolo ai
sensi dell'art. 3, c. 10, della legge 186/03
costituiscono distinta quota di organico e non
possono essere immediatamente utilizzati per
riassorbire le eventuali eccedenze registrate sui
posti di ruolo.
Il Direttore Generale
f.to Luciano Chiappetta
|
|
|
Tabella integrativa (aggiornata al 28
aprile 2008)