Continuano a pervenire a questa Direzione
lamentele da parte degli ex LSU, già titolari di un contratto di
collaborazione coordinata
e continuativa, per il mancato rinnovo da parte dei Dirigenti Scolastici
del relativo contratto fino al 31/12/2003.
Al riguardo corre l'obbligo di precisare alle SS.LL. che il
Dipartimento per i Servizi nel territorio - Direzione del Personale della Scuola
e dell'Amministrazione - del MIUR
con note circolari n. 1 del 02/01/2003 e n. 77 del 06/02/2003 ha
stabilito che i Dirigenti Scolastici sono
tenuti a far proseguire, senza soluzione di continuità, i precedenti
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa , già stipulati con gli ex LSU e scaduti il 31/12/2001, ai sensi
del D.M. 66/2001 e del comma 7 dell'art. 50 della legge 27/12/2002 n. 289, fino al 31/12/2002.
Nella stipula dei contratti in parola le SS.LL. dovranno tenere conto
dell'intesa siglata il
30/09/2002 dall'Amministrazione centrale e dalle OO.SS. di categoria.
Si precisa, altresì, che nessuna contrattazione decentrata provinciale
può essere siglata in merito alla mobilità del personale in questione, sia
perché non esiste una norma di riferimento che consente la mobilità sia perché
non è previsto tale livello di contrattazione .
Eventuali contrattazioni al riguardo si devono intendere prive di
efficacia.
Si invitano le SS.LL. al puntuale adempimento delle norme sopra indicate
assicurando la scrivente Direzione.
IL DIRIGENTE
Armando
CAMPRIA