L’ISPETTORE MUTO, SORDO E CIECO
Data: Mercoledì, 16 aprile 2008 ore 13:46:48 CEST
Argomento: Giurisprudenza


L’opinione pubblica sempre più sgomenta dinanzi all’incalzare del bullismo, della violenza, della pedofilia e del dilagante assenteismo a scuola, si chiede: ma gli ispettori, quei mitici ispettori tanto declamati nei film dove sono? Che cosa ci stanno a fare?

Perché sono diventati muti, sordi e ciechi?

Ma non dovevano simboleggiare nell’immaginario collettivo una sparuta schiera di cavalieri senza macchia, di moschettieri a difesa dell’etica e della morale della comunità educante?  

Perché invece non si sono mai accorti negli ultimi venti anni del degrado sempre più montante e galoppante?

La stampa e l’opinione pubblica, che purtroppo non si interessano di scuola se non quando la patologia è arrivata alla punta di non ritorno, non sanno o neppure immaginano che spesso la funzione ispettiva è stata esercitata  in coerenza se non in appoggio al più esasperato garantismo e alla tutela del personale e giammai alla garanzia del servizio pubblico e delle famiglie.

Tant’è vero che ormai da tempo nessun preside chiama più o invoca l’ispettore per stroncare i fannulloni e gli incapaci perché lui stesso rischia grosso; rischia cioè che l’ispettore si ritorca contro il preside che l’ha chiamato, perché c’è la tendenza a scaricare sul dirigente le colpe degli insegnati incompetenti.

Sembra dire l’ispettore: ma che cosa ci stai a fare tu ? Perché mi disturbi quando tu ha i mezzi e le occasioni per capire e gestire il fenomeno? Eccoti allora servito , ti faccio una relazione di ritorsione e i guai te li risolvi tu.

L’opinione pubblica non sa che il 68”  ha tolto tutti i poteri di intervento disciplinare ai presidi e li ha assegnati alla politica cioè al Ministero e al consiglio di disciplina. Ma come si fa ad intervenire se poi deve essere un organi lontano dalla scuola migliaia di kilometri a decidere?

Non solo ma molti ispettori provengono direttamente dalla carriera docenti con un riflesso condizionato di sfiducia nei confronti dei dirigenti, visti da loro come pericolosi attentatori del diritto e della libertà di insegnamento.

Già, questa mitica liberta di insegnamento!.

Scambiata per arbitrio e per intoccabilità della docenza,  questa volta ha suscitato i furori del procuratore della corte dei conti della Lombardia dr. Spadaro, che ha preso carta e penna e ha mandato alla sbarra l’ispettore compiacente.

 

Le accuse del procuratore Spadaro all’ispettore.

Il procuratore ha contestato non soltanto la mancata esplicitazione, nella relazione redatta all’esito dell’ispezione, della valenza sistematica del quadro comportamentale complessivo riferibile

al docente pluriassenteista,  ma anche la incongruità della misura di cui aveva proposto l’applicazione nei confronti del medesimo, in rapporto alla quantità e alla qualità delle condotte rilevate.

Il docente si era reso colpevole di un abnorme numero di assenze fatte registrare e della loro non credibilità, e anche del comportamento complessivamente tenuto, a scapito dei fruitori del servizio scolastico, e ricordando che nel caso di certificato medico le valutazioni diagnostiche non fanno fede sino a querela di falso.

In tal modo  l’ispettore  avrebbe indotto in errore il Consiglio di disciplina per il personale docente della Scuola superiore, al quale la relazione ispettiva è stata inoltrata per il prescritto vincolante parere.

Non solo ma ne consegue che Il danno complessivamente subito dall’amministrazione  non sarebbe, imputabile esclusivamente al docente inquisito ma anche all’ispettore,  avendo contribuito in modo

decisivo alla sua causazione.

 L’ispettore poi  dopo avere accertato e riscontrato la continuazione dei  comportamenti antigiuridici tenuti dal docente negli anni precedenti, con le stesse connotazioni di gravità e con gli stessi nefasti effetti sulla preparazione degli studenti, invece di evidenziarla e di trarne le conseguenze ex articolo 499 del dec. leg.vo 297/1994, si sarebbe limitato a proporre, a conclusione della sua indagine ispettiva, non una sanzione con l’aggravante della continuazione, bensì il trasferimento d’ufficio del docente per incompatibilità ambientale ad altro Istituto tecnico professionale.

Misura, quella indicata, che non è nemmeno una sanzione, bensì un provvedimento di urgenza di natura cautelare e non disciplinare, ove disposto ai sensi degli artt. 468 e 469 del D. leg.vo n. 297 del 1994, come, in effetti, è stato disposto.

Sicché, ad avviso della Procura la relazione ispettiva, per le omissioni in essa riscontrate e per la

incongruità della misura proposta, se non è stata compiacente è stata, di certo, connotata da grave

 

negligenza posto che, in essa, non è rinvenibile riferimento alcuno ai gravi precedenti disciplinari del docente  e nessun riscontro od evidenziazione della reiterazione, da parte sua, dei comportamenti illeciti di uguale contenuto, sempre tenuti anche negli anni precedenti e ripetuti, con pervicacia, ai limiti della tracotanza.

Detta relazione, secondo la procura, avrebbe indotto in errore il Consiglio di disciplina per il

personale docente della Scuola superiore, con la conseguenza che non sarebbe stata comminata al docente  la sanzione della sospensione dall’insegnamento per 6 mesi, durante i quali lo Stato non avrebbe corrisposto tutti gli emolumenti, bensì soltanto l’assegno alimentare, ossia il 50% degli emolumenti in questione.

Di qui, l’addebbitabilità alll’ispettore  del restante 50% (pari ad €. 16.484,69), corrisposto in conseguenza delle colpevoli, negligenti omissioni descritte, a titolo di danno erariale.

 

Come si è difeso l’ispettore?

Facile. Semplicemente invocando per se in maniera spudorata  la legislazione ipergarantista che non aveva avuto il coraggio di smontare nei confronti del docente.  E il suo avvocato non aveva che da scegliere facilmente dall’ampia offerta di tutela che la legislazione mette a disposizione di fannulloni, incapaci e corrotti.

L’ispettore  nel contestare l’addebito mossogli dalla Procura attrice osservava che egli assolse

pienamente il mandato ispettivo conferitogli dall’Ufficio scolastico regionale all’espresso scopo di verificare i fatti oggetto delle proteste delle famiglie degli alunni e di verificare l’eventuale incompatibilità di permanenza del docente fannullone.

In quella scuola, considerato che - in base alla normativa di settore e alla disciplina generale della funzione ispettiva - il compito demandato alla figura dell’Ispettore è, in definitiva, quello, al più, di formulare una proposta non vincolante agli organi di amministrazione attiva (nella specie, l’Ufficio scolastico provinciale), unico soggetto legittimato ad adottare misure afflittive nei confronti del docente che si sia reso autore di comportamenti non consentiti.

L’ambito nel quale l’ispezione può legittimamente svolgersi, a detta dell’avvocato dell’ispettore,  e il conseguente esito, debbono restare entro i confini segnati dall’atto di avvio del procedimento

ispettivo, da ravvisarsi nel caso che qui rileva nella nota del Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale del

la Lombardia, di conferimento dell’incarico ispettivo.

Anzi, quest’ambito segnerebbe il confine naturale non soltanto per l’attività ispettiva ma anche per l’operato del Consiglio di disciplina (competente a rendere il parere vincolante di cui al d.lgs. n. 297 del 1994).

Anzi, in un certo senso, sarebbe espressione proprio della consapevolezza di non potersi spingere oltre questi limiti il riferimento all’opportunità per l’amministrazione scolastica di monitorare il comportamento del docente, immediatamente dopo il trasferimento proposto, onde verificare la sussistenza delle condizioni minime e indispensabili per lo svolgimento della funzione docente, e, nel parere del Consiglio di disciplina, alla necessità di adottare, nell’interesse della comunità scolastica, oltre al provvedimento di trasferimento (del quale si contesta peraltro la natura di provvedimento meramente cautelare), <>.

L’avvocato dell’ispettore ha  ribadito la limitatezza intrinseca del mandato ispettivo conferito al suo assistito, la presenza - nella relazione finale da questi predisposta - del riferimento ai precedenti del docente pluriassenteista, nonché l’assenza di qualsivoglia iniziativa dell’amministrazione scolastica nei confronti del docente in questione, nei 10 anni precedenti ai fatti in contestazione, e, infine, l’atteggiamento di fondo di costante indulgenza tenuto dalle autorità scolastiche anche di fronte a comportamenti gravi del personale docente (come sarebbe documentato, fra l’altro, da una lettera pubblicata sul Corriere della sera in data omissis e proveniente proprio dall’autrice dell’ispezione  precedente a quella svolta dall’ispettore).

Cioè c’era stata una precedente ispezione inutile come inutile e quindi superflua è stata questa.

Ma allora caro avvocato gli ispettori a che cosa servono? Che cosa ci fanno? Perché tenerceli ancora come pretenderebbe l’amministrazione?

Non sarebbe il caso di un de profundis definitivo di questo corpo inutile e superfluo, resuscitato di recente grazie ad un decreto illegittimo del ministro?

Ah!,  dimenticavamo. Come è andata a finire?

I magistrati giudicanti a differenza di quelli inquirenti come si sono comportati?

Non ve lo diciamo. Lasciamo a voi indovinare. Per non suscitare le ire dei lettori.

Per chi ha la curiosità clicchi su questo  link che  contiene la sentenza completa

 







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