IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO' PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO DELLE RSU
Data: Marted́, 08 aprile 2008 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


UNAMS-scuola vince art. 28 L.300/70 a BRINDISI
UNAMS_SCUOLA BRINDISIVittoria art. 28 L.300/70 presso il Tribunale di Brindisi

Il Dirigente scolastico del Liceo Pedagogico Palumbo è stato condannato per comportamento antisindacale dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi Dott.ssa RAFFAELLA BROCCA su ricorso promosso dalla UNAMS-scuola nella persona del suo Segretario provinciale Brindisi e regionale per la Puglia prof. BARTOLO DANZI e dalla Gilda degli Insegnanti nella persona del suo coordinatore provinciale prof. ANTONIO LIBARDO, organizzazioni sindacali federate , nonchè articolazioni autonome della Gilda UNAMS.
Il Giudice del lavoro ha emesso in tempi rapidissimi (solo due mesi) il decreto co cui ordina al Dirigente scolastico la cessazione del comportamento antisindacale per il fututo con condanna alle relative spese ed onorari di causa.
La condotta antisindacale denunciata è stata dovuta alla arbitraria partecipazione del Dirigente scolastico all'assemblea d'istituto del 28.1.2008 indetta nella scuola dalle RSU , in cui il Dirigente scolastico senza alcun invito a partecipare, esternava proprie unilaterali osservazioni su materie all'od.g, tanto che ne scaturiva una discussione con un docente presente all'assemblea che riteneva illegittima la presenza e quindi la partecipazione dello stesso dirigente ai lavori dell'assemblea.
Il Giudice ha argomentato e motivato che nel caso di specie trattasi di condotta antisindacale in senso oggettivo in quanto è obiettivamente idonea a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire e non è necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, nè appare necessario approfondire se l'intervento avvenne di propria iniziativa o su invito estemporaneo, nè se avvenne con l'intento di "disturbare" o piuttosto salutare e fornire chiarimenti.Nel caso in esame è proprio la norma di cui all'art. 20 dello S.L. che impone la partecipazione dei dipendenti alle assemblee sindacali con esclusione della partecipazione del datore di lavoro, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, per esaminare e discutere su materie di interesse del lavoratore.
Tale principio appare trasfuso nell'art. 8 del CCNL comparto scuola del 24.7.2003 ed ora art.8 del CCNL 2006/09 a mente del quale "i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assembleee sindacali...."la norma è applicabile solo ai dipendenti docenti ed  ATA , mentre è chiaro come i Dirigenti scolastici non rientrano nella previsione dell'art. 8 cit. avendo un'area negoziale di contrattazione propria.
Il diritto di assemblea deve infatti svolgersi senza alcun tipo di condizionamento neanche di tipo ipotetico e/o eventuale.
Il datore di lavoro non  ha potere di controllo sullo svolgimento dell'assemblea, nè diritto di parteciparvi nè direttamente nè indirettamente a mezzo di suoi incaricati. Nel caso in esame non si pone neanche il problema di valutare se il diritto sindacale leso sia comprimibile in presenza di altri diritti di rango costituzionale. A parere del Giudice, infatti, il Dirigente scolastico aveva ed ha altre sedi istituzionali per fornire chiarimenti sui ritardi nella convocazione delle RSU di istituto mentre nulla giustificava il suo intervento all'assemblea giacchè la partecipazione del Dirigente doveva essere semmai concordata prima ed indicata nell'ordine del giorno affinchè tutti i partecipanti sapessero che sul punto vi sarebbe stato l'intervento del Dirigente.
In ordine alla dichiarazione , confermata innanzi al Giudice , dal Dirigente scolastico in quanto facente parte del personale della scuola e non in qualità di datore di lavoro, il Magistrato ha ricordato la norma di cui all'art. 25 del D.lgs 165/01 che attribuiscono al dirigente scolastico la gestione delle risorse e  del personale con l'adozione dei relativi  provvedimenti, nonchè la titolarità delle relazioni sindacali.
Sorprende, invero, commenta il Giudice "che il Dirigente abbia sostenuto anche innanzi a questo Giudice di "non sentirsi il datore di lavoro perchè non è lei che assume e licenzia ma il Mnistero e non si sentiva né parte né controparte".
Invece," il Dirigente è per legge la controparte dei lavoratori della scuola e se, nel caso in esame no rileva che la Dirigente abbia agito con dolo, meraviglia che la stessa non sia cosciente del suo ruolo."
Quindi, integra condotta oggettivamente antisindacale la partecipazione del Dirigente scolastico all'assemblea sindacale del personale della scuola e pertanto va accolto il ricorso...nella parte in cui si chiede ordinarsi la cessazione del comportamento antisindacale.
Tribunale di Brindisi li 22.03.2008
Depositato in cancelleria il 27.3.2008






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