Pubblichiamo in allegato il testo completo del ricorso; una
lettura molto utile e istruttiva per tutti i dirigenti per chiarire in modo
inequivocabile motivazioni e ragioni dell’impugnativa.
I legali evidenziano nel ricorso come l’amministrazione ha voluto ricostruire in
modo surrettizio una sovra ordinazione di fatto se non di diritto dei dirigenti
tecnici/ispettori, rispetto ai dirigenti scolastici, non fondata né
riscontrabile nella legislazione.
Le funzioni ispettive per come anche il contratto statuisce sono, senza alcun
dubbio, ricomprese nello status giuridico dei dirigenti scolastici; ed è davvero
singolare che questi ultimi debbano sostenere un concorso per accedere ad una
qualifica di cui…sono già in possesso!
La giustificazione addotta dall’amministrazione per il bando si basa su una
interpretazione errata delle norme e in una commistione tra norme del vecchio
ordinamento e della nuova legislazione sulla dirigenza, dimenticando che è
venuto meno il ruolo degli ispettori a seguito delle radicali riforme della
dirigenza pubblica.
Il testo unico sulla dirigenza ignora del tutto l’espressione “ dirigente
tecnico” che si trova solo nel regolamento mentre è di tutta evidenza che
l’unico sistema oggi vigente per il reclutamento della dirigenza pubblica
statale è quello approntato dal testo unico cioè dal 165.
Il bando pretende di reclutare dunque una figura oggi sicuramente estranea,
quale figura soggettiva, alla struttura della dirigenza pubblica visto che
l’ispettore tecnico è un ruolo oggi pacificamente inesistente.
Perché allora si è voluto praticare questo vicolo cieco?
La risposta va cercata in un tentativo politico di comprimere e in un certo
senso rinnegare la straordinaria stagione dell’autonomia scolastica che era
culminata nella istituzione della qualifica dirigenziale per i capi di istituto;
e nel contempo ritornare ai vetero meccanismi di un controllo centralizzato sul
sistema scolastico di base, sconfessando il decentramento e alla faccia del
titolo V della costituzione.
E’ come voler rimettere negli enti locali i sindaci sotto il controllo dei
prefetti: si scatenerebbe una rivolta costituzionale da parte dei poteri locali.
Ma attenzione a non mischiare status e funzioni ispettive.
Mentre lo status giuridico
degli ispettori tecnici è stato interamente travolto dalla riforma della
dirigenza pubblica diversamente è avvenuto per le “funzioni ispettive” che, anzi
, hanno trovato nuova linfa e potenziamento con l’ “Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI ),
Come è noto i dirigenti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 25
D.lgs. 9.05.2001 n°165 (T.U.P.I.), sono dirigenti dello Stato inquadrati in
ruoli di dimensione regionale, rappresentando
l’espressione forse più significativa del processo di “autonomia” delle
istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 21 legge 15.03.1997 n°
59.
Il CCNL Area V del 11.04.2006 che regola il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici, all’art. 11, comma 4 , prevede espressamente la possibilità che
siano loro conferiti “incarichi di
studio, ricerca, ispettivi…… “ nel contesto di un impiego del dirigente
scolastico presso l’amministrazione centrale o regionale, alternativo
all’incarico di direzione di una singola istituzione scolastica o educativa.
Tale previsione contrattuale, del resto, è pienamente
coerente con la disciplina di legge sulla regolamentazione e il conferimento
degli incarichi dirigenziali, ai
sensi dell’art. 19, comma 10, T.U.P.I.
D’altra parte, per tutti i dirigenti dello Stato, dunque
anche per i dirigenti scolastici, è previsto, ai sensi dell’art. 23, comma 2,
T.U.P.I., l’istituto della “mobilità”, secondo la disciplina specifica posta dal
successivo art. 30 (valevole per tutti i dipendenti della p.a.).
La verità è che
l’amministrazione ha volutamente ignorato il processo di riforma della dirigenza
dello Stato, ragionando come se la “funzione ispettiva” (regolata dall’art. 397
T.U. sulla scuola) potesse, ancora, essere riservata, in via esclusiva, ad un
“corpo”, vale a dire ad un contingente di dirigenti del tutto separati e
distinti rispetto agli altri dirigenti (ed anzi, di fatto, sovraordinati alla
dirigenza scolastica!), esattamente come nel sistema vigente all’epoca del T.U.
sulla scuola che, infatti, prevedeva il “ruolo degli ispettori tecnici” ai sensi
del più volte richiamato art. 419.
Tanto ciò vero che, come già
posto in luce, l’art. 2, comma 5, del D.P.R. 21.12.2007 n°260, parla proprio ed
espressamente di “corpo ispettivo”,
come composto da dirigenti “investiti dell’esercizio della funzione ispettiva
tecnica”, peraltro, come anche notato, con uno spostamento (significativo) verso
le funzioni di “controllo”, anche sulla “continuità delle prestazioni da parte
dei docenti”, che rischia di ricondurre la figura verso i suoi caratteri
originari.
Al contrario, le funzioni
ispettive, lungi dal potersi considerare esclusive
di un “corpo” di dirigenti, separati e distinti, tanto da prevederne il
reclutamento sulla base di uno specifico concorso, sono oggi (vale a dire alla
stregua dell’ordinamento della dirigenza dello Stato) a pieno titolo ricomprese
nello “status” giuridico di tutti i dirigenti, a mente del fondamentale comma
10, dell’art. 19 T.U.P.I, sopra interamente riprodotto, nonché art. 6 D.P.R.
n°108/2004, parimenti sopra riprodotto.
Si noti, tra l’altro, come la
legge faccia espresso riferimento, oltre alle “funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca”, anche “ad altri incarichi specifici
previsti dall’ordinamento”, mentre ancora più chiaro il regolamento che,
all’art. 6 citato, si riferisce a “incarichi specifici di livello
dirigenziale previsti dall’ordinamento” (1° comma) o che “possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi
coerenti con gli atti di indirizzo dell’organo di vertice dell’amministrazione”.
E ove si volesse sostenere che
tali previsioni, per quanto chiare ed univoche, non riguardino le “funzioni
ispettive” nel senso di cui all’art. 397 T.U. scuola del 1994, sarebbe agevole
replicare che, a conferma che invece riguardano proprio (ed anche) tali
funzioni, sovviene l’art. 11, comma 4, del CCNL, Area V, del 11.04.2006, già
sopra riprodotto e commentato, cioè un norma contrattuale relativa, proprio, al
conferimento dell’incarico ai dirigenti scolastici, vale a dire la medesima
materia regolata dall’art. 19 T.U.P.I. citato.
Salvatore Indelicato
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