LA RIFORMA DELLE PENSIONI
Data: Mercoledì, 02 aprile 2008 ore 22:52:35 CEST
Argomento: Redazione


La legge 24 dicembre 2007, n. 247 contenente le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio

2007 in materia previdenziale ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2008, i requisiti di età

anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico

anticipato di anzianità

I nuovi requisiti che si applicano a tutti i lavoratori dipendenti sono i seguenti:

dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 - età anagrafica minima 58 anni

- anzianità contributiva minima 35 anni

- senza limiti di età con 40 anni di contribuzione

dal 1° luglio 2009 al 31/12/2010 - quota 95 ma con una età anagrafica non inferiore a 59

anni ovvero 40 anni di contribuzione

dal 1° gennaio 2011 al 31/12/2012 - quota 96 ma con una età anagrafica non inferiore a 60

anni ovvero 40 anni di contribuzione

dal 1° gennaio 2013 - quota 97 ma con una età anagrafica non inferiore a 61

anni ovvero con 40 anni di contribuzione

Le deroghe alle norme comuni previste per il solo personale del comparto scuola.

- Limitatamente al personale del comparto scuola, per accedere al trattamento pensionistico di

anzianità nel 2008 e in tutto il 2009, il punto 3 del comma 1 dell’articolo 1 della legge 247/2007

dispone che restano fermi, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, l’età anagrafica a 58

anni e quella contributiva a 35. Indipendentemente dall’età anagrafica restano validi i 40 anni di

contribuzione. Per la maturazione dei predetti requisiti il riferimento è al 31 dicembre di ogni anno.

- La cessazione dal servizio ha effetto esclusivamente dalla data di inizio dell’anno scolastico e

accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico. Non trovano

pertanto applicazione le c.d. “finestre”.

- Le deroghe di cui sopra non trovano applicazione nei confronti del personale della scuola con

contratto a tempo determinato. Nei suoi confronti, infatti, si applicano pienamente le norme valide

per gli altri lavoratori dipendenti

Le disposizioni previste dalla legge Maroni (n.243/2004) che non sono state modificate dalla

legge 247/2008 e che, pertanto continuano ad essere in vigore sono:

- Il personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2007, i requisiti anagrafici e

contributivi richiesti dalla legge Maroni per il trattamento pensionistico di anzianità( 57 anni

di età e 35 di contribuzione), potrà accedere a tale trattamento in qualsiasi momento pur non

possedendo i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 247/2007.

- In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, il personale femminile potrà accedere al

trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti di età anagrafica(57 anni) e di anzianità

contributiva(35 anni) a condizione che opti per una liquidazione del trattamento

pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO O MISTO

Nessuna modifica è stata introdotta per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia con il

sistema di calcolo retributivo o misto.. Il diritto a tale trattamento pensionistico si continua a

maturare con 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 per le donne congiuntamente a 20 anni di

anzianità contributiva ovvero 15 anni di contributi se in attività lavorativa alla data del 31 dicembre

1992.

A prescindere dall’età anagrafica il trattamento pensionistico di vecchiaia si matura con 40 anni di

anzianità contributiva. I requisiti si intendono posseduti al 31 dicembre, mentre il trattamento

pensionistico decorre sempre dall’inizio dell’anno scolastico.

ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON IL SISTEMA DI CALCOLO

CONTRIBUTIVO.

Per i lavoratori destinatari del sistema di calcolo contributivo(sono quelli che possono fare valere

contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 1996), il requisito anagrafico, fermo restando quello

contributivo minimo di 5 anni, è di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Per le donne che optino per il sistema contributivo, l’accesso alla pensione sarà consentito, fino al

31 dicembre 2015, con 57 anni di età e 35 di contributi.

L’accesso al pensionamento è comunque sempre consentito a chi può fare valere 40 anni di

contribuzione.

Per il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato, l’accesso al trattamento

di pensione decorre sempre ed esclusivamente dall’inizio dell’anno scolastico.

RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEI CORSI DI STUDIO

L’articolo 1, comma 77 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha inoltre modificato l’ articolo 2 del

decreto legislativo 184/1997 in materia di riscatto del corso legale dei seguenti titoli di studio:

diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca.

Per la domanda di riscatto presentata a partire dal 1° gennaio 2008 è data la possibilità di pagare

l’onere di riscatto in un’unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi. L’onere di riscatto è

deducibile ai fini fiscali.

Il predetto articolo ha inoltre modificato quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge

335/1995 disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titolo universitari

suddetti, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 o 40

anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del solo

sistema di calcolo contributivo.

 







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