Trasmettiamo, di seguito, la nota ministeriale n. 5217 del 27 marzo u.s. che chiarisce, conseguentemente a specifica richiesta in merito all’INPDAP, che il compenso di cui all’art. 7 del CCNL 7/12/2005 e all’art. 50 del CCNL 29/11/2007 è pensionabile e pertanto assoggettato, ai fini previdenziali, alla maggiorazione del 18%.
L’istituto in parola, infatti, attribuito come posizione economica stipendiale per la valorizzazione del personale Ata di area A e B, è corrisposto per 13 mensilità ed è sommato alla voce “stipendio” per i periodi in cui lo stesso spetta.
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III Prot. n. AOODGPER 5217
Roma, 27 marzo 2008
Oggetto: Benefici contrattuali personale ATA: art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 50 CCNL 29/11/2007.
L’INPDAP con nota n. 2472 dell’11 marzo 2008, in risposta a specifico quesito di questo ufficio, ha confermato che il compenso in oggetto deve essere valutato nella quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a) del D.L.vo 503/92 e che, per la sua natura stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% prevista dall’art. 15 della L. 177/76.
Pertanto, nella pratica di pensione su SIDI, l’operatore deve riportare, nello schermo “Posizioni stipendiali”, anche il trattamento annuo lordo ex art. 7.
L’importo va sommato alla voce “STIPENDIO” desunta dalla ricostruzione di carriera, per tutti i periodi in cui esso spetta.per IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA
f.to Il Dirigente Bianca Artigliere