PERSONALE ATA: BENEFICI CONTRATTUALI ART.7 CCNL/2005
Data: Mercoledì, 02 aprile 2008 ore 10:26:10 CEST
Argomento: Comunicati


Trasmettiamo,  di seguito, la nota ministeriale n. 5217 del 27 marzo u.s. che chiarisce,  conseguentemente a specifica richiesta in merito all’INPDAP,  che il compenso di cui all’art. 7 del  CCNL 7/12/2005  e all’art. 50 del  CCNL 29/11/2007 è pensionabile e pertanto  assoggettato, ai fini previdenziali, alla maggiorazione del 18%.

 L’istituto  in parola, infatti, attribuito come  posizione economica stipendiale per la valorizzazione del personale Ata di area A e B, è corrisposto per 13 mensilità ed è  sommato alla voce “stipendio” per i periodi in cui lo stesso spetta.

 

Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III Prot. n. AOODGPER 5217

Roma, 27 marzo 2008



 

Oggetto: Benefici  contrattuali personale ATA: art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 50 CCNL 29/11/2007.

L’INPDAP con  nota n. 2472 dell’11 marzo 2008, in risposta a  specifico quesito di questo ufficio, ha confermato che il compenso in oggetto  deve essere valutato nella quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1,  lettera a) del D.L.vo 503/92 e che, per la sua natura stipendiale, è soggetto  alla maggiorazione del 18% prevista dall’art. 15 della L. 177/76.

Pertanto,  nella pratica di pensione su SIDI, l’operatore deve riportare, nello schermo  “Posizioni stipendiali”, anche il trattamento annuo lordo ex art. 7.

L’importo va  sommato alla voce “STIPENDIO” desunta dalla ricostruzione di carriera, per  tutti i periodi in cui esso spetta.per IL DIRETTORE GENERALE

LUCIANO CHIAPPETTA

f.to Il Dirigente Bianca Artigliere






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