PERMESSI ELETTORALI, ATTENZIONE ALLE LICENZE DEI PRESIDI
Data: Luned́, 31 marzo 2008 ore 14:22:09 CEST
Argomento: Redazione


Essendo in periodo elettorale, come ogni anno i Dirigenti scolastici interpretano le norme in maniera autonoma.In particolare se una sede distaccata o la sede centrale sono sede di seggio elettorale e la sede o le sedi distaccate o la sede centrale no succede che il Dirigente scolastico o permette al personale sede di seggio elettorale di assentarsi e l'altro personale no oppure obbliga il personale a svolgere servizio nelle sedi non impegnate nelle elezioni.

ma le norme a tal proposito sono credo chiare:

Con particolare riguardo alla scuola primaria, il riferimento all’OM 185/95 è stato ritenuto da alcuni non più applicabile (si veda il caso portato di recente alla ribalta sul Sole24ore del 25 gen. - 7 feb. 2008 dalla sede di Perugia) per l’avvenuta introduzione - successiva a tale data - degli organici funzionali per scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Da parte mia  si dissente da tale opinione. Così ragionando infatti dovrebbe trarsi come necessaria conclusione che, invece, per i docenti di scuola media e superiore, non sussiste alcun tipo di obbligo, essendo questi, titolari non di tale organico, ma dell’organico di ciascuna sede staccata. Si identificherebbero, in tal modo, due situazioni giuridiche che, a partire dall’identico presupposto, determinerebbero effetti "divergenti" all’interno della medesima categoria di lavoratori. Un obbrobrio giuridico oltre che logico. Tale assunto non può essere sostenuto e, pertanto, in mancanza di ulteriori disposizioni, le scuole devono attenersi alle disposizioni esistenti.
Disposizioni che trovano conferma nella normativa contrattuale e sul sistema di diritti e doveri da questa instaurato. Si veda l’art. art. 6 del CCNL, o anche l'art. 4 del CCNI.
Non solo. In linea più generale, essendo il rapporto di lavoro del comparto scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, può affermarsi che il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del codice civile, laddove recita che: “ L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,  la prestazione diventa impossibile..... ”.
Nella fattispecie, l’interruzione dell’erogazione del servizio  per la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche e/o di plessi singoli appartenenti alle medesime non c'è dubbio che rientri tra le cause di forza maggiore che determinano l'impossibilità a svolgere i propri obblighi contrattuali e legittimano ad assentarsi senza alcun  vincolo di restituzione e/o recupero delle relative ore/giornate.

Non si tratta di "concedere" ed "autorizzare" permessi. Ai sensi dell’art. 119 del DPR 30.3.1957 n. 361 e dell’art. 1 della legge 29.1.1992 n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

E' pacifico che i giorni dedicati alle operazioni elettorali siano considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di "consentire" l'assenza e di retribuirla.

Enzo Nicolosi






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-10406.html