POSSO RECLAMARE SE LE RIUNIONI VENGONO FISSATE SEMPRE NEL MIO GIORNO LIBERO?
Data: Sabato, 22 marzo 2008 ore 10:15:13 CET
Argomento: Redazione


Giorno libero : Maria Rossi

Domanda

Durante il precedente anno scolastico non ho potuto godere del giorno libero per un periodo di 5 mesi e 2 settimane. Anche in questo anno scolastico, collegi, riunioni, consigli, scrutini sono stati fissati in occasione del mio giorno libero, del quale non usufruisco già da 9 settimane. Mi è stato riferito, dal personale di segreteria e dai colleghi, che il giorno libero non è un diritto, ma una "consuetudine". Pur tenendo conto di questa definizione, ho fatto notare a più riprese, a chi di dovere, che è una questione di buonsenso predisporre una rotazione, proprio perché nessun docente debba rinunciare costantemente al riposo settimanale. C'è un modo per poter godere del mio giorno libero senza dover ricorrere a mezzucci come "presentare certificato medico", come mi è stato consigliato di fare?

Risposta

In via preliminare va chiarito che, nonostante l'apparente incertezza del contesto normativo, il giorno libero costituisce ormai un diritto. Non suscettibile, dunque, di valutazione discrezionale da parte del Dirigente scolastico, se non per quanto riguarda la relativa collocazione all'interno della settimana. Ciò deriva dal fatto che il comportamento ripetuto nel tempo, nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, ha fatto sì che la prassi dell'orario in 5 giorni diventasse una vera e propria consuetudine. Consuetudine, peraltro, confortata dalla considerazione che sia nel settore privato, che nel settore pubblico, la settimana corta è diventata ormai una regola generale. Di qui la configurazione del relativo beneficio in termini di diritto. Vale la pena di precisare che la consuetudine è fonte del diritto (articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale, cd preleggi) e, dunque, produce effetti cogenti e imperativi esattamente come se si trattasse di una disposizione scritta. Intendendo per disposizione l’enunciato testuale della norma. Quanto al disposto contrattuale, la norma di riferimento è l'articolo 28 del vigente contratto di lavoro. Il dispositivo, che recepisce integralmente quanto disposto dall'articolo 131 del Testo unico, prevede che gli obblighi di lavoro relativi alle attività d'insegnamento debbano essere articolati in non meno di 5 giorni alla settimana. Una formulazione che ha dato luogo a non pochi equivoci che, però, non hanno ragione di esistere: la corretta applicazione della norma passa, infatti, attraverso la prassi, che nel caso specifico è referente per giungere alla corretta interpretazione della norma stessa. E la prassi vuole che il giorno libero venga corrisposto ai docenti senza eccezioni di sorta. Per fugare ogni dubbio, qualora ve ne fosse bisogno, è opportuno citare anche il disposto dell'articolo 2078 del codice civile, che così dispone: "In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge". Una disposizione che chiarisce, oltremodo, la prevalenza degli usi favorevoli al lavoratore anche rispetto alle norme cosiddette dispositive. La situazione a cui si sta facendo riferimento, in quanto concernente un unico soggetto (il lavoratore privato del giorno libero) riguarda, peraltro, le condizioni dettate dal cosiddetto contratto individuale di lavoro. Vale a dire, l'atto negoziale con il quale viene attivato il rapporto di lavoro del singolo docente e che continua a dispiegare effetti fino alla cessazione del rapporto stesso. E dunque milita a favore di questa tesi anche l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte di cassazione, che è concorde nel ritenere la prevalenza delle clausole d'uso rispetto alle disposizioni dei contratti collettivi (n.1279/1983; n.9764/2000; n.10642/2000 ecc.). Pertanto, al fine di ottenere l’attribuzione del beneficio in parola l’interessato potrà presentare un reclamo scritto e, se del caso, adire il giudice del lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.






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