RECUPERI A LUGLIO E AGOSTO: ATTENZIONE AI RICORSI DEI GENITORI
Data: Luned́, 10 marzo 2008 ore 09:34:55 CET
Argomento: Comunicati


...E' MEGLIO NON FIDARSI!!!” 

 

Il Ministero risponde con una nota emanata l'11 febbraio alle legittime perplessità della Gilda degli  Insegnanti, in merito ai recuperi ed esami nei mesi di luglio e agosto, che per legge sono mesi di  “sospensione delle attività didattiche”; nella nota si asserisce che: “In relazione alla richiesta di  chiarimenti della Gilda degli insegnanti, a proposito dei corsi di recupero dei debiti formativi, si  precisa che il loro svolgimento nei mesi di luglio ed agosto è pienamente legittimo, in quanto  regolato dalla legge che ha modificato gli esami di Stato (L. 11 gennaio 2007, n. 1), che prevede che  le nuove modalità per il saldo dei debiti siano "definite con decreto del Ministro della pubblica  istruzione."  Il 22 maggio 2007 il Ministro ha quindi emanato il decreto n. 42, stabilendo (art. 4, comma 2) che si  possono attivare gli interventi riguardanti il saldo dei debiti "anche a partire dal termine delle  lezioni dell’anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato."   E' evidente la confusione, presente nella  nota, tra la nozione di “termine delle lezioni”, determinata  dai calendari regionali, e quella di “termine delle attività didattiche”, definito per legge al 30 giugno  (art. 74 comma 2 del D. L.vo 297/94).   Infatti, le perplessità della Gilda degli insegnanti non riguardano, evidentemente, la possibilità di  svolgere corsi di recuperi dopo il termine delle lezioni, ma quella di svolgerli dopo il termine delle  attività didattiche.  Tanto è vero che alcuni istituti superiori, attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti, hanno  saggiamente deliberato i propri corsi nel periodo che va dal termine delle attività didattiche (primi  di giugno, a seconda del calendario regionale), al termine delle lezioni (30 giugno).   E gli esami di riparazione a settembre.  In questo modo, oltre a mettersi al riparo da un possibile contenzioso, (chiudere tutto a Luglio vi  espone ai ricorsi) alcune scuole  hanno optato per una scelta che presenta indubbi vantaggi di natura  didattica e organizzativa:  a) Gli interventi, necessariamente di breve durata, acquistano il significato di 'avvio' allo studio  individuale, con conseguente responsabilizzazione di studenti e famiglie; viceversa un corso a  ridosso delle prove di verifica metterebbe studenti e famiglie in uno stato di 'attesa' nel periodo  precedente, deresponsabilizzandoli e concentrando sui corsi aspettative non realistiche;   b) I due mesi pieni (luglio e agosto) per lo studio individuale, avviato dai corsi tenuti nel mese di  giugno, prevengono quegli inevitabili (e spesso giustificati) reclami che si registrano quando la fine  dei corsi e le date delle prove sono troppo ravvicinate;   Per tutti questi motivi, oltre al rischio concreto di illegittimità (per il già citato art. 74 comma 2 del  Testo Unico), certo non fugato dalla nota ministeriale dell'11 febbraio, la Gilda degli Insegnanti,  confermando la comunicazione già inviata alle scuole,  insiste nel ritenere opportuna e  didatticamente fondata, oltre che certamente legittima, la scelta di non effettuare corsi e prove  d'esame nei mesi di luglio e agosto, ma di avviare allo studio individuale con percorsi orientativi  subito dopo il termine delle lezioni, e prima del termine di legge delle attività didattiche, e poi  lasciare agli studenti e alle famiglie la responsabilità di attivarsi per mettere in atto, nei mesi estivi,  le indicazioni date dai professori, concedendo per questo studio individuale tutto il tempo che la  legge mette a disposizione.     

    Gilda degli Insegnanti di Napoli
 








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