Sono
circa 3000 gli alunni disabili che frequentano le scuole di Catania e provincia.
Infatti, l’ufficio scolastico provinciale etneo occupa i primi posti a livello
regionale per quanto concerne la frequenza degli alunni disabili. Come è noto,
la scuola ha il dovere di garantire il diritto allo studio a questi studenti
integrandoli nel contesto delle varie classi, collaborando con le varie
strutture per il loro inserimento nel mondo del lavoro.
La scuola infatti, per questi ragazzi,
non dovrà essere un ’parcheggio’,
ma un centro di educazione,
formazione e di orientamento. Ovviamente,
oltre al lavoro, senz’altro
meritorio di tutti i docenti, questi
alunni hanno necessità di vari interventi,
la cui competenza è di organi
diversi.
Attraverso uno studio condotto
dall’associazione Scuole autonome,
è emerso per esempio che, per
quanto concerne le gravi disabilità è
interesse di tutti assicurare
un’efficace, puntuale e corretta
gestione del servizio
di assistenza igienico-personale.
Associazioni di genitori,
enti locali, Cgil, Cisl
scuola, Uil scuola e Snals
convergono sui seguenti
punti: l’attività di ausilio
materiale di competenza
della scuola è assicurata dal
personale ausiliario delle
istituzioni scolastiche (profilo
collaboratore scolastico, ex bidelli);
l’ente locale dovrà garantire
all’interno delle istituzioni scolastiche
l’assistenza igienico-personale e
l’assistenza specialistica ai sensi dell’art.
22 L. R. n.15 del 5.11. 2004 con
personale qualificato.
Il trasporto
scolastico è di competenza dell’ente
locale nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie
di primo grado. Inoltre,
qualora, per esempio, entrambi
i genitori fossero
impegnati in attività lavorative,
l’istituzione scolastica,
sostiene l’Asas, dovrà
garantire per brevi periodi
la sorveglianza degli alunni
in arrivo anticipato ed in
uscita posticipata rispetto
al regolare orario dell’attività
didattica. Servizio, questo, previsto
previo accordo tra l’istituzione
scolastica e l’ente locale. Per quanto
concerne le modalità, la scuola definisce
le regole nel contratto di istituto.
L’ente locale potrà assegnare un
finanziamento alle scuole finalizzato
alla corresponsione della retribuzione
accessoria spettante al personale
della scuola, per le attività
prestate nell’ambito del servizio
svolto per l’assistenza igienico personale
agli alunni in condizione di disabilità grave. Qualora, rileva l’Asas,
l’Ente locale possa autonomamente
provvedere all’erogazione
del servizio, l’onere ammonta a 800
euro l’anno al lordo, in rapporto ad
ogni disabile da assistere. I trasferimenti
delle risorse da parte dell’Ente
locale saranno effettuati in due
trance di pari importo da liquidarsi
entro febbraio ed entro agosto.
Le
modalità di recepimento preventivo
della disponibilità del personale interessato
allo svolgimento delle suddette
attività per ogni anno scolastico,
le forme di utilizzazione dello
stesso, nell’ambito dell’orario di lavoro
e l’attribuzione dei compensi
dovranno essere oggetto, prima della
stipula della convenzione, di specifici
accordi tra il dirigente scolastico,
le Rsu e le organizzazioni sindacali,
così come previsto nel contratto
nazionale di lavoro del comparto
scuola. L’efficacia dell’accordo, conclude
l’associazione delle scuole autonome,
è limitata agli anni scolastici
2007-2008 e 2008-2009 e cesserà
i suoi effetti dal primo settembre
2009. Le parti (Ufficio scolastico
regionale, Sicilia Anci, Cgil, Cisl scuola,
Uil scuola, Snals, Anp, Gilda) si incontreranno
nel prossimo giugno al
fine di verificare gli effetti prodotti.
MARIO CASTRO (da www.lasicilia.it)