DEBITI SCOLASTICI: LE FERIE NON SI TOCCANO, LO DICE ANCHE IL MINISTERO
Data: Marted́, 19 febbraio 2008 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Debiti scolastici. Le ferie non si toccano, lo dice anche il ministero
18-02-2008 |  Scuola

Da alcuni giorni nelle FAQ del Ministero della Pubblica Istruzione compaiono le seguenti indicazioni in merito alla organizzazione degli interventi di recupero e alla verifica e valutazione degli alunni.
1. Come è possibile conciliare il diritto alle ferie estive dei docenti con l’attivazione dei corsi di recupero?

 Occorre chiarire che sia il D.M. 80 che la l’O.M. 92 del 2007 nulla innovano in relazione all’istituto delle ferie e che pertanto il loro godimento è un diritto del personale docente ed è fruito su domanda degli interessati durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (art.13, comma 9 del vigente CCNL). Nella organizzazione dei corsi di recupero si terrà conto di tale diritto.
2. Qual è l’organo della scuola che stabilisce la data della verifica del saldo dei debiti a conclusione dei corsi di recupero svolti dopo gli scrutini di fine anno? Chi decide, in caso di disaccordo tra dirigente scolastico e Collegio dei docenti sulla data di svolgimento delle verifiche?

 Il Collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico, delibera la programmazione delle attività di sostegno e di recupero. Decide quindi anche i tempi delle verifiche del saldo dei debiti, tenendo conto delle particolari situazioni del singolo Istituto, che potrebbero anche non rendere possibile la conclusione di tutte le operazioni entro il 31 agosto. Nella programmazione dei tempi e della durata delle succitate verifiche il Dirigente scolastico e gli organi collegiali operano in modo da garantire agli studenti il diritto al recupero del debito scolastico, promuovendo anche, a rinforzo degli interventi scolastici, lo studio individuale. L’unico vincolo che dovrà in ogni caso essere rispettato è che tutti gli adempimenti si concludano prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
3. Le azioni in cui è articolata l’attività di recupero possono prevedere corsi con un numero di ore inferiore a 15?

Gli interventi strutturati di recupero ai sensi dell’O.M. 92/2007 non possono avere di norma una durata inferiore a 15 ore. La previsione di tale consistenza oraria scaturisce dall’esigenza di assicurare interventi di recupero che siano realmente efficaci. Questa previsione di carattere generale deve essere, tuttavia, adattata con flessibilità dalle scuole alle situazioni concrete, che possono anche richiedere interventi di minore intensità e durata.

Le prime due FAQ sono di grande importanza per dirimere alcune “querelles” che si sono aperte nelle scuole.

La prima conferma che le ferie degli insegnanti non costituiscono una variabile dipendente dalle esigenze dei recuperi estivi e che nulla è innovato su questo argomento. Ciò da ragione alla posizione che la FLC Cgil ha tenuto fin dall’emanazione non solo della OM 92 ma anche del DM 80 e che ha sostenuto in tutte le assemblee, convegni, riunioni e seminari svolti finora sull’argomento e che si stanno tuttora svolgendo in tutt’Italia, difendendo il carattere di norma primaria del contratto nazionale nell’ambito del rapporto di lavoro, non invalidabile da norme secondarie come il DM 80 o addirittura terziarie come la OM 92.La condivisone di questa interpretazione da parte del Ministero contribuisce a sdrammatizzare le scadenze estive, in particolare quelle ruotanti intorno alla data del 31 agosto

La seconda conferma che la decisione sul calendario delle attività di recupero estive, ivi comprese le verifiche e le valutazioni sono di piena competenza del collegio docenti. Del resto la cosa era detta a chiare lettere anche nell’OM 92. Anche in questo caso viene confermata la tesi sostenuta dalla FLC Cgil, che ha invitato ed invita tuttora a riunire di nuovo l’organo collegiale, per rivedere eventuali decisioni prese in maniera affrettata e senza la piena conoscenza delle disposizioni. La parte finale della FAQ, laddove si ribadisce che l’unico vincolo temporale è sostanzialmente costituito dall’inizio delle lezioni dell’anno successivo, contribuisce anch’esso a sdrammatizzare lo “spartiacque” del 31 agosto.

La terza FAQ, che riguarda la durata dei corsi, sembra smentire la precedente FAQ che interpretava il passaggio indicante il numero di ore per corso in un minimo di 15“di norma” come fossero “ di massima”. Ma la disinvoltura interpretativa della prima FAQ sembra essere censurata solo formalmente. Infatti nel mentre si ribadiscono le 15 ore previste dall’ordinanza, si apre uno spiraglio alla loro non rigida osservanza parlando di una previsione che deve essere adattata con flessibilità alle situazioni concrete.

La necessità di dover ritornare su questi argomenti conferma la contraddittorietà del tutto, cosa che tra le altre ha determinato la posizione critica della FLC Cgil, ma va apprezzata la scelta di sdrammatizzare gli effetti pratici di indicazioni troppo prescrittive, o per lo meno lette e vissute come tali in molte scuole, su un argomento per il quale invece andava invece enfatizzato il ruolo dell’autonomia didattica delle scuole e di quella professionale dei docenti.

Roma, 18 febbraio 2008







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