Dott. Luciano Chiappetta Direttore Generale per il Personale della Scuola Ministero della Pubblica Istruzione -ROMA
Gli artt. 40, comma 3, e 60, comma 2, del CCNL riconoscono al supplente che completi tutto l’orario settimanale ordinario il pagamento della domenica; l’art. 28, al comma 5, stabilisce l’orario settimanale ordinario per i docenti: 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 + 2 nella scuola primaria e 18 nella scuola secondaria. L’art. 51, comma 1, stabilisce in 36 ore l’orario settimanale di servizio del personale ATA. Poiché ci vengono segnalati dalle nostre strutture territoriali comportamenti non omogenei da parte dei Dirigenti Scolastici nel dare applicazione alle citate disposizioni contrattuali, chiediamo alla S.V. di dare le necessarie disposizioni al fine di definire modalità univoche di attuazione delle norme contrattuali per tutte le Istituzioni Scolastiche. Per le scriventi OO.SS. il calcolo delle ore prestate nel corso della settimana e l’eventuale pagamento della domenica devono essere a carico dell’ultima scuola in cui il docente ha prestato servizio; ciò al fine di garantire, attraverso opportune intese organizzative e contabili fra diverse scuole, il diritto al riconoscimento giuridico ed economico della giornata di riposo, la cui maturazione trova come unica condizione l’espletamento dell’intero orario settimanale, così come espressamente affermato nel testo del CCNL. Trattandosi di questione che attiene alla corretta applicazione di disposizioni contrattuali, chiediamo che il testo della comunicazione da inviare ai Dirigenti Scolastici sia portato preventivamente a conoscenza delle scriventi OO.SS. anche attraverso uno specifico incontro.
Distinti saluti Roma, 14 febbraio 2008 FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA
Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna
Distinti saluti Roma, 14 febbraio 2008 FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA
Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna