CCNI mobilità: precisazioni sull'art. 7, prec. V - Assistenza al genitore disabile [11 Jan 08 19:54 by Cisl Scuola Ragusa]
A seguito di specifiche richieste e quesiti, la Segreteria Nazionale della Cisl Scuola precisa che nel CCNI sulla mobilità, art. 7, precdenza V (Assistenza al genitore disabile) non è stato introdotto l'obbligo della convivenza ma è stato precisato che la convivenza effettiva con il genitore portatore di handicap grave è condizione sufficiente ad attestare l'unicità dell'assistenza al genitore disabile in presenza di più figli. Pertanto solo se il genitore disabile è convivente con un figlio non sarà più necessario allegare alla domanda di mobilità anche la dichiarazione degli altri figli in cui sono precisate le condizioni oggettive che non consentono l'assistenza al genitore.
Resta ferma, ovviamente, la necessità di documentare l'unicità dell'assistenza in caso di figli tutti non conviventi e in caso di più figli conviventi con il genitore disabile.
La Cisl Scuola sottolinea che nel contratto è stato introdotto un ampliamento del concetto di unicità, non una restrizione. L’art. 2, comma 2 infatti afferma "La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile.
A seguito di specifiche richieste e quesiti, la Segreteria Nazionale della Cisl Scuola precisa che nel CCNI sulla mobilità, art. 7, precdenza V (Assistenza al genitore disabile) non è stato introdotto l'obbligo della convivenza ma è stato precisato che la convivenza effettiva con il genitore portatore di handicap grave è condizione sufficiente ad attestare l'unicità dell'assistenza al genitore disabile in presenza di più figli. Pertanto solo se il genitore disabile è convivente con un figlio non sarà più necessario allegare alla domanda di mobilità anche la dichiarazione degli altri figli in cui sono precisate le condizioni oggettive che non consentono l'assistenza al genitore.
Resta ferma, ovviamente, la necessità di documentare l'unicità dell'assistenza in caso di figli tutti non conviventi e in caso di più figli conviventi con il genitore disabile.
La Cisl Scuola sottolinea che nel contratto è stato introdotto un ampliamento del concetto di unicità, non una restrizione. L’art. 2, comma 2 infatti afferma "La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile.