Le novità nel CCNL 2006/2009 per il personale precario della scuola statale
Articolo 1 : validità delle norme contrattuali per tutto il personale compreso il personale a tempo determinato La prima importante novità è aver precisato, già nell’articolo 1, che tutte le norme contrattuali, valgono per tutto il personale della scuola sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.Questa dichiarazione di principio, comunque sottintesa nei contratti precedenti, permetterà di evitare interpretazioni restrittive delle norme contrattuali nei confronti dei supplenti.
Articolo 12 : personale precario in astensione obbligatoria Si chiarisce che le lavoratrici assunte a tempo determinato in astensione obbligatoria, oltre ad aver diritto alla piena retribuzione già sancita con la sequenza contrattuale ART.142 del 2005 sono da considerare in servizio a tutti gli effetti. Pertanto, in caso di proroga del contratto, hanno pieno diritto alla stessa fermo restando che, naturalmente, sarà prorogato anche il supplente che le sostituisce fino al termine del periodo di astensione obbligatoria. Articoli 25 e 44: diritto a chiedere il part-time anche per il personale a tempo determinato
Nell’articolo 25 ( per i Docenti) e nell’articolo 44 ( per gli ATA) si chiarisce definitivamente che il personale a tempo determinato ha diritto a chiedere il regime part-time al momento dell’assunzione.
Articolo 37: proroga per gli scrutini e gli esami in caso di rientro del titolare dopo il 30 Aprile Con la modifica apportata si prevede che, in caso di rientro del docente titolare dopo il 30 Aprile, il supplente abbia diritto alla proroga fino agli scrutini e alle valutazioni ( esami) finali, mentre finora il contratto si interrompeva al termine delle lezioni.
Articoli 40 e 60: 1) retribuzione per i periodi di sospensione dell’attività didattica E’ stata recepita nell’art.40 comma 3 ( per i Docenti) e nell’articolo 60 comma 1 ( per gli ATA) l’interpretazione autentica del Marzo 2006 in base al quale, ai fini del diritto alla retribuzione del supplente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, è rilevante che l’assenza del titolare sia continuativa, a prescindere dal fatto che sia esibita una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse. 2)retribuzione della domenica( e del sabato per i servizi su 5 giorni) nel caso si effettui l’intero orario settimanale. Nell’articolo 40 comma 3 ( per i Docenti) e nell’articolo 60 comma 2 ( per gli ATA) viene ribadito, in modo più chiaro, quanto già previsto dal precedente contratto ( l’art.142 richiamava il diritto al riposo settimanale sancito dall’art.2109 del Codice Civile), in merito alla retribuzione della Domenica nel caso si sia effettuato l’intero orario settimanale in 5 o 6 giorni. G I L D A D E G L I I N S G N A Nel caso si sia svolto l’intero servizio su 5 giorni era già prevista la retribuzione anche del sabato. Articoli 56, 82 e 83: validità, per il calcolo del TFR, del salario accessorio fisso( CIA ed RPD e indennità di direzione) E’ da segnalare l’aggiunta ai fini del calcolo del TFR e quindi anche della previdenza integrativa del salario accessorio ( CIA, RPD, Indennità di direzione).Questa operazione garantisce in particolare coloro che sono già in regime di TFR( prevalentemente precari), che potranno vedere valutato ai fini della liquidazione/pensione integrativa anche le retribuzioni accessorie fisse che rappresentano circa il 5% del salario per il personale ATA e il 10% per il personale Docente.Inoltre l’eventuale intervento, previsto nella sequenza contrattuale ( art.90), potrebbe ulteriormente incrementare tale beneficio introducendo una 13.ma mensilità sia per la CIA che per la RPD.
Articoli 82 e 83: corresponsione dell’una – tantum anche ai lavoratori a tempo determinato. L’articolo 83 comma 4 ( per i Docenti) e l’articolo 82 comma 13 ( per gli ATA) prevedono che l’una - tantum sia assegnata anche al personale a tempo determinato, in proporzione al servizio prestato nei periodi di riferimento.
Articolo 90: progressiva equiparazione dei trattamenti del personale a tempo determinato con quello a tempo indeterminato. Nell’articolo 90 comma 6 si fa esplicito riferimento, tra gli obiettivi della sequenza contrattuale ad una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo determinato ed insegnanti a tempo indeterminato. In tale occasione, naturalmente, l’obiettivo sarà l’equiparazione salariale e del trattamento di malattia anche per il personale ATA.
(a cura di Enzo Nicolosi)