In allegato si trasmette il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della Scuola, con preghiera di massima diffusione.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Via Fattori n°60 - Palermo Tel. 091/6909111 FAX 091/518136
Direzione Generale
direzione-sicilia@istruzione.it
Contratto Collettivo Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio
Personale della scuola
SOMMARIO
Art. 1: beneficiari del diritto.
Art. 2: finalità dei permessi.
Art. 3: determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.
Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
Art. 6: formazione delle graduatorie.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
Art. 8: durata e modalità di fruizione dei permessi.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
Art. 11: informazione.
Art. 12: esame congiunto.
Art. 13: interpretazione autentica.
Art. 14: validità dell’accordo.
Contratto Collettivo Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola per il quadriennio 2008-2011
( art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 2002/2005)
L'anno 2007, il giorno 29 del mese di ottobre, in Palermo, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale della Sicilia, in sede di contrattazione decentrata regionale,
VISTO il D.L.vo n° 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art 3 del D.P.R. 395/88,
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 24 Luglio 2003,;
tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
SI STIPULA
il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
Art. 1: beneficiari del diritto.
1. 1. Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo indeterminato, ed il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal Dirigente dell’U.S.P. e/o dal dirigente scolastico fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche nonché il personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica. In caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all’orario contrattuale si ridurrà proporzionalmente il numero delle ore di permesso.
2. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale con contratto a tempo indeterminato e con il riconoscimento di tutti i benefici previsti nel presente C.C.I.R. e nel rispetto dei limiti ivi previsti. Limitatamente all’anno solare 2008, al personale ammesso a frequentare i corsi abilitanti speciali viene riservato –per ogni ruolo del personale docente- fino al 15% dei posti disponibili per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; il corrispondente monte ore, per assicurare la massima fruizione, sarà ripartito tra i beneficiari.
Art. 2: finalità dei permessi.
1. L’istituto dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come finalità l’accrescimento del grado di formazione culturale e professionale del dipendente e tale scopo costituisce anche interesse prioritario dell’amministrazione scolastica, anche alla luce delle disposizioni contrattuali.
Art. 3: determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.
1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare il 3% (tre per cento) delle unità complessive di personale in servizio nella singola provincia in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica provinciale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso, esemplificativamente, l’eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero di docenti di religione cattolica.
3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente, sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:
a) personale docente, distinto per gradi d’istruzione;
b) personale educativo;
c) personale ATA, distinto per profilo professionale.
4. E’ ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia.
Particolari situazioni che non possano essere risolte a livello provinciale saranno esaminate a livello regionale per una eventuale compensazione, d’intesa con le OO.SS., tra le varie province.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.
1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente dell’U.S.P. deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, all’U.S.P. competente per territorio.
3. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purché prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini, rimanga disponibile parte dell’aliquota fissata per l’anno medesimo.
4. Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità secondo il contingente come sopra determinato.
Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) motivo di richiesta dei permessi, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8;
c) durata dei permessi da utilizzare durante l’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o della preparazione e sostenimento degli esami;
d) ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
e) anzianità di servizio riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera.
f) indicazione dell’eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
2. La documentazione richiesta può essere sostituita con dichiarazioni personali.
Art.6: formazione delle graduatorie.
1. Il Dirigente dell’US.P. ricevute le domande, formerà, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:
1. iscrizione e frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli Istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nell’ambito della regione di servizio;
2 . iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione S.S.I.S. per l’insegnamento nella scuola secondaria , della specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale; frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento universitario (laurea triennale più eventuale laurea specialistica - anni 3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione secondaria. In quest’ ultimo caso l’Istituto da frequentare deve essere ubicato nell’ambito della regione di servizio;
3. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi “master” , corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione , purchè tutti di durata almeno annuale e con esame finale;
4. iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati;
2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente si terrà conto, in ciascuna categoria, dell’anzianità di servizio, subordinatamente, dell’età anagrafica con precedenza per il più giovane.
3. I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto alle altre richieste, per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o poliennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può
dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all’art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:
a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli art. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
b) corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall’ordinamento scolastico.
5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all’albo dell’U.S.P. e comunicate a tutte le scuole della provincia e alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Avverso le suddette graduatorie, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione, è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente dell’U.S.P. . Il ricorso è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito viene comunicato direttamente all’interessato.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere adottati, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, dai dirigenti scolastici delle scuole di servizio, sulla base delle autorizzazioni concesse dal Dirigente dell’U.S.P.
Art. 8: durata e modo di fruizione dei permessi.
1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali.
2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento di esami, per tutte quelle attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e di diploma in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto nei casi indicati al precedente art. 6. Tali attività, diverse dalla frequenza o dagli esami non potranno superare il 35% dei permessi in totale spettanti.
4. Nell’ambito delle 150 ore individuali può essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
5. Il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell’utilizzo) comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami, ricerche e tesi di lauree o diplomi.
6. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:
a) permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo di permessi giornalieri.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.
1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall’ottenimento del beneficio previsto dal DPR n° 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro e a un riadattamento dell’organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio.
2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio il dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia di sostituzione del personale temporaneamente assente.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
2. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell’anno scolastico di riferimento.
3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.
4. Per la preparazione degli esami (ovviamente e indipendentemente dal risultato dello stesso), per l’effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami o della frequenza. In particolare l’esibizione preventiva del certificato di iscrizione o della dichiarazione personale sostitutiva è elemento sufficiente per la fruizione dei permessi per le ore di studio e di preparazione e a maggior ragione per godere delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall’autorità competente, è accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, salvo il controllo da parte dell’amministrazione con tutte le conseguenze del caso.
Art. 11: informazione.
1. Annualmente il Direttore Scolastico Regionale, comunica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto il numero complessivo dei permessi possibili.
2. Comunica, altresì, acquisite le domande dei richiedenti, il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per qualifica. Comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
3. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, gli U.SP., comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le istituzioni scolastiche e educative della provincia con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto nonché l’eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.
4. La Direzione Scolastica Regionale invierà a tutte le istituzioni scolastiche e educative il presente contratto che, a cura dei dirigenti scolastici, sarà portato a conoscenza di tutto il personale della scuola.
Art. 12: esame congiunto.
1. Allo scopo di valutare congiuntamente l’efficacia dei permessi retribuiti rispetto alla finalità degli stessi il Dirigente dell’U.S.P. è tenuto a richiedere alle scuole l’elenco del personale che nell’ultimo quinquennio ha beneficiato dei permessi, la durata dei permessi e gli eventuali titoli conseguiti da parte del personale beneficiario.
Art. 13: interpretazione autentica.
1. In caso di controversie sull’interpretazione del testo dell’accordo ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro, da tenersi entro 10 giorni, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure previste dal precedente art.11.
Art.14: validità del contratto.
1. Gli effetti giuridici del presente contratto, quadriennale, decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo regionale sulla stessa materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno apportate a seguito di verifica richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali.
3. La scadenza per la presentazione delle domande relativamente all’anno solare 2008 è fissata al 15 novembre e la pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il 31 dicembre 2007.
Per le Organizzazioni Sindacali: Per la Parte Pubblica:
FLC-CGIL Scuola Guido Di Stefano Direttore Generale
CISL Scuola Rosario Leone Dirigente II Area
UIL Scuola
GILDA-UNAMS
SNALS CONFSAL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Via Fattori n°60 - Palermo Tel. 091/6909111 FAX 091/518136
Direzione Generale
direzione-sicilia@istruzione.it
Contratto Collettivo Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio
Personale della scuola
SOMMARIO
Art. 1: beneficiari del diritto.
Art. 2: finalità dei permessi.
Art. 3: determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.
Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
Art. 6: formazione delle graduatorie.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
Art. 8: durata e modalità di fruizione dei permessi.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
Art. 11: informazione.
Art. 12: esame congiunto.
Art. 13: interpretazione autentica.
Art. 14: validità dell’accordo.
Contratto Collettivo Integrativo Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola per il quadriennio 2008-2011
( art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 2002/2005)
L'anno 2007, il giorno 29 del mese di ottobre, in Palermo, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale della Sicilia, in sede di contrattazione decentrata regionale,
VISTO il D.L.vo n° 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art 3 del D.P.R. 395/88,
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 24 Luglio 2003,;
tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
SI STIPULA
il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
Art. 1: beneficiari del diritto.
1. 1. Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo indeterminato, ed il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal Dirigente dell’U.S.P. e/o dal dirigente scolastico fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche nonché il personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica. In caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all’orario contrattuale si ridurrà proporzionalmente il numero delle ore di permesso.
2. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale con contratto a tempo indeterminato e con il riconoscimento di tutti i benefici previsti nel presente C.C.I.R. e nel rispetto dei limiti ivi previsti. Limitatamente all’anno solare 2008, al personale ammesso a frequentare i corsi abilitanti speciali viene riservato –per ogni ruolo del personale docente- fino al 15% dei posti disponibili per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; il corrispondente monte ore, per assicurare la massima fruizione, sarà ripartito tra i beneficiari.
Art. 2: finalità dei permessi.
1. L’istituto dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come finalità l’accrescimento del grado di formazione culturale e professionale del dipendente e tale scopo costituisce anche interesse prioritario dell’amministrazione scolastica, anche alla luce delle disposizioni contrattuali.
Art. 3: determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.
1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare il 3% (tre per cento) delle unità complessive di personale in servizio nella singola provincia in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica provinciale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso, esemplificativamente, l’eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero di docenti di religione cattolica.
3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente, sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:
a) personale docente, distinto per gradi d’istruzione;
b) personale educativo;
c) personale ATA, distinto per profilo professionale.
4. E’ ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia.
Particolari situazioni che non possano essere risolte a livello provinciale saranno esaminate a livello regionale per una eventuale compensazione, d’intesa con le OO.SS., tra le varie province.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.
1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente dell’U.S.P. deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, all’U.S.P. competente per territorio.
3. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purché prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini, rimanga disponibile parte dell’aliquota fissata per l’anno medesimo.
4. Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità secondo il contingente come sopra determinato.
Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) motivo di richiesta dei permessi, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8;
c) durata dei permessi da utilizzare durante l’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o della preparazione e sostenimento degli esami;
d) ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
e) anzianità di servizio riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera.
f) indicazione dell’eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
2. La documentazione richiesta può essere sostituita con dichiarazioni personali.
Art.6: formazione delle graduatorie.
1. Il Dirigente dell’US.P. ricevute le domande, formerà, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:
1. iscrizione e frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli Istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nell’ambito della regione di servizio;
2 . iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione S.S.I.S. per l’insegnamento nella scuola secondaria , della specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale; frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento universitario (laurea triennale più eventuale laurea specialistica - anni 3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione secondaria. In quest’ ultimo caso l’Istituto da frequentare deve essere ubicato nell’ambito della regione di servizio;
3. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi “master” , corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione , purchè tutti di durata almeno annuale e con esame finale;
4. iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati;
2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente si terrà conto, in ciascuna categoria, dell’anzianità di servizio, subordinatamente, dell’età anagrafica con precedenza per il più giovane.
3. I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto alle altre richieste, per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o poliennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può
dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all’art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:
a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli art. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
b) corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall’ordinamento scolastico.
5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all’albo dell’U.S.P. e comunicate a tutte le scuole della provincia e alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Avverso le suddette graduatorie, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione, è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente dell’U.S.P. . Il ricorso è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito viene comunicato direttamente all’interessato.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere adottati, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, dai dirigenti scolastici delle scuole di servizio, sulla base delle autorizzazioni concesse dal Dirigente dell’U.S.P.
Art. 8: durata e modo di fruizione dei permessi.
1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali.
2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento di esami, per tutte quelle attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e di diploma in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto nei casi indicati al precedente art. 6. Tali attività, diverse dalla frequenza o dagli esami non potranno superare il 35% dei permessi in totale spettanti.
4. Nell’ambito delle 150 ore individuali può essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
5. Il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell’utilizzo) comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami, ricerche e tesi di lauree o diplomi.
6. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:
a) permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo di permessi giornalieri.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.
1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall’ottenimento del beneficio previsto dal DPR n° 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro e a un riadattamento dell’organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio.
2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio il dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia di sostituzione del personale temporaneamente assente.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
2. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell’anno scolastico di riferimento.
3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.
4. Per la preparazione degli esami (ovviamente e indipendentemente dal risultato dello stesso), per l’effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami o della frequenza. In particolare l’esibizione preventiva del certificato di iscrizione o della dichiarazione personale sostitutiva è elemento sufficiente per la fruizione dei permessi per le ore di studio e di preparazione e a maggior ragione per godere delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall’autorità competente, è accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, salvo il controllo da parte dell’amministrazione con tutte le conseguenze del caso.
Art. 11: informazione.
1. Annualmente il Direttore Scolastico Regionale, comunica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto il numero complessivo dei permessi possibili.
2. Comunica, altresì, acquisite le domande dei richiedenti, il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per qualifica. Comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
3. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, gli U.SP., comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le istituzioni scolastiche e educative della provincia con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto nonché l’eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.
4. La Direzione Scolastica Regionale invierà a tutte le istituzioni scolastiche e educative il presente contratto che, a cura dei dirigenti scolastici, sarà portato a conoscenza di tutto il personale della scuola.
Art. 12: esame congiunto.
1. Allo scopo di valutare congiuntamente l’efficacia dei permessi retribuiti rispetto alla finalità degli stessi il Dirigente dell’U.S.P. è tenuto a richiedere alle scuole l’elenco del personale che nell’ultimo quinquennio ha beneficiato dei permessi, la durata dei permessi e gli eventuali titoli conseguiti da parte del personale beneficiario.
Art. 13: interpretazione autentica.
1. In caso di controversie sull’interpretazione del testo dell’accordo ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro, da tenersi entro 10 giorni, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure previste dal precedente art.11.
Art.14: validità del contratto.
1. Gli effetti giuridici del presente contratto, quadriennale, decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo regionale sulla stessa materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno apportate a seguito di verifica richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali.
3. La scadenza per la presentazione delle domande relativamente all’anno solare 2008 è fissata al 15 novembre e la pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il 31 dicembre 2007.
Per le Organizzazioni Sindacali: Per la Parte Pubblica:
FLC-CGIL Scuola Guido Di Stefano Direttore Generale
CISL Scuola Rosario Leone Dirigente II Area
UIL Scuola
GILDA-UNAMS
SNALS CONFSAL