DAL SITO DELLA FLC CGIL
Trasferimento d’ufficio dei Dirigenti Scolastici? Incompatibile con legge e contratto
Nel testo approvato dal Senato n. 1829 di conversione del D.L. 147/2007 riguardante misure urgenti per la scuola è stato introdotta la previsione di trasferimento per incompatibilità ambientale del Dirigente Scolastico. Ora, il fatto è che tale figura giuridica, il trasferimento, non esiste per i Dirigenti dello Stato e non esiste conseguentemente nel Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica. Un tale istituto è perciò inapplicabile ai Dirigenti Scolastici, che, al pari degli altri Dirigenti, ricevono incarichi, mutamento e revoca di incarichi. E tutto ciò è di già regolato dal D.L.vo 165/2001 e dal CCNL 11 aprile 2006 della Dirigenza Scolastica.
Come FLC Cgil, CISL Scuola, Snals Confsal denunciamo questo fatto che è grave, precisiamo che in alcuni ordini del giorno del Parlamento si mostra qualche resipiscenza in merito (evidentemente la blindatura del testo approvato alla Camera non consentiva nessun altro intervento) e chiediamo un incontro al Ministro per disattivare questo percorso non corretto e non applicabile per la Dirigenza Scolastica.
Roma 19 ottobre 2007
__________________
Roma, 19 ottobre 2007
Prot. n. 559/2007
On. Giuseppe Fioroni
Ministro della Pubblica Istruzione
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio di Gabinetto
Viale Trastevere, 76 a
00153 Roma
Oggetto: Incongruo intervento legislativo (legge di conversione del D.L. 147/2007) riguardante il trasferimento d’ufficio e la sospensione dal servizio del Dirigente Scolastico. Urgente e necessaria correzione del testo approvato dal Parlamento.
On.le Signor Ministro,
nella seduta n. 232 del 17/10/2007 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il DDL n. 1829 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”.
Una delle modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati al testo originario del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata nella seduta del 5 settembre 2007, prevede inopinatamente la reintroduzione nell’ordinamento scolastico del trasferimento per incompatibilità ambientale del Dirigente Scolastico e la sua sospensione dal servizio per ragioni di particolare urgenza.
Pur nel doveroso rispetto della sovranità legislativa del Parlamento, è altrettanto doveroso considerare che l’istituto del “trasferimento per incompatibilità ambientale” disciplinato dall’art. 468 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,n. 297, attualmente vigente per il personale docente, non è più applicabile ai Dirigenti Scolastici a far data dal 1° settembre 2000, a decorrere cioè dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n° 59 che , a norma dell’art. 21, comma 16, della legge 15/3/ 1997, n° 59, ha conferito ai Capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome la qualifica dirigenziale.
Da quel momento il rapporto di lavoro dei Dirigenti Scolastici, è risultato disciplinato dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che all’art. 21 ha espressamente previsto per tutti i Dirigenti dello Stato, gli istituti del mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale o la revoca dello stesso.
Tale materia, peraltro, (conferimento dell’incarico, mutamento o revoca dello stesso, recesso unilaterale dell’Amministrazione) risulta attualmente disciplinata dal CCNL della V Area - Dirigenti Scolastici – stipulato l’11 aprile 2006, ed in particolare dagli artt. 11, 20, e 36 talché l’intervento legislativo sopra richiamato risulta del tutto incoerente con il processo di “privatizzazione” del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e palesemente contraddittorio con gli impegni politici più volte riaffermati dall’attuale e dai precedenti Governi, di evitare interventi unilaterali, di rango legislativo e amministrazione, su materie pattizie, contrattualmente definite.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, pertanto, nel sottolineare l’incongruità dell’intervento e alla luce di alcuni ordini del giorno presentati nel corso della seduta di approvazione del provvedimento, non posti in votazione perché accolti dal Governo, chiedono un urgente incontro con la S.V. con il duplice obiettivo di verificare, nell’immediato, le modalità di applicazione della legge onde risultino rispettose dei principi esposti nei richiamati ordini del giorno circa le garanzie procedurali e il diritto alla difesa dei docenti e dei dirigenti scolastici e di avviare contestualmente un’iniziativa legislativa di correzione del provvedimento, nelle parti in cui si è proceduto ad un’inaccettabile violazione della disciplina contrattuale, cui vanno urgentemente restituiti pienezza di ruolo e rispetto istituzionale.
In attesa di cortese sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
FLC Cgil - Enrico Panini
CISL Scuola - Francesco Scrima
SNALS Confsal - Marco Paolo Nigi
Trasferimento d’ufficio dei Dirigenti Scolastici? Incompatibile con legge e contratto
Nel testo approvato dal Senato n. 1829 di conversione del D.L. 147/2007 riguardante misure urgenti per la scuola è stato introdotta la previsione di trasferimento per incompatibilità ambientale del Dirigente Scolastico. Ora, il fatto è che tale figura giuridica, il trasferimento, non esiste per i Dirigenti dello Stato e non esiste conseguentemente nel Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica. Un tale istituto è perciò inapplicabile ai Dirigenti Scolastici, che, al pari degli altri Dirigenti, ricevono incarichi, mutamento e revoca di incarichi. E tutto ciò è di già regolato dal D.L.vo 165/2001 e dal CCNL 11 aprile 2006 della Dirigenza Scolastica.
Come FLC Cgil, CISL Scuola, Snals Confsal denunciamo questo fatto che è grave, precisiamo che in alcuni ordini del giorno del Parlamento si mostra qualche resipiscenza in merito (evidentemente la blindatura del testo approvato alla Camera non consentiva nessun altro intervento) e chiediamo un incontro al Ministro per disattivare questo percorso non corretto e non applicabile per la Dirigenza Scolastica.
Roma 19 ottobre 2007
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Roma, 19 ottobre 2007
Prot. n. 559/2007
On. Giuseppe Fioroni
Ministro della Pubblica Istruzione
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio di Gabinetto
Viale Trastevere, 76 a
00153 Roma
Oggetto: Incongruo intervento legislativo (legge di conversione del D.L. 147/2007) riguardante il trasferimento d’ufficio e la sospensione dal servizio del Dirigente Scolastico. Urgente e necessaria correzione del testo approvato dal Parlamento.
On.le Signor Ministro,
nella seduta n. 232 del 17/10/2007 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il DDL n. 1829 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”.
Una delle modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati al testo originario del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata nella seduta del 5 settembre 2007, prevede inopinatamente la reintroduzione nell’ordinamento scolastico del trasferimento per incompatibilità ambientale del Dirigente Scolastico e la sua sospensione dal servizio per ragioni di particolare urgenza.
Pur nel doveroso rispetto della sovranità legislativa del Parlamento, è altrettanto doveroso considerare che l’istituto del “trasferimento per incompatibilità ambientale” disciplinato dall’art. 468 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,n. 297, attualmente vigente per il personale docente, non è più applicabile ai Dirigenti Scolastici a far data dal 1° settembre 2000, a decorrere cioè dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n° 59 che , a norma dell’art. 21, comma 16, della legge 15/3/ 1997, n° 59, ha conferito ai Capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome la qualifica dirigenziale.
Da quel momento il rapporto di lavoro dei Dirigenti Scolastici, è risultato disciplinato dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che all’art. 21 ha espressamente previsto per tutti i Dirigenti dello Stato, gli istituti del mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale o la revoca dello stesso.
Tale materia, peraltro, (conferimento dell’incarico, mutamento o revoca dello stesso, recesso unilaterale dell’Amministrazione) risulta attualmente disciplinata dal CCNL della V Area - Dirigenti Scolastici – stipulato l’11 aprile 2006, ed in particolare dagli artt. 11, 20, e 36 talché l’intervento legislativo sopra richiamato risulta del tutto incoerente con il processo di “privatizzazione” del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e palesemente contraddittorio con gli impegni politici più volte riaffermati dall’attuale e dai precedenti Governi, di evitare interventi unilaterali, di rango legislativo e amministrazione, su materie pattizie, contrattualmente definite.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, pertanto, nel sottolineare l’incongruità dell’intervento e alla luce di alcuni ordini del giorno presentati nel corso della seduta di approvazione del provvedimento, non posti in votazione perché accolti dal Governo, chiedono un urgente incontro con la S.V. con il duplice obiettivo di verificare, nell’immediato, le modalità di applicazione della legge onde risultino rispettose dei principi esposti nei richiamati ordini del giorno circa le garanzie procedurali e il diritto alla difesa dei docenti e dei dirigenti scolastici e di avviare contestualmente un’iniziativa legislativa di correzione del provvedimento, nelle parti in cui si è proceduto ad un’inaccettabile violazione della disciplina contrattuale, cui vanno urgentemente restituiti pienezza di ruolo e rispetto istituzionale.
In attesa di cortese sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
FLC Cgil - Enrico Panini
CISL Scuola - Francesco Scrima
SNALS Confsal - Marco Paolo Nigi